Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16335 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16335 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 3009-2011 proposto da:
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584, Agente della Riscossione
per la Provincia di Rieti, società in cui si è fusa per incorporazione la
Equitalia Rieti Spa, in persona dell’Amministratore delegato e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato NAPOLEONI
MARIA CRISTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato PISELLI
FRANCESCO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di RIETI, LATTANZIO MONICA;

– intimati –

Data pubblicazione: 28/06/2013

avverso la sentenza n. 667/14/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 9/11/2010, depositata il
17/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« Equitalia Gerit spa ricorre contro la sig.ra Monica Lattanzio e nei confronti del Comune di
Rieti per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa Equitalia Gerit avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti per mancato deposito di copia
dell’atto di appello nella segreteria del giudice di primo grado.
Il ricorso si articola su due motivi:
– con il primo si censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 D.Lgs. 546/92 in
cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ritenendo necessario il deposito
dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, nonostante
che l’appello stesso fosse stato notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario;
– con il secondo si censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 cpc in cui la
Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa condannando Equitalia Gerit alla refusione
delle spese di lite, nonostante che né la sig.ra Lattanzio, né il Comune di Rieti fossero
costituiti nel giudizio di appello.
Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo.
La sentenza gravata ha infatti accertato che l’appello della Equitalia Gerit fu notificato alla
sig.ra Lattanzio ed al Comune di Rieti a mezzo Ufficiale giudiziario (vedi il rigo 6 dei “Motivi

COSENTINO;

della decisione”); il deposito del ricorso in appello presso la segreteria del giudice di primo
grado non era dunque necessario ai fini dell’ammissibilità dell’appello, poiché l’articolo 53,
secondo comma, D.Lgs. 546/92 prevede tale incombente solo per il caso in cui il ricorso in
appello non sia notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario.
Si propone al Collegio l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la
cassazione con rinvio della sentenza gravata..>>

che le parti intimate non si sono costituite;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;

Ric. 2011 n. 03009 sez. MT – ud. 12-06-2013
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0/

che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, la sentenza gravata deve
essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la

comma, D.Lgs. 546/92, nel caso in cui il ricorso in appello venga notificato a
mezzo di Ufficiale giudiziario non ne è necessario il deposito presso la
segreteria del giudice di primo grado.

P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, altra composizione, che regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2013.

quale si atterrà al principio di diritto che, ai sensi dell’articolo 53, secondo

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