Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16335 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13285/2020 R.G. proposto da:

SAPORI DI TOSCANA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

C.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico De

Martino, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II,

n. 18, presso lo studio Grez e Associati;

– ricorrente –

contro

D&D S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

S.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Massarotto, con

domicilio eletto in Roma, via G. Ferrari, n. 35, presso lo studio

dell’Avv. Massimo Filippo Marzi;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Siena depositata il 25 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2021 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CAPASSO Lucio, che ha chiesto la

dichiarazione d’inammissibilità del regolamento di competenza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La D&D S.p.a. ha convenuto la Sapori di Toscana S.p.a. dinanzi al tribunale di Siena, per sentir accertare il compimento di atti di concorrenza sleale consistenti nella sottrazione e nell’indebita utilizzazione di informazioni commerciali segrete, nello storno di agenti, nello sviamento della clientela ed in atti di denigrazione, e per sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni, con ordine di pubblicazione della sentenza.

Si è costituita la convenuta, ed ha eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza del Giudice adito, sostenendo che, in quanto fondata sulla sottrazione e l’utilizzazione di informazioni commerciali segrete, la domanda spettava alla competenza funzionale del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di imprese.

1.1. Con ordinanza del 25 febbraio 2020, il Tribunale di Siena ha preso atto dell’intervenuta adesione dell’attrice all’indicazione del giudice competente fornita dalla convenuta, ritenendola tuttavia non vincolante, in quanto relativa ad un’ipotesi di competenza per materia e territorio inderogabile, e provvedendo pertanto in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti.

3. Avverso la predetta ordinanza la Sapori di Toscana ha proposto istanza di regolamento di competenza, per due motivi, illustrati anche con memoria.

La D&D ha resistito con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che l’ordinanza impugnata si è limitata ad escludere il carattere vincolante dell’accordo raggiunto in ordine all’indicazione del giudice competente, relativamente al quale ha peraltro richiamato un precedente giurisprudenziale non pertinente, senza provvedere in alcun modo alla delibazione della fondatezza dell’eccezione d’incompetenza, ed in particolare alla verifica della possibile interferenza dei comportamenti allegati dall’attrice con diritti di esclusiva.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3 e del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 98 e 134, insistendo sulla spettanza della controversia alla competenza del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di imprese, in considerazione della natura dei comportamenti denunciati dall’attrice, tradottisi nell’accaparramento di dati della azienda riguardanti listini, clienti, promozioni e scontistica. Premesso che tali dati costituiscono segreti commerciali, ai sensi del citato art. 98, rileva che la stessa attrice ha riferito che lo sviamento della clientela è avvenuto a seguito dello storno di agenti operato a suo danno nel mercato della Regione Toscana, che ha consentito l’accesso a segreti commerciali di particolare importanza.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato, pronunciato in udienza a seguito del consenso manifestatosi tra le parti in ordine all’individuazione del giudice competente nel Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di imprese, non contiene infatti una presa di posizione definitiva ed inequivocabile in ordine alla questione di competenza, caratterizzandosi per la mancanza di un dispositivo recante una specifica statuizione in senso positivo o negativo e per la mera affermazione del carattere non vincolante dell’accordo raggiunto tra le parti, non accompagnata da alcuna indicazione in ordine al giudice ritenuto effettivamente competente. Il Giudice del Tribunale di Siena si è infatti limitato a prendere atto dell’adesione della difesa dell’attrice all’indicazione del giudice competente in ordine alla domanda da essa proposta, contenuta nell’eccezione sollevata dalla difesa della convenuta, sottolineandone il carattere non vincolante, in considerazione della natura inderogabile della competenza prevista dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134, comma 1, lett. a), senza tuttavia pronunciarsi in ordine alla riconducibilità della domanda proposta dall’attrice alla predetta disposizione, e provvedendo invece in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti, con espressa riserva di “ogni altra decisione”. Risolutiva appare comunque, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, la considerazione che la pronuncia dell’ordinanza impugnata non è stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni, non avendo il Giudice provveduto neppure a formulare il relativo invito, come richiesto dall’art. 189 c.p.c., comma 1, secondo periodo, anche in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 187 c.p.c., comma 3: nell’udienza in cui è stata pronunciata l’ordinanza, come risulta dal relativo verbale, la difesa dell’attrice si è infatti limitata a chiedere la dichiarazione d’incompetenza e la fissazione del termine per la riassunzione del giudizio, insistendo in subordine sulle proprie istanze istruttorie, mentre la difesa della convenuta, pur riportandosi alle memorie in atti, si è limitata a controdedurre in ordine all’affermata incapacità a testimoniare dei soggetti da essa indicati.

Trova pertanto applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di regolamento di competenza, secondo cui, pur a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, con riguardo alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi ora con ordinanza, anzichè con sentenza, il provvedimento con cui il giudice, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, abbia affermato la propria competenza ed abbia disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè, non è suscettibile d’impugnazione con il mezzo in questione, ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, a meno che quel giudice, così statuendo, non abbia manifestato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza questa che ricorre allorquando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso far luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3 e dell’art. 177 c.p.c., comma 1 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass., Sez. VI, 3/02/2020, n. 2338; 7/03/2018, n. 5354).

3. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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