Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16332 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 04/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4893-2012 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso l’avvocato ENNIO LUPONIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO GIORGIO

SILIMBANI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I. S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso la DIREZIONI AFFARI LEGALI DI P.I.,

rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSANA CATALDI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7832/2010 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 31/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIORGIO SICARI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LUCIO HYERACI, con delega

orale avv. CATALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha confermato la decisione del Giudice di Pace con la quale è stata respinta la domanda proposta dalla s.p.a. Milano Assicurazioni contro la s.p.a. P.I., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per pagamento di assegno bancario non trasferibile in favore di soggetto rimasto sconosciuto.

La società attrice – la quale aveva tratto l’assegno non trasferibile in favore di A.F. – ha convenuto in giudizio la banca negoziatrice sul presupposto dell’illegittima identificazione del beneficiario.

Il giudice di appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado non fosse nulla per motivazione apparente, come eccepito dall’appellante, e ha rigettato il gravame, atteso che non ha ritenuto ravvisabile nel caso di specie un danno necessariamente connesso alla violazione della procedura di identificazione del beneficiario. Si trattava piuttosto di un danno che, secondo le regole generali, andava provato in tutti i suoi elementi costitutivi (prova giudicata non fornita). Inoltre il tribunale ha ritenuto corretta la reiezione delle istanze istruttorie con cui, in particolare, la società attrice aveva chiesto di assumere come teste l’effettivo beneficiario dell’assegno sulla circostanza del mancato incasso del titolo oggetto di controversia e dell’avvenuta emissione di nuovo assegno da parte della società assicuratrice.

Contro la sentenza resa dal tribunale, quale giudice di appello,la società attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. P.I..

2. – Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e nullità della sentenza. La violazione di legge è riferita all’erronea qualificazione data dal tribunale alla disciplina applicabile alla controversia e segnatamente alla scorretta identificazione del thema probandi, evidente essendo che il danno consisteva proprio nella avvenuta diminuzione patrimoniale connessa al pagamento a soggetto cartolarmente non legittimato. Invoca all’uopo la pronuncia di questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 6377 del 17/05/2000.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e nullità della sentenza lamentando la motivazione apparente e comunque scorretta del tribunale laddove ha ritenuto validamente negata l’ammissione della prova testimoniale in primo grado sul presupposto della violazione dell’art. 2721 c.c.. Deduce che la circostanza da provare (il mancato incasso da parte del beneficiario e l’emissione di un nuovi assegno di pari importo) appariva assolutamente congrua rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, mentre sarebbero inapplicabili i limiti stabiliti dalla legge alla prova testimoniale di negozi.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. con riferimento all’interpretazione delle prove offerte.

3.- Il ricorso è fondato nei sensi infra precisati.

Infatti questa Sezione ha già avuto modo recentemente di affermare che il R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a soggetto differente dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, si riferisce, oltre che alla banca trattaria, tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l’eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, anche alla banca negoziatrice, unica concretamente in grado di controllare l’autenticità della firma di chi, girando l’assegno per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento, e postula, in entrambe le ipotesi, una valutazione in concreto sull’uso della diligenza richiesta al bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all’attività bancaria le disposizioni di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 1992 c.c., comma 2 (cfr. sent. Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016). Tanto è stato affermato nel solco di quanto insegnato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14712 del 26/06/2007, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 Legge Assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.

Non è quindi corretta l’affermazione del tribunale secondo cui non sarebbe ravvisabile nel caso di specie un danno necessariamente connesso alla violazione della procedura di identificazione del beneficiario.

Al contrario il danno per l’emittente l’assegno si determina proprio perchè, dall’inadempimento delle specifiche regole poste dall’art. 43 Legge Assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca girataria per l’incasso è tenuta al ripristino della provvista, e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente (Sez. 1, Sentenza n. 6377 del 17/05/2000).

Non è quindi corretta la decisione dei giudici di merito di non ammettere le prove richieste dall’attrice, anche perchè le limitazioni stabilite dalla legge in materia di prova testimoniale sull’esistenza di un negozio giuridico per il quale è richiesto l’atto scritto – ad substantiam o ad probationem – operano solo quando il negozio, di cui si vuole fornire la prova, venga invocato come tale, cioè come fonte di diritti ed obbligazioni reciproche tra le parti contraenti e non pure quando il negozio medesimo sia dedotto – come nella specie – come semplice fatto storico influente sulla controversia (Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015).

La sentenza va pertanto cassata e rimessa al giudice di appello perchè provveda, secondo gli enunciati principi, a istruire la controversia e a rinnovare conseguentemente il giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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