Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16332 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CROWN CLOSURES ITALY SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, in qualità di incorporante della CROWN ITALPRINT SPA

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BELLI CONTARINI EDOARDO, GIULIANI

FRANCESCO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 4/02/09, depositata il

14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Belli Contarini Edoardo, difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele che ha

concluso per la manifesta infondatezza.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria.

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 380-bis C.P.C., sulla causa n. 19235/2009:

Il relatore cons. C.G., letti gli atti depositati Osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate appello proposto contro la sentenza n. 301/07/2006 della CTP di Latina che aveva accolto il ricorso della società contribuente “Crown Italprint spa” – ed ha così annullato l’avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEG, ed IRAP per l’anno 2003 fondato sul recupero a tassazione di costi indeducibili.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che le predette spese, qualificate dall’Ufficio come spese di manutenzione, siano in realtà spese di consumo necessarie per la produzione.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato due motivi.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (rubricato come:”Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″, assistito da idoneo quesito) l’Agenzia si duole della nullità della sentenza di primo grado per essere stata questa redatta con integrale trascrizione della parte motiva della sentenza di primo grado, salvo il cappello iniziale e per essere dunque quest’ultima completamente difettosa di autonome ragioni di decisione, donde si possa intendere l’escursus logico che ha condotto alla reiezione dell’appello.

Il motivo appare manifestamente fondato (con assorbimento del residuo motivo), alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte:

“Il riferimento, da parte del giudice d’appello, alla motivazione adottata nella sentenza di primo grado devesi ritenere legittimo qualora il giudice medesimo, richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali di quella esposizione, dimostri non solo di averla fatta propria, ma anche di aver esaminato le censure contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 835 del 05/02/1980; più di recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 02/02/2006).

Nella specie di causa, per di più, il difetto di riesame originale della materia è fatto lampante e manifesto dalla circostanza che la motivazione della pronuncia di primo grado è stata integralmente ricopiata in quella di appello che nella prima completamente si identifica, sicchè risulta una totale conformità dei provvedimenti, senza che si possa intendere la ragione per la quale il giudice di secondo grado ha ritenuto di dover disattendere le ragionate censure proposte nei confronti della decisione di primo grado.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo);

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la parte resistente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. il cui contenuto non può essere condiviso;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio che provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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