Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16334 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11474-2020 proposto da:

L.O., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DAVIDE ASCARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1091/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – L.O. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 27 aprile 2020, con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto riferimento alla Dir. n. 2013/32/ue, art. 46, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,13 e 27, anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il racconto della richiedente non fosse credibile, in mancanza dell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria normativamente previsto.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di nonne di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, censurando la sentenza impugnata per il fatto che la protezione sussidiaria sarebbe stata negata a seguito di un incompleto inquadramento normativo delle condizioni necessarie per la concessione della tutela.

Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, censurando la sentenza impugnata in ragione del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe provveduto sulla domanda di asilo costituzionale.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578).

Nel caso di specie il motivo non individua uno specifico fatto storico decisivo e controverso che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare nell’affermare, con motivazione senz’altro eccedente la soglia del minimo costituzionale, che la narrazione della richiedente non fosse credibile.

Ciò esime dall’osservare che la censura è ulteriormente inammissibile perchè neppure coglie la doppia ratio decidendi adottata dal giudice di merito, il quale, dopo aver ritenuto che la narrazione della richiedente non fosse credibile, ha aggiunto che la stessa richiedente non aveva riferito circostanze tali da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, sia perchè aveva paventato un rischio meramente ipotetico di poter essere inviata) in caso di rientro nel suo Paese, in zona di guerra, sia perchè non proveniva da una zona dell’Ucraina interessata da una situazione di conflitto armato.

4.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Si tratta di un motivo della massima genericità, che contiene riferimenti di ordine generale alla disciplina della protezione sussidiaria, ma non individua alcun errore di diritto commesso dal giudice di merito nell’escludere, per le ragioni testè riassunte, che la ricorrente versasse in situazione tale da meritare il riconoscimento della protezione: basti osservare che nel motivo non è neppure detto a quale delle diverse ipotesi di protezione sussidiaria previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, L.O. abbia inteso riferirsi.

4.3. – E’ inammissibile il terzo mezzo.

Esso si protrae per numerose pagine senza che venga detta una sola parola in ordine alla individuale concreta condizione di vulnerabilità del richiedente: condizione che viceversa la corte territoriale ha esaminato, osservando che essa era stata fatta discendere dalla situazione del Paese di provenienza, con la conseguenza che, esclusa la sussistenza di una situazione critica nella zona in cui L.O. risiedeva, neppure poteva riconoscersi la protezione umanitaria.

4.4. – E’ inammissibile il quarto mezzo.

Ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario riportarli in ricorso (Cass. n. 17049/2015; Cass. n. 21083/2014; Cass. n. 14561/2012). Ed inoltre non costituisce rituale adempimento dell’onere imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportando l’inammissibilità del ricorso stesso, la generica indicazione, da parte del ricorrente per cassazione, di intere pagine del proprio ricorso in appello, con richiesta alla Corte di legittimità di ricercare al loro interno se un motivo sia stato articolato e di individuare quale sia il suo esatto contenuto (Cass. 18 giugno 2018, n. 15936).

Nel caso in esame non risulta che un motivo in tal senso, di cui la sentenza impugnata non dà conto, fosse stato effettivamente proposto: ed invero, nello svolgimento del processo la ricorrente si è limitata a dire di aver proposto “rituale appello, che qui si ha per interamente richiamato”, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, e neppure nello svolgimento del motivo ha spiegato di aver formulato uno specifico motivo di appello sull’asilo costituzionale.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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