Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16333 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10832-2020 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DAVIDE ASCARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto RG 16962/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato

il 18/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – K.K., del Ghana, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 18 marzo 2020 con cui il Tribunale di Bologna ha respinto, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale, la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10,13 e 27, anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lamentando che il Tribunale di Bologna, confermando la decisione della Commissione territoriale, avrebbe affermato una sostanziale non credibilità della narrazione del ricorrente, il quale aveva invece offerto una narrazione in sè lineare e priva di contraddizioni.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), sostenendo che la protezione sussidiaria sarebbe stata esclusa a seguito di un incompleto inquadramento normativo delle condizioni necessarie per la concessione della tutela.

Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, 1censurando il decreto impugnato per aver negato il riconoscimento della protezione umanitaria sulla base di una superficiale valutazione delle condizioni personali del richiedente.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

Esso non coglie la ratio decidendi: il Tribunale di Bologna non ha affatto ritenuto che la narrazione del richiedente non fosse credibile, ma ha detto cosa ben diversa, e cioè che quanto riferito non era riconducibile alla previsione dettata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Secondo il Tribunale, cioè, K.K. aveva detto di temere che, tornando al suo Paese, potesse essere perseguito sia a causa di danni subiti da materiale elettronico che egli aveva in custodia presso un suo negozio, sia per un coinvolgimento nell’uccisione del “re di (OMISSIS)”, ma il timore non aveva un reale fondamento giacchè egli stesso aveva detto di non sapere se i suoi clienti lo avessero denunciato e di non sapere se la polizia fosse a conoscenza della sua presenza in occasione della detta uccisione.

Con riguardo, poi, alla stessa disposizione, lett. c), il giudice di merito, effettuando il debito richiamo delle fonti, ha escluso la sussistenza, nella zona di provenienza del richiedente, di una situazione di conflitto armato riconducibile alla previsione normativa.

Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741; Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989). Il che, come appena detto, non è stato fatto nel caso concreto.

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Il ricorrente addebita al Tribunale di aver ritenuto le sue dichiarazioni “non adeguatamente circostanziate”, e che egli non avrebbe compiuto ogni ragionevole sforzo rendendo dichiarazioni non coerenti e plausibili. Ora, la frase virgolettata, nel decreto impugnato, non c’è. E non c’è neppure nulla che abbia a che vedere con il menzionato ragionevole sforzo, di cui, com’è noto, è menzione nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a). Il Tribunale ha invece affermato, si ripete, cosa totalmente diversa, e cioè, quanto all’asilo, che “le dichiarazioni del ricorrente non possono ritenersi tali da configurare, neppure astrattamente, la sussistenza di un fondato timore di persecuzione, peraltro mai adombrato”, e, quanto all’art. 14, prime due ipotesi, che il danno paventato era in buona sostanza solo ipotetico. La domanda di sussidiaria di cui alla lett. c), è stata infine respinta sulla base delle c.o.i..

Anche in questo caso la censura non coglie la ratio decidendi.

4.3. – E inammissibile il terzo mezzo.

Esso si protrae per diverse pagine, con citazione di alcuni precedenti giurisprudenziale, anche di merito, sui caratteri generali della protezione umanitaria, ma non dice neppure una parola sul perchè K.K. sarebbe persona vulnerabile: a meno di non fà, riferimento alle ultime righe dell’ultima pagina del terzo motivo, dove si cita il fatto che le forze dell’ordine del paese di provenienza non offrirebbero “garanzia di libertà religiosa”, questione, quella della libertà religiosa, che sortisce in tal modo non si sa come, visto che non se ne parla nel resto del ricorso e non ve n’è traccia nella narrazione dello stesso richiedente che è riportata parola per parola alle pagine 2 – 3 del decreto impugnato.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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