Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16334 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 04/08/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 04/08/2016), n.16334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1596-2013 proposto da:

LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA, (p. i.

(OMISSIS)), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso

l’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONELLA IANNOTTA, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 7, presso l’avvocato LUCA PERONE, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale per Notaio dott. GIORGIO GIORGI di

ROMA – Rep.n. 106284 del 14.4.2016;

– copntroricorrente –

avverso la sentenza n. 5159/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LUCA PERONE che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Delle numerose violazioni contestate originariamente dalla società “Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana” alla propria ex direttrice generale G.G., a causa della mancata impugnazione delle pronunce di rigetto emesse dai giudici del merito, restano oggetto della presente controversia le contestazioni relative a: a) l’aver posto in essere violazioni contabili, accertate con ispezione ISVAP (nota del 18.5.1993), da cui era derivata una incidenza sul patrimonio netto della società per l’esercizio 1991 di Lire 5.972.000.000 (Lire 5.301.000.000 secondo il CTU); b) l’aver omesso di costituire idonee riserve sinistri nell’esercizio 1991, con un danno pari a Lire 17.742.000.000.

In relazione a tale ultima contestazione la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, ha confermato la decisione del primo giudice con la quale la domanda di danni è stata rigettata per prescrizione del relativo diritto quanto all’esercizio 1992. Infatti, l’azione tempestivamente promossa nei confronti degli ex amministratori della società non poteva avere l’effetto interruttivo della prescrizione anche riguardo alla condebitrice solidale G. – ai sensi dell’art. 1230 c.c. – in quanto nei confronti di questa era stato dedotto un inadempimento non ricompreso tra i fatti contestati nel precedente giudizio contro gli amministratori.

A diversa conclusione è pervenuta la Corte di appello quanto all’addebito costituito dalla mancata appostazione di riserve sinistri RCA sufficienti, per l’esercizio 1991. La prescrizione non era maturata trattandosi di contestazione ricompresa nella domanda relativa ai risultati dell’ispezione ISVAP (nota del 18.5.1993) già proposta contro gli amministratori.

Tuttavia la domanda era infondata perchè la riscontrata insufficienza della riserva sinistri non rilevava direttamente sul piano della consistenza effettiva del patrimonio sociale, che non diminuisce di certo per l’insufficienza della riserva medesima al pari di ogni altra riserva. La società attrice non aveva fornito la prova del nesso causale tra le violazioni contestate alla convenuta e i danni reclamati.

Contro la sentenza di appello la società attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso G.G..

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memoria.

2.- Con l’unico mezzo – articolato in quattro censure – la ricorrente denuncia:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e dei principi e norme che disciplinano il nesso causale che, in relazione alla peculiare funzione dell’appostazione delle riserve sinistri, incidente sulla realizzazione della causa del contratto di assicurazione e della stessa attività di impresa assicurativa, identificano il danno patrimoniale subito dalla Compagnia, in ragione del mancato o insufficiente accantonamento delle Riserve Sinistri nello stesso mancato e/o insufficiente accantonamento delle Riserve Sinistri e nell’entità dello stesso.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., e dei principi e norme che disciplinano la liquidazione equitativa del danno, allorquando, nell’impossibilità di comprovare il danno nel suo preciso ammontare, la parte abbia, comunque, assolto l’onere di documentare la sussistenza di elementi suscettibili di una valutazione equitativa e secondo un prudente apprezzamento.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. e di principi e norme che disciplinano l’onere della prova, ritenendo assolto tale onere, allorquando vengano forniti elementi documentali, ma sia, comunque, necessario procedere ad un accertamento peritale per la soluzione di questioni di carattere prettamente tecnico.

Vizio di motivazione.

3.- Prima di esaminare congiuntamente le censure sopra riassunte giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’inadempimento rilevante nell’ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno”, sicchè “l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Naturalmente sull’attore grava l’onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità.

Pertanto, grava pur sempre sul creditore l’onere di allegare l’altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, oltre che di allegare e provare il danno ed il nesso di causalità (Sez. U, n. 9100/2015; Sez. un., n. 577/2008).

Ciò premesso in via generale, il primo profilo di censura – che presuppone un’equivalenza tra mancata appostazione delle riserve tecniche e danno – è manifestamente infondato posto che – ferma restando la responsabilità degli organi amministrativi per l’illecito amministrativo e l’importanza delle riserve tecniche per le società di assicurazioni – è ben possibile che, per motivi concernenti la capitalizzazione dell’impresa assicurativa (es.: conto bancario attivo e solidità patrimoniale), alla sottovalutazione delle riserve non corrisponda alcun danno. L’astratta idoneità della violazione a cagionare danno non è revocabile in dubbio (al riguardo cfr. Sez. 1, n. 2538/2005, la quale, delineati caratteri, funzione e criteri di calcolo delle riserve tecniche, ha convincentemente dimostrato che costituiscono strumento legale finalizzato alla corretta gestione dell’Impresa e, di riflesso, alla maggiore garanzia dei creditori e terzi in genere; e si tratta altresì di elementi destinati a riflettersi sulla corretta redazione del bilancio della società assicurativa).

Nondimeno, nella concreta fattispecie, la sentenza impugnata – con motivazione esente da censure – ha evidenziato che, con particolare riferimento all’affermazione relativa alla irrilevanza della insufficienza della riserva sinistri sulla consistenza effettiva del patrimonio sociale, dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio promosso contro gli amministratori, di cui l’attrice aveva espressamente chiesto l’utilizzazione e solo in subordine la rinnovazione, era possibile ricavare l’accertamento della mancata relazione tra la insufficiente appostazione delle riserve e il passivo di bilancio accertato. Passivo da ritenersi invece imputabile all’aumento del costo dei sinistri e al negativo impatto dell’andamento del mercato finanziario di periodo. La questione del danno dovuto all’aggravio dei costi dei sinistri per il ritardato pagamento e, dunque, per l’incremento degli interessi, non emerge dall’impugnata sentenza nè la ricorrente specifica nel ricorso il luogo e il modo di deduzione della questione nei gradi di merito. Talchè, in questa parte, la censura è inammissibile. Parimenti infondata è la censura relativa all’omessa liquidazione equitativa del danno, una volta accertato che manca la prova del nesso causale tra l’inadempimento dedotto in giudizio e il danno stesso.

Dalla sentenza impugnata, invero, si evince che la consulenza prodotta dall’attrice attestava l’impossibilità di accertare i danni, a causa della carenza della documentazione prodotta dalla società (secondo cpv. a pag. 11).

Dunque, non è seriamente censurabile l’affermazione della Corte di merito circa l’inammissibilità di una nuova consulenza meramente esplorativa.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 16.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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