Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16335 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1699-2019 proposto da:

P.P.G. e R.D.M., domiciliati in ROMA

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentati e

difesi dall’avvocato RICCARDO MARZO giusta procura a margine del

controricorso;

– ricorrente –

contro

D.R., RU.FR., DE.RI.VI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30470/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/06/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.R., Ru.Fr. e De.Ri.Vi. con citazione del 26/2/2001 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce R.D.M. e P.P.G. deducendo che con scrittura privata del 9/11/1987 avevano costituito con la convenuta e C.M. la società semplice denominata Lama Agriturist per la gestione dell’attività agrituristica sul fondo denominato Lama appartenente a De.Ri.Vi. e M.A. e Ru.Fr., quali nudi proprietari, con l’usufrutto di spettanza di Ci.An..

Quest’ultima con scrittura privata dell’11 aprile 1988 aveva concesso il fondo in fitto ad alcuni dei soci che la loro volta ne conferivano la gestione alla società, così che la stessa società era subentrata nella gestione del fondo ad un’associazione non riconosciuta denominata Club vacanze Le Lame, essendosi preoccupata di definire i rapporti con R.D.M., marito della P.P., che al momento dello scioglimento dell’associazione avvenuto in data 22 agosto 1987, aveva rilevato le quote degli altri associati.

Nonostante i soci avessero soddisfatto i crediti vantati dal R., questi e la moglie si impossessavano della struttura turistica spogliandone gli altri soci.

I convenuti avevano poi disatteso i numerosi provvedimenti giudiziari emessi a seguito delle iniziative dei soci volte ad ottenere la reintegra nel possesso del bene, sicchè andava chiesta la condanna dei convenuti al rilascio degli immobili illecitamente detenuti oltre al risarcimento dei danni.

Nella resistenza dei convenuti che contestavano che la Ciavolino avesse mai concesso in fitto il bene, aggiungendo che l’affitto era stato concesso dai nudi proprietari in favore della P.P., della C.M. e di De.Ri.Vi., ed evidenziando che il Club vacanze Le Lame era preesistente alla società e che l’azienda agrituristica era stata ceduta al R. che non l’aveva mai ceduta alla società, il Tribunale adito con la sentenza n. 901 del 17 maggio 2006 rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 688 del 10/10/2012 rigettava il gravame proposto dagli attori rilevando che il Tribunale aveva in effetti ritenuto che mai la società avesse avuto la detenzione qualificata del bene ed utilizzato il fondo, in quanto anche l’atto costitutivo della società non conteneva alcun specifico riferimento alla gestione del bene oggetto di causa, in relazione al quale non poteva vantare alcun titolo contrattuale.

Inoltre non poteva spiegare efficacia vincolante il giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1798/1997, in quanto tale pronuncia aveva riguardo ad un’azione possessoria fatta valere dai soci in proprio, e non dalla società semplice.

Viceversa nel giudizio in esame gli attori avevano inteso far valere la spettanza della struttura in capo alla società.

La sentenza della Suprema Corte aveva ribadito che gli istanti avevano agito in proprio, quali persone fisiche, mentre nel nuovo giudizio parte attrice era la società semplice Lama Agriturist, quale autonomo soggetto di diritto che agisce tramite i soci.

Ne derivava quindi che non poteva invocarsi l’efficacia di giudicato della sentenza della Cassazione.

Quanto, invece, alla rilevanza delle prove assunte nel precedente giudizio, le stesse non erano sufficienti a comprovare l’assunto degli appellanti, non offrendo la dimostrazione della gestione esclusiva del fondo da parte della società.

D.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

P.P.G. e R.D.M. hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

La Corte con la sentenza n. 30470 del 23 novembre 2018 ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto in assenza della procura speciale conforme al disposto di cui all’art. 83 c.p.c., condannando la ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti.

Con ricorso del 2 dicembre 2018, P.P.G. e R.D.M., evidenziano tuttavia che alla condanna de qua non si sia accompagnata anche la distrazione delle spese in favore del procuratore dei controricorrenti, sebbene l’istanza di distrazione fosse stata tempestivamente avanzata dall’avv. Riccardo Marzo, quale loro difensore.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, dovendosi a tal fine far richiamo a quanto ha statuito la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire da Cass. S.U. n. 16037/2010, ha chiarito che l’omessa distrazione è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale, escludendo quindi l’assoggettamento agli ordinari rimedi impugnatori (conf. da ultimo Cass. n. 12437/2017).

Per l’effetto va disposta la correzione della denunziata omissione, disponendosi, la distrazione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore dell’avv. Riccardo Marzo.

Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 30470/2018, prevedendo che le spese di lite, come liquidate in sentenza, siano attribuite al difensore dei controricorrenti, avv. Riccardo Marzo, dichiaratosene anticipatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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