Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16336 del 26/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 379/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 3 0.4.08,
depositata il 27/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria.
RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 380-bis C.P.C., sulla causa n. 20444/2009:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:
La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 164/02/2005 della CTP di Frosinone che aveva accolto il ricorso di S.F. – ed ha così annullato il silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta per l’anno 1999, sulla premessa che nella specie di causa non potesse ravvisarsi la condizione dell’impiego di “beni strumentali eccedenti ….il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione”. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Infatti, con l’unico motivo di impugnazione (rubricato come:
“Insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assistito da idoneo momento di sintesi) l’Agenzia lamenta che il giudice di appello nulla abbia argomentato con riferimento alla rilevanza degli elementi di fatto (la presenza di uno studio professionale, di un dipendente e di spese per compensi erogati a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio dell’attività), essendosi limitato ad una generica e vaga considerazione dell’insussistenza delle condizioni di legge.
La doglianza si palesa manifestamente fondata, alla luce del contenuto autosufficiente della censura con riferimento agli elementi di fatto che l’Agenzia aveva addotto nel ricorso in appello per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, elementi che non appaiono in alcun modo valutati dal giudicante ai fini del raggiungimento di un apprezzamento consapevole.
La sentenza impugnata risulta infatti del tutto inadeguatamente motivata, posto che afferma in termini assolutamente apodittici che i beni strumentali impiegati non sarebbero eccedenti il minimo indispensabile, senza peraltro minimamente considerare l’ulteriore elemento dei collaboratori, subordinati o meno, dei quali è allegato e documentato che il contribuente si sia avvalso.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Il relatore (Giuseppe Caracciolo).
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio che provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011