Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16334 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.V.J., D.V.M.C., RACCOLTA PELLI

GREZZE SAS DI DE VECCHI SIRO & C, C.R.B.,

D.V.

T., tutti nella qualità di soci della predetta s.a.s.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 23.5.08, depositata il 20/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria.

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 380-bis C.P.C., sulla causa n. 20240/2009:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 22/2/2008, depositata il 20.6.2008, con la quale – in controversia concernente avvisi di rettifica IVA – IRAP per l’anno 2001 emesso nei confronti della società “Raccolta Pelli Grezze sas di De Vecchi Siro & C.” nonchè avvisi di accertamento per il medesimo anno di imposta emessi nei confronti dei soci di detta società ( C.R.B., D. V.J., D.V.M.C. e D.V.T.) per il recupero dei redditi da partecipazione correlati con quanto accertato in capo alla società- è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia proposto avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva annullato tutti gli avvisi, ritenendoli sprovvisti di prova. La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello perchè provvisto di autorizzazione della DRE soltanto per l’impugnazione della pronuncia riguardante la società; perchè proposto nei confronti della sola società e non di tutte le parti che avevano partecipato al primo grado di giudizio; perchè, in particolare, non notificato in copia ai soci, che pure avevano partecipato al primo grado di giudizio. L’Agenzia ha proposto ricorso (notificato sia alla società che ai soci, presso il difensore domiciliatario) affidandolo a tre motivi. La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, con il terzo motivo del ricorso (che è più “liquido” ed assorbente rispetto agli altri) si denuncia:”nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e artt. 102 e 331 c.p.c., e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″, giacchè si lamenta che – avendo la questione ad oggetto materia soggetta a contraddittorio necessario nel rapporto tra soci e società (e perciò a rapporti di genere inscindibili), e risultando l’appello notificato con copia unica indirizzata alla sola società, presso il procuratore costituito, ma non anche ai soci – il giudice del secondo grado aveva erroneamente omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie che non erano state destinatane della notifica, così violando il disposto dell’art. 331 c.p.c., che impone al giudice di provvedervi in via preliminare. Il motivo appare fondato. Ed invero questa Corte già in numerose occasioni ha evidenziato che l’art. 331 c.p.c. (che dispone in materia di impugnazione in ipotesi di controversie inscindibili, quale è pacificamente quella qui in oggetto) si rende applicabile anche al processo tributario.

Per tutte Cassazione civile , sez. trib., 19 gennaio 2007, n. 1225:

“In tema di impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, quando cioè i rapporti dedotti in causa siano assolutamente inscindibili e non suscettibili di soluzioni differenti nei confronti delle varie parti del giudizio (ed. cause inscindibili), ma altresì nell’ipotesi di cause che, riguardando due (o più) rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meriterebbero, per ovvie esigenze di non contraddizione, l’adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti (c.d. cause dipendenti), di guisa che, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma procura che il “simultaneus processus” non sia dissolto, e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione, al fine di evitare che, nelle successive vicende processuali, conducano a pronunce definitive di contenuto diverso. Il giudizio di specie, avente ad oggetto un accertamento in rettifica di dichiarazione congiunta, si riferisce a soggetti diversi ed a rapporti tributari che, seppur distinti, e pertanto concettualmente non indissolubili, sono coinvolti in un titolo impositivo unico, in concreto congiuntamente impugnato davanti al giudice tributario da entrambi i codichiaranti e basato, in relazione ad entrambe le posizioni contributive coinvolte, su presupposti tributari almeno in parte comuni. Ne discende che, tra le cause concernenti i diversi contribuenti va riscontrato quel vincolo di collegamento determinato dalla dipendenza di comune fattore, che, in presenza di “simultaneus processus” nel pregresso grado del giudizio, comporta, in applicazione della previsione dell’art. 331 c.p.c., l’obbligo dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione”.

Non avendo il giudicante provveduto a questo preliminare incombente, consegue che la sentenza adottata deve considerarsi nulla.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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