Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16335 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. II, 12/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10819/2005 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL

GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA Michele, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZINGONI CESARE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PISA in persona del Prefetto pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1268/2004 del GIUDICE DI PACE di PISA,

depositata il 05/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato COSTA Michele, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.F. proponeva al Giudice di Pace di Pisa opposizione avverso il verbale di contravvenzione del 3 luglio 2004, con il quale la Sezione della Polizia Stradale di Lucca Pisa gli aveva contestato la violazione dell’art. 176 C.d.S., commi 1, lett. a), e art. 19 C.d.S., perchè il giorno predetto, presso il casello (OMISSIS) dell’autostrada (OMISSIS), alla guida dell’auto TOYOTA Tg. (OMISSIS) “…percorreva la carreggiata autostradale che dal casello (OMISSIS) porta in direzione della ss. (OMISSIS) contromano”.

Deduceva che gli accertatori avevano errato nella qualificazione del fatto contestato, posto che esso ricorrente non percorreva la carreggiata dell’autostrada bensì la corsia di emergenza del tronco di raccordo tra la viabilità ordinaria e l’autostrada; sarebbe stata semmai applicabile la sanzione di cui all’art. 146 C.d.S., comma 1, o, a tutto concedere, quella di cui all’art. 176 C.d.S., comma 1, lett. c).

Con sentenza dep. il 5 novembre 2004 il Giudice di Pace, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarava applicabile la sanzione di cui all’art. 176 C.d.S., comma 20, per la violazione dell’art. 176 C.d.S., comma 1, lett. c), così derubricando l’illecito contestato.

Il Giudice, dopo avere accertato che l’infrazione si era verificata prima ed in prossimità dell’ingresso al casello autostradale ed avere ritenuto che comunque dovevano trovare applicazione le stesse norme che regolano la marcia in autostrada, osservava che in realtà, in base alle stesse dichiarazioni rese ai verbalizzanti dal ricorrente, era emerso che questi stava percorrendo in senso vietato non la carreggiata principale della strada ma la parte di essa adibita a corsia di emergenza.

Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione T.F. sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito il Ministero dell’interno e la Prefettura di Pisa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che – contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato – il ricorso è ammissibile, tenuto conto che le doglianze, denunciando violazioni di diritto sostanziale ed errores in procedendo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, non si risolvono in mere censure dirette ad ottenere un inammissibile riesame del merito.

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, art. 11 C.d.S., comma 3 e art. 12 C.d.S., comma 1, lett. a), deduce la nullità ex art. 161 cod. proc. civ., e la violazione del contraddittorio ex art. 101 cod. proc. civ., per non essere stato evocato nel giudizio di primo grado il Ministero dell’interno, essendo stato il ricorso notificato alla Prefettura che non è parte nel presente giudizio.

Il motivo è infondato.

La costituzione nella presente fase del Ministero, che non ha sollevato alcuna eccezione al riguardo, ha sanato l’irregolarità relativa all’errata indicazione dell’organo dell’Amministrazione legittimato a resistere in giudizio (S.U. 3117/2006).

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 (art. 360 cod. proc. civ., n. 3), censura la sentenza impugnata laddove aveva proceduto d’ufficio a formulare una nuova contestazione in luogo di quella originaria, così sostituendosi alla pubblica Amministrazione.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 4), censura la decisione grava che aveva introdotto d’ufficio nel thema decidendum una causa petendi e un petitum diversi da quelli oggetto dell’opposizione con cui era stata dedotta l’insussistenza della violazione contestata e di ogni altra comportante sanzioni accessorie.

Il secondo e il terzo motivo che, stante la stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente sono infondati.

Occorre premettere che oggetto del giudizio di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, è la verifica, in base ai motivi dedotti con l’atto di opposizione, della legittimità o meno della pretesa punitiva irrogata dall’amministrazione con il verbale di contravvenzione, secondo quanto previsto dall’art. 203 C.d.S., ovvero con l’ordinanza-ingiunzione. Ed invero, tale accertamento ha per l’appunto compiuto la sentenza impugnata che, nell’ambito del thema decidendum avente ad oggetto la sussistenza dell’illecito ascritto secondo quanto riferito nel verbale impugnato, non ha posto a base della decisione una nuova contestazione in sostituzione di quella formulata dai verbalizzanti: infatti, il Giudicane ha verificato non un fatto diverso da quello oggetto di contestazione ma – alla stregua delle medesime circostanze obiettive emerse non solo dal verbale ma dalle stesse deduzioni difensive del ricorrente in ordine al luogo in cui era avvenuta l’infrazione contestata – ha accertato la natura di quel medesimo tratto di strada in cui, secondo i rilievi dei verbalizzanti, l’opponente aveva transitato in senso vietato.

Pertanto, nel ritenere che tale tratto non fosse da considerare la carreggiata ma la corsia di emergenza, il Giudice si è limitato ad operare una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti oggetto di accertamento e di contestazione senza compiere al riguardo alcuna immutazione e, nel derubricare l’illecito contestato ai sensi del comma primo dell’art. 176 C.d.S., lett. a) in quello di cui all’art. 176 C.d.S., comma 1, lett. c), ha applicato una sanzione meno grave.

Orbene, tenuto conto che, per quel che si è detto, non vi è stata violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e l’illecito accertato in sentenza, il ricorrente non può certo invocare la lesione del diritto di difesa, tanto più che era stato il medesimo opponente a dichiarare ai verbalizzanti che la parte della carreggiata da lui percorsa era adibita a corsia di emergenza.

Il quarto motivo, con cui si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la decisione gravata che, pur avendo accertato che il fatto si era verificato prima e in prossimità dell’ingresso al casello autostradale (OMISSIS) dell’autostrada (OMISSIS), avrebbe omesso di decidere in ordine alla natura di tale tratto di strada, avendo esso ricorrente evidenziato- alla stregua della foto riguardante la cartellonistica esistente all’inizio del raccordo fra la (OMISSIS) e il casello autostradale di (OMISSIS) – che il cartello ivi esistente era quello di preavviso di inizio di autostrada: dunque, mancava un fondamentale presupposto del fatto, costituito dalla installazione dell’apposito segnale di inizio di autostrada.

Il motivo va disatteso.

La doglianza si sostanzia nella denuncia di omesso esame in ordine alla questione relativa alla natura del tratto di strada in cui era avvenuto il fatto. Orbene, il Giudicante ha implicitamente esaminato e risolto la questione quando ha rilevato che, pur se si fosse esclusa la natura di autostrada del tratto di strada in questione, avrebbero dovuto comunque trovare applicazione le norme di comportamento relative alla marcia in autostrada: tale affermazione, seppure sembrerebbe formulata incidentalmente, in realtà costituisce la necessaria premessa logico-giuridica dell’accertata responsabilità in ordine all’illecito accertato; trattasi di argomentazione che, evidentemente assorbente di ogni altra e di per sè idonea a sorreggere la decisione, non è stata specificamente censurata con il ricorso per cassazione. Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre le spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA