Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16336 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5759-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettiva mente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO,

69, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MORASCHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato WERNER MANZILLO;

– ricorrente –

contro

COOP CASA S.C.A.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PINCIANA, 25, presso lo studio dell’avvocato FLAVIO IACOVONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE BADINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1712/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il (OMISSIS) propone ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1712/2018 pronunciata il 7 novembre 2018 dalla Corte d’Appello di Brescia.

L’intimata Coop. Casa s.c. a r.l. resiste con controricorso.

La Corte di Brescia ha accolto il gravarne proposto in via principale dalla Coop. Casa s.c. a r.l. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Brescia il 17 febbraio 2015, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dal (OMISSIS) contro l’opposta Climagest s.r.l. (esecutrice di lavori di rifacimento della rete condominiale del gas), aveva dichiarato fondata la domanda di garanzia formulata dal Condominio opponente nei confronti della stessa Coop Casa s.c. a r.I., quale amministratrice ritenuta responsabile dalla esecuzione dei lavori non autorizzati dall’assemblea. Avendo l’appellante principale Coop. Casa s.c. a r.l. dedotto l’irritualità della propria chiamata in giudizio, operata dall’opponente (OMISSIS) con citazione diretta, senza previa autorizzazione del giudice, la Corte di Brescia ha riconosciuto l’avvenuta decadenza dalla facoltà di evocare in lite la terza, con assorbimento dell’appello incidentale del Condominio.

L’unico motivo di ricorso del (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,106,162 e 269 c.p.c., non avendo la Corte d’appello considerato come nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, oltre a chiamare direttamente in causa la Coop. Casa s.c. a r.l., stante l’incertezza esistente sul punto in giurisprudenza, era stata comunque spiegata istanza al giudice “in via subordinata… volta.. a vedere autorizzata la chiamata di tale soggetto”, chiedendosi all’uopo nelle conclusioni anche lo spostamento eventuale dell’udienza. L’istanza di autorizzazione alla chiamata venne altresì ribadita nella prima udienza del 12 febbraio 2009.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi del punto 2.4. del Protocollo di intesa tra Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 9 aprile 2020.

Secondo l’interpretazione costante di questa Corte, invero consolidatasi già all’epoca dell’opposizione per cui è causa (risalente all’anno 2008), l’opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. Ciò in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che, sebbene il disposto dell’art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l’opposizione al decreto, in ogni caso l’opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l’ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (Cass. Sez. 2, 26/08/2019, n. 21706; Cass. Sez. 1, 29/10/2015, n. 22113; Cass. Sez. 2, 14/05/2014, n. 10610; Cass. Sez. 3, 01/03/2007, n. 4800; Cass. Sez. 2, 16/07/2004, n. 13272; Cass. Sez. 1, 27/06/2000, n. 8718).

Nella specie, l’opponente (OMISSIS), oltre a citare l’opposta Climagest s.r.l. e direttamente la terza Coop Casa s.c. a r.l., aveva tuttavia comunque formulato in via subordinata l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, senza che il Tribunale avesse provveduto in merito (ferma la discrezionalità dell’autorizzazione del giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex art. 106 c.p.c.: cfr. Cass. Sez. U, 23/02/2010, n. 4309; Cass. Sez. 3, 06/07/2006, n. 15362), nè disposto la fissazione di nuova udienza per consentire alla terza, irritualmente citata, di intendere le ragioni azionate in monitorio. L’istanza di autorizzazione rinvolta al giudice nell’atto di opposizione valeva, in ogni modo, ad impedire la decadenza dell’opponente dalla chiamata, erroneamente ravvisata dalla Corte d’appello. D’altro canto, avendo il Tribunale direttamente pronunciato nel merito nei confronti della Coop. Casa s.c. a r.l., doveva con ciò intendersi implicitamente autorizzata la chiamata della terza (arg. da Cass. Sez. 3, 15/05/2012, n. 7526).

Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

allorchè l’opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell’atto di opposizione, in via subordinata, l’autorizzazione di cui all’art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata, dovendosi peraltro intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo.

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà altresì tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 30 luglio 2020

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