Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16337 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 07/02/2017, dep.03/07/2017),  n. 16337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2048-2012 proposto da:

T.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI SAN SABA 7, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MAGLIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIO GRANDE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

– CHIMILAB S.R.L. (già L.R.C.F. SRL) C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO

SIVIERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

TONELLO, giusta delega in atti;

– LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA GIOVANNETTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO PIACENTINI, giusta delega in atti;

– CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI

TORINO P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE N. 44,

presso lo studio dell’avvocato MARIANO PROTTO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati STEFANO ALTARA, MUSUMECI TOTI

SALVATORE, giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 1200/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/01/2011 R.G.N. 1451/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO MAGLIO;

udito l’Avvocato ORLANDO SIVIERI;

udito l’Avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Torino del 30.3.2009 T.S., già dipendente della Azienda speciale della Camera di Commercio LABORATORIO CHIMICO (in prosieguo: LABORATORIO CHIMICO) e transitato alle dipendenze della società L.R.C.F. srl per cessione di azienda, agiva nei confronti della CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TORINO (in prosieguo: CAMERA DI COMMERCIO), del LABORATORIO CHIMICO e della società L.R.C.F. srl deducendo la nullità della cessione della azienda per insussistenza dell’oggetto e per violazione di norme imperative e chiedendo accertarsi la persistenza del rapporto di lavoro con la cedente.

Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 15.10.2009 (nr. 4151/2009), dichiarava la nullità del ricorso per mancata allegazione della causa petendi. La Corte d’appello di Torino, decidendo sull’appello proposto dal lavoratore ed in via incidentale dalla CAMERA DI COMMERCIO e dal LABORATORIO CHIMICO, con sentenza del 2.12.2010- 10.1.2011 (nr. 5959/2010), respingeva l’appello del lavoratore ed, in accoglimento dell’appello incidentale del “LABORATORIO CHIMICO”, dichiarava inammissibile la domanda originaria per carenza di interesse ad agire.

La Corte territoriale condivideva la pronunzia resa nel primo grado sul difetto di interesse ad agire del lavoratore e modificava soltanto la formula decisoria, nel senso della inammissibilità della domanda.

Osservava che il terzo che agiva per impugnare un contratto concluso inter alios avrebbe dovuto allegare la lesione di un proprio diritto ed il conseguente pregiudizio concreto ed attuale.

Il ricorso introduttivo era carente di allegazioni sul punto.

Il pregiudizio non poteva essere ravvisato nella sola affermazione che non vi era presso la cessionaria un responsabile della sicurezza, del resto successivamente nominato.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza T.S., articolato in sette motivi, oltre ai motivi rubricati sub n. 1 bis, 3 bis e 6 bis.

Hanno resistito con controricorso il LABORATORIO CHIMICO, la CAMERA DI COMMERCIO e la CHIMILAB srl già L.C.R.F. srl..

La CAMERA DI COMMERCIO ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo.

Il ricorrente e le controricorrenti CAMERA DI COMMERCIO e LABORATORIO CHIMICO hanno depositato memoria.

Il difensore di CHIMILAB srl ha depositato visura camerale attestante la cancellazione della società in data 14.4.2015.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte evidenzia che la intervenuta cancellazione della società controricorrente CHIMILAB srl (che costituisce una causa di interruzione del giudizio, come chiarito da Cassazione civile sez. un. 12 marzo 2013 n. 6070) non ha effetto nel presente grado di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio ed incompatibile con l’applicabilità delle cause di interruzione previste in via generale dalla legge processuale (in termini: Cassazione civile, sez. 1^, 01/10/2014, n. 20722).

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha denunziato -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 1406, 2558 e 2112 c.c., art. 100 c.p.c., art. 1421 c.c. nonchè con distinta elencazione come motivo numero 1 bis – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – violazione delle medesime norme.

La censura investe la statuizione relativa alla necessità di un pregiudizio conseguente alla cessione di azienda quale presupposto dell’ interesse del lavoratore ad impugnarla.

Il ricorrente ha dedotto che per principio generale – ex art. 1406 c.c., la cessione della posizione contrattuale richiede il consenso della controparte, salvo previsioni speciali; la specialità dell’art. 2112 c.c., rispetto alla previsione dell’art. 1406 c.c., consiste nell’avvenuta cessione della azienda o di un ramo di essa sicchè in assenza di tale presupposto l’interesse del lavoratore è quello tutelato in via generale dall’art. 1406 c.c..

In ogni caso ha rilevato che il requisito dell’interesse ad agire ex art. 1421 c.c., avrebbe dovuto essere accertato unicamente rispetto alla domanda per la dichiarazione di nullità della cessione di ramo d’azienda (punti a, b, c delle conclusioni del ricorso) e non anche rispetto a quella di accertamento della persistenza del rapporto di lavoro con la cedente (punto d delle conclusioni),regolata dal principio generale dell’art. 100 c.p.c..

2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata al primo, il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 2112 c.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia.

Ha dedotto che ove si fosse ritenuto che la pronunzia di inammissibilità del ricorso non si estendeva alla domanda di accertamento della inefficacia della cessione del contratto di lavoro (sub d delle conclusioni del ricorso originario) la sentenza sarebbe stata affetta dal vizio di omessa pronunzia.

I motivi di ricorso dal terzo al settimo sono stati proposti in via gradata rispetto al primo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione o falsa applicazione degli artt. 1406, 2558 e 2112 c.c., art. 100 c.p.c., art. 1421 c.c., nonchè, con distinta articolazione di un motivo terzo bis – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione delle medesime norme.

La censura investe la statuizione secondo cui la mancata nomina del responsabile della sicurezza della cessionaria non configurava un pregiudizio rilevante ai fini dell’interesse ad agire; il ricorrente ha dedotto la contrarietà del decisum alla ratio di tutte le norme di prevenzione e sicurezza in materia di lavoro.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha impugnato la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Ha dedotto il contrasto tra la statuizione della necessità di allegare un pregiudizio e la affermazione di non idoneità a tal fine della mancanza di un responsabile per la sicurezza.

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ha esposto di avere allegato quale ragione di pregiudizio (oltre alla mancanza del responsabile per la sicurezza) anche la chiusura di una via di fuga e la assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; ha censurato l’omesso esame di tali circostanze di fatto, potenzialmente decisive.

6. Con il sesto motivo il ricorrente ha allegato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 1406, 2558 e 2112 c.c., art. 100 c.p.c., art. 1421 c.c., nonchè con distinta numerazione (6 bis) – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, error in procedendo per violazione delle suddette norme.

Ha esposto che la Corte d’appello di Torino in altro giudizio vertente sulla stessa vicenda aveva ritenuto l’interesse ad agire dei lavoratori sul rilievo che presso la società cessionaria non era applicabile il regime di stabilità reale del rapporto di lavoro, che assisteva invece il rapporto con la cedente. La diversa dimensione occupazionale era circostanza pacifica in causa, perchè allegata dalla AZIENDA SPECIALE sicchè essa avrebbe dovuto essere valorizzata ai fini dell’interesse ad agire.

7. Con il settimo motivo il ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Ha dedotto il vizio di omessa motivazione in ordine al fatto decisivo del diverso regime di stabilità del rapporto di lavoro applicabile per effetto della cessione.

Con il ricorso incidentale la CAMERA DI COMMERCIO ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 2 e 111 Cost., nonchè dell’art. 100 c.p.c..

La censura afferisce al mancato esame dell’appello incidentale proposto dall’odierna ricorrente incidentale per la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva.

La CAMERA DI COOMERCIO ha chiesto a questa Corte di accertare, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale, la propria carenza di legittimazione passiva.

Ha esposto che il T. non aveva formulato alcuna domanda nei propri confronti e che il LABORATORIO CHIMICO, pur non avendo personalità giuridica, aveva autonoma soggettività e capacità giuridica alla luce dell’impianto normativo e delle norme statutarie della Camera di Commercio.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del motivo dedotta dalle controricorrenti CAMERA DI COMMERCIO e LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO sotto il profilo degli artt. 366 e 360 bis c.p.c..

Sul primo punto si osserva che la censura assolve all’onere di specificità sia nella individuazione delle norme violate che delle ragioni della violazione; quanto al secondo aspetto, non risultano sul tema specifico consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in senso conforme alla sentenza in questa sede impugnata.

Il tema in discussione è stato già esaminato in precedenti pronunzie di questa Corte (Cass. Civ. sez. Lavoro, 06/07/2016 n. 13791 27/05/2014 n. 11832; 16/06/2014, n. 13617), cui in questa sede si intende dare continuità.

Nei precedenti citati si è chiarito che nel rapporto obbligatorio mentre il mutamento della persona del creditore è, di regola, indifferente per la controparte, opposta disciplina vale per il mutamento della persona del debitore.

L’art. 2112 c.c., che permette all’imprenditore il trasferimento dell’azienda, con successione del cessionario negli obblighi del cedente senza necessità di consenso del lavoratore per il trasferimento del rapporto di lavoro, costituisce eccezione a tale principio e non si applica se non sia identificabile, quale oggetto del trasferimento, un’azienda o un suo ramo.

Il lavoratore ha dunque interesse ad accertare in giudizio la non – ravvisabilità di un ramo di azienda in un complesso di beni oggetto di trasferimento e, quindi l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’art. 2112 c.c., e l’operatività della regola generale di cui all’art. 1406 c.c., non essendo indifferente per il lavoratore, quale creditore del contratto a prestazioni corrispettive, il mutamento della persona del debitore, ossia del datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti.

L’apprezzamento circa l’affidabilità del cessionario rispetto a quella del cedente è oggetto di una delibazione personale e autonoma del contraente ceduto, non surrogabile da quella del giudice.

Questo interesse non è escluso dalla solidarietà di cedente e cessionario stabilita dal capoverso dell’art. 2112, la quale ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto “esistenti” al momento del trasferimento e non quelli futuri.

Per altro verso, l’interesse del lavoratore ad agire per l’accertamento della illegittimità della cessione del ramo d’azienda si configura anche in ragione del rischio di una modifica in pejus della disciplina collettiva applicabile al rapporto lavorativo nonchè della possibilità di diversa garanzia, in fatto o in diritto, di conservazione del posto di lavoro presso il cessionario.

Del resto l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione d’un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l’intervento del giudice; già soltanto il rimuovere l’incertezza giuridica su chi debba considerarsi il vero datore di lavoro integra un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in capo al dipendente, a prescindere da un immediato pregiudizio patrimoniale.

Da quanto esposto deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento degli altri.

Il ricorso incidentale condizionato deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non diretto a censurare specifiche statuizioni della sentenza impugnata ma a sottoporre all’esame diretto di questa Corte la questione della legittimazione passiva della Camera di Commercio, richiedente accertamenti di fatto ed in particolare la verifica della autonomia statutaria della azienda LABORATORIO CHIMICO.

Nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale (nella specie, la ravvisata inammissibilità della domanda), con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio (ex plurimis: Cass. civile, sez. trib., 05/11/2014, n. 23558).

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del primo motivo e gli atti rinviati a nuovo giudice, che si individua nella Corte di appello di Torino in diversa composizione, affinchè provveda ad esaminare i fatti controversi alla luce del principio di diritto un questa sede affermato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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