Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16334 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. II, 12/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9458/2005 proposto da:

R.M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato

LAURO MASSIMO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

COMUNE PIANO DI SORRENTO in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 518/2004 del GIUDICE DI PACE di SORRENTO,

depositata il 25/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso con

delega.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18.3.03 R.M.C. proponeva opposizione al verbale di contestazione n. (OMISSIS) della Polizia Municipale di Sorrento di avere lasciato in sosta il suo ciclomotore in zona vietata, deducendo che l’area in questione era di proprietà privata e in suo possesso sin dal (OMISSIS) a seguito di provvedimento di reitegra emesso dal pretore di Sorrento nei confronti del Comune di Piano di Sorrento.

Il giudice di pace di Sorrento con sentenza n. 518/04, depositata il 25.2.04, rigettava l’opposizione, rilevando che la tesi difensiva dell’opponente era erronea perchè non teneva conto che l’area in questione, anche se privata, era aperta a libero transito di pedoni e, quindi, soggetta alle norme del codice della strada.

Per la cassazione della decisione ricorre l’opponente esponendo tre motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 11 e 158 C.d.S., e artt. 113 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nel senso che la disamina della normativa richiamata rende chiaro che il C.d.S. non si applica sulle aree non destinate alla circolazione stradale e, per di più, non destinate alla circolazione dei pedoni, mentre dalla documentazione esibita risultava chiaro che l’area di sosta del ciclomotore, individuata con la particella (OMISSIS), ha una sua autonoma funzione, rendendo evidente l’inesistenza del corredo probatorio a supporto dell’asserzione della P.A..

2) quand’anche si volesse ritenere l’area in oggetto ricompresa nella sede stradale, l’assolutezza del potere dominicale, esercitato sull’area in via di fatto dalla ricorrente, faceva apparire non rispondente al vero la dichiarazione resa dal delegato del Comune della destinazione ad uso pubblico del sito in oggetto;

3) contrasta con l’asserzione del giudicante, secondo cui per uso pubblico debba intendersi l’apertura alla circolazione di un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso all’area da parte del pubblico, l’assenza di un provvedimento amministrativo che rendesse lecito la relativa destinazione all’uso pubblico;

4) violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essersi tenuto conto dell’esimente di responsabilità, stante la modalità dei fatti, che rendeva evidente la buona fede idonea ad escludere l’elemento soggettivo della colpa nell’illecito amministrativo.

Il ricorso può essere accolto, perchè gli elementi presi in considerazione nella sentenza impugnata non sono sufficienti ad integrare sia sul piano oggettivo che soggettivo, la fattispecie contestata.

Ed invero, l’affermazione del giudice di pace secondo cui sull’area in questione si sarebbe accesa una servitù di uso pubblico a favore dell’Ente comunale risulta non sorretta da specifici elementi di prova e, a un tempo, contraddetta dall’interdetto possessorio in favore della proprietaria del suolo.

Vero è che, come sostenuto dallo stesso ricorrente, la reintegra in possesso dell’area in questione era stata solo parzialmente attuata per la mancata adozione da parte del Comune dei provvedimenti necessari a riservare l’area in questione nella disponibilità di chi ne risultava proprietaria, ma è altrettanto vero che, ai fini di integrare la fattispecie contestata, era necessaria l’esistenza di una cartello indicante il divieto di sostacene il Comune non avrebbe potuto applicare senza violare l’editto pretorile di manutenzione nel possesso della proprietaria dell’area, essa L.P..

D’altro canto, la mancata attuazione del divieto di sosta sull’area in questione, in assenza di ulteriori elementi di prova, può essere valutata in senso favorevole o sfavorevole alla posizione del ricorrente, perchè il fatto che costui vi abbia lasciato in sosta il suo ciclomotore può essere inteso come un atto compiuto in assoluta buone fede ovvero preordinato ad assicurare in via autonoma l’esclusivo possesso dell’area stessa all’effettiva titolare.

Per le ragioni suesposte va cassata la sentenza impugnata ed il giudizio rimesso, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice di pace di Sorrento.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice di pace di Sorrento.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

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