Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16332 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. II, 12/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10940/2005 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avvocato MANNA MARGHERITA, rappresentato e

difeso dall’avvocato TRANI Salvatore;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’Avvocato CECCARANI Bruno;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37827/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 11/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso 21.5.03 M.D. proponeva opposizione al verbale di infrazione dell’art. 157 C.d.S., comma 5, n. (OMISSIS) elevato in data 7.11.02 dagli Ausiliari del traffico del Comune di Roma a norma della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, eccependo l’illegittimità del predetto verbale perchè redatto da soggetti incompetenti a svolgere tale attività, e cioè gli ausiliari del traffico, trattandosi di attività di accertamento demandata ai Vigili Urbani, gli unici competenti ad espletarla.

Il giudice di pace di Roma con sentenza n. 37827/04, depositata, in data 11.10.04,rigettava l’opposizione e compensava le spese.

Per la cassazione della decisione ricorre l’opponente affidandosi a due motivi:

1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione, nel senso che il giudicante si sia limitato a richiamare la disposizione attributiva agli ausiliari del traffico del potere di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento delle violazioni stradali,aventi efficacia probatoria privilegiata a sensi dell’art. 2700 c.c., senza considerare che l’opponente aveva fornito prova adeguata del fatto che l’autocarro di sua proprietà era stato parcheggiato al di fuori delle strisce blu, delimitative della competenza degli ausiliari del traffico;

2) nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4) sulla richiesta di accertamento e definizione dell’ambito di applicazione del potere di accertamento dei c.d. ausiliari del traffico.

Resiste con controricorso il Comune di Roma.

Il ricorso è fondato. Ed invero,non è dubbio che la L. n. 488 del 1999, art. 68, attribuisce agli ausiliari del traffico, istituiti con L. n. 127 del 1997 (art. 17, commi 132 e 133) il potere di contestare le infrazioni previste e di redigere e sottoscrivere i verbali di accertamento aventi efficacia probatoria di atti pubblici e, quindi, con gli effetti previsti dall’art. 2700 c.c; quello che, invece, si contesta è l’ambito territoriale in cui gli ausiliari del traffico sono autorizzati ad operare.

Asserisce il ricorrente, e sin dal primo momento, di avere lasciato il suo autocarro fuori delle strisce blu, riservate al parcheggio a pagamento,e cioè in corrispondenza del civico (OMISSIS), sicchè gli ausiliari del traffico non avevano competenza a redigere il verbale di contestazione.

Il ricorso è fondato in parte qua. Ed infatti, la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, stabilisce che “i Comuni possono conferire,con provvedimento del Sindaco, funzione di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione; la procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici e dei comandi a ciò proposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali”.

Dal contesto della stessa disposizione di legge appare chiaro che la competenza dei cosiddetti “Ausiliari del traffico” risulta circoscritta alle area di parcheggio e non si estende al di fuori di esse, sicchè l’Ausiliare è abilitato a verificare la regolarità della sosta nelle aree a ciò destinate, ma non anche a verificare ciò che avviene fuori delle medesime aree di parcheggio.

Ne consegue che il fatto da accertare è se l’autocarro in oggetto sia stato o meno parcheggiato fuori delle strisce blu delimitanti l’area di parcheggio.

Va, quindi, accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo (attinente alla fornita prova del luogo di parcheggio dell’autocarro), la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio,ad altro giudice di pace di Roma.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA