Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16336 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16336 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 27927-2012 proposto da:
RICCI CRISTINA RCCCST55B57D612I, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato
FIORILLI PAOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati MICCINESI
MARCO, PISTOLESI FRANCESCO, giusta mandato a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

COMTO liCarrell te

Data pubblicazione: 28/06/2013

avverso la sentenza n. 38/18/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE del 5.7.2010, depositata il 25/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«

La sig.ra Cristina Ricci ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della

sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l’appello
della contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva a propria volta respinto
l’impugnativa di quattro avvisi di accertamento IRPEF – relativi, rispettivamente, agli anni
2002, 2003, 2004 e 2005 – basati sulla rideterminazione del reddito della contribuente
effettuata con metodo sintetico ex art. 38, commi 4 e 5.
Il ricorso si articola in otto motivi.
Il primo motivo – riferito all’articolo 360 n. 4 cpc e con il quale si deduce la nullità della
sentenza impugnata per assoluta assenza di motivazione, in violazione degli articoli 36,
secondo comma, n. 4, e 61 D.Lgs. n. 546/1992, degli articoli 112 e 132 n. 4 cpc e
dell’articolo 118 disp. att. cpc – appare e fondato e assorbe gli altri.
L’intera motivazione della sentenza gravata si risolve nelle seguenti parole:

“Questa

Commissione, esaminati approfonditamente gli atti, non ha rilevato che siano stati apportati
dagli appellanti nuovi elementi e comunque tali da poter modificare il parere emesso dai
primi giudici, che qui confermiamo”.
Al riguardo si osserva che, con riferimento alla tecnica della motivazione delle sentenze “per

relationem”,

questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con la sentenza 7347/12, che

“La motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purché il rinvio venga operato
in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo
necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali
argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio”.
Per quanto poi, più specificamente, concerne la relatio della motivazione della sentenza di
appello alla motivazione della sentenza appellata, questa Corte ha reiteratamente chiarito che
la motivazione per relationem è legittima quando il giudice di appello, richiamando nella sua
pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti
solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame in
modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze

Ric. 2012 n. 27927 sez. MT – ud. 12-06-2013
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E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

risulti appagante e corretto; laddove la sentenza va giudicata priva di motivazione qualora
contenga un mero rinvio alla sentenza di primo grado, che si risolva in una acritica
approvazione della decisione soggetta a controllo (senti. nn. 985/00; 2196/2003; 18419/05). In
sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione
adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun
modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di
appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame

Alla stregua di tali premesse la sentenza gravata va giudicata nulla per difetto del requisito di
forma di cui al n. 4 dell’articolo 36 D.Lgs. n. 546/32 cpc (applicabile alla sentenza di secondo
grado per il disposto dell’articolo 61 D.Lgs. n. 546/1992) e all’articolo 118 disp. att. cpc
(applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato
decreto delegato), perché risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della
decisione e, precisamente, dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla sentenza
di primo grado (riprodotte a pag. 23 del ricorso per cassazione, in osservanza dell’onere di
autosufficienza) e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria
Regionale a disattendere tali ragioni; con conseguente impossibilità di individuazione del

thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (si vedano ancora, in
argomento, le sentenze di questa Corte nn. 3547/2002, 13990/2003, 25138/2005, 1573/2007).
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
l’accoglimento del primo mezzo di ricorso, assorbiti gli altri, e la cassazione con rinvio della
sentenza gravata..>>

che la parte intimata si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che regolerà anche le spese
del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria
Regionale della Toscana, in altra composizione, che regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
Ric. 2012 n. 27927 sez. MT – ud. 12-06-2013
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(sentt. 2268/06, 15483/08).

Così deciso in Roma il 12 giugno 2013.

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