Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16333 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. II, 12/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10863/2005 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE (ex lege) rappresentato e difeso

dall’avvocato MASCIA Maurizio;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA GENOVA in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 332/2004 del GIUDICE DI PACE di GENOVA,

depositata il 04/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso 21.3.05 V.G. proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento somma n. 4896/03 emessa dal Prefetto di Genova in data 11.7.03 a seguito del ricorso avverso il verbale n. (OMISSIS) dell’8.12.02 di accertamento dell’infrazione all’art. 158 C.d.S., elevato dal Comando Polizia Municipale del Comune di Genova, per avere lasciato in sosta sul marciapiede in (OMISSIS) della stessa città il proprio motociclo marca Yamaha.

Lamentava t’opponente la nullità del provvedimento per difetto di motivazione; la mancata sottoscrizione del verbale e l’omessa contestazione immediata.

Costituitosi il contraddittorio, il giudice di pace di Genova con sentenza 7674-03 rigettava il ricorso e compensava le spese.

Per la cassazione della decisione ricorre l’opponente esponendo due motivi:

1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione;

2) omessa motivazione sulla prima doglianza afferente l’assoluta mancanza degli estremi precisi e dettagliati della violazione.

Il ricorso è infondato in entrambe le sue proposizioni.

Ben vero, il giudice di pace ha fornito ampia ed esaustiva spiegazione della decisione adottati rispondendo, con richiami giurisprudenziali adeguati, alle varie contestazioni e cioè che il vigile accertatore aveva specificato in verbale il motivo dell’omessa contestazione e questo era contemplato all’art. 384 reg. C.d.S., lett. f; che la mancata sottoscrizione autografa da parte degli accertatori del verbale redatto con sistema meccanizzato è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa sul documento del nominativo del soggetto responsabile (Cass. 6.3.1999 n. 1923); che il verbale su modulo prestampato conteneva tutte le indicazioni necessarie per la difesa dell’interessato (Cass. 28.12.2000 n. 16204); infine, nel caso in esame, il verbale era stato regolarmente notificato e aveva consentito all’interessato di svolgere tutte quante le sue difese.

Ne consegue il rigetto del ricorso, senza obbligo di statuizione sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

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