Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16332 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10617-2020 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVIDE ASCARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS)

– resistente –

avverso la sentenza n. 663/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – O.O. ( O.) ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 13 febbraio 2020, con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto riferimento alla direttiva 2013/32/ue, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 46, artt. 8, 10, 13 e 27, anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 censurando la sentenza impugnata per il fatto che “la Commissione territoriale non abbia compiuto alcun sforzo di approfondimento del racconto del ricorrente”, racconto che era stato ritenuto non credibile a fronte del potere-dovere di cooperazione istruttoria normativamente previsto. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 14 censurando la sentenza impugnata per il fatto che la protezione sussidiaria sarebbe stata negata a seguito di un incompleto inquadramento normativo delle condizioni necessarie per la concessione della tutela: in particolare, sarebbe secondo il ricorrente noto che egli “avrebbe dovuto obbligatoriamente fare sacrifici, previsti in diverse sette cultiste esistenti in Nigeria”, ed inoltre la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della situazione del paese di provenienza, l’Edo State, in Nigeria, effettuando una incredibile manipolazione delle fonti.

Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, censurando la sentenza impugnata in ragione del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 4, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe provveduto sulla domanda di asilo costituzionale.

RITENUTO CHE:

E’ intervenuta rinuncia.

Il processo è estinto.

Nulla per le spese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA