Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16333 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10852-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

MESSICO, 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TOZZI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), ROMA CAPITALE

(OMISSIS), ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18670/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/06/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

C.A. citava Roma Capitale ed Equitalia SpA, dinnanzi al Giudice di Pace di Roma, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. all’intimazione di pagamento, notificatagli il 21/05/2013, relativa alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), asseritamente notificata il 26/02/2008, concernente le sanzioni derivanti da 7 sanzioni amministrative irrigate per violazioni del codice della strada.

A fondamento della domanda, il C. denunciava sia la mancata notifica dei verbali di accertamento e della cartella di pagamento, con conseguente estinzione della pretesa creditoria ex art. 201 Codice della Strada, sia l’avvenuto decorso del termine prescrizionale ai sensi della L. n. 689 del 1981, ex art. 28, dal momento che tra l’asserita data di notifica del verbale di accertamento (26/02/2008) e la data di notifica dell’intimazione di pagamento (21/05/2013) era decorso un termine superiore al quinquennio.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 12582/14, rigettava l’opposizione, ritenendo valida la notifica dei verbali effettuata a familiare non convivente, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Il C. proponeva gravame avverso la citata sentenza, dinnanzi al Tribunale di Roma, lamentando che il Giudice di Pace aveva omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di prescrizione. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con declaratoria di estinzione del diritto di credito di cui alla intimazione di pagamento per decorso del termine di prescrizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, ex art. 28 e condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Roma Capitale si costituiva chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo le censure riferibili all’operato della concessionaria della riscossione, ed il rigetto dell’appello con vittoria di spese del doppio grado. Equitalia Sud rimaneva contumace.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18760/2017, innanzitutto, rilevava l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Roma Capitale, attenendosi all’orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo il quale – in caso di contestazione della legittimità del titolo su cui si fonda la riscossione, per l’assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione – vi è legittimazione concorrente tra l’ente impositore e il concessionario della riscossione, che configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il Tribunale riteneva comunque inammissibile l’appello, qualificando l’opposizione proposta dal C., non quale opposizione ex art. 615 c.p.c. (non soggetta ad alcun termine), ma quale opposizione “recuperatoria” ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, sottoposta al termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Invocava a tal fine l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’opposizione a cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria applicata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada e che, in questo caso, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di 30 giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

Nel caso di specie, il C. il 5/12/2013 aveva tardivamente proposto opposizione all’intimazione di pagamento, deducendo l’omessa notifica della cartella, essendo decorso un termine superiore a 30 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta il 21/05/2013, primo atto che lui stesso indicava come validamente notificatogli.

Il Tribunale di Roma, pertanto, dichiarava l’appello inammissibile e condannava l’appellante a rifondere a Roma Capitale le spese del grado di giudizio.

C.A. in data 30 marzo 2018 ha notificato ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, sulla base di un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., del L. n. 689 del 1981, art. 28 e dell’art. 615 c.p.c., in quanto il Tribunale di Roma non si sarebbe pronunciato in merito all’eccezione di prescrizione della pretesa stessa.

Vi sarebbe stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato dal momento che il Tribunale, invece di pronunciarsi sulla dedotta prescrizione, oggetto di uno specifico motivo di appello, si è limitato a confermare la sentenza di primo grado sulla base dell’esame di un motivo, mai proposto in sede di gravame, attinente alla tempestività dell’opposizione rispetto al termine decadenziale di 30 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981.

Il motivo è fondato.

Il ricorrente correttamente invoca l’orientamento delle sezioni unite della Cassazione, secondo il quale l’attore opponente ha l’obbligo di rispettare il termine di decadenza di 30 giorni per ricorrere, solo laddove deduca la mancata notifica del verbale di accertamento; in tutti gli altri casi, in cui siano dedotti fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (tra cui la prescrizione), sono esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e il ricorso dovrà essere considerato sempre tempestivo. In queste ultime ipotesi, infatti, la deduzione dell’omessa o invalida notificazione si atteggia, non quale motivo di opposizione a sè, bensì quale evento potenzialmente idoneo a interrompere la prescrizione, fatto che, pertanto, sarà deducibile senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell’art. 615 c.p.c. (cfr. Cass., sez., un., n. 22080 del 2017; Cass. Sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000).

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente in sede di appello aveva lamentato l’omesso esame da parte del Tribunale di Roma del motivo di appello attinente all’eccezione di prescrizione, senza proporre gravame sulla sorte del diverso motivo di opposizione fondato sull’estinzione della pretesa creditoria ex art. 201 del Codice della Strada, sull’assunto della mancata notifica del verbale di accertamento e della cartella di pagamento, ritenendo la questione relativa alla prescrizione assorbente sul punto.

Viceversa, i giudici di appello hanno ribadito l’inammissibilità dell’opposizione, valutandola unicamente per la sua portata cd. recuperatoria in relazione alla doglianza concernente l’asserita mancata notifica del verbale (rilevando come l’opposizione sul punto fosse stata tardivamente proposta ben oltre il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, decorrente in ogni caso dalla notifica di un successivo atto che metta il contravventore a conoscenza della pretesa creditoria), ritenendo che la maturata decadenza coinvolgesse anche l’ulteriore profilo attinente alla prescrizione della somma dovuta a titolo di sanzione che, come ribadito dal menzionato precedente delle Sezioni Unite del 2017, può essere fatto valere senza termini a mente della previsione di cui all’art. 615 c.p.c..

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve esser cassata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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