Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16332 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 20/07/2016, dep.03/07/2017),  n. 16332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1541-2016 proposto da:

UNIRELAB ARL, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentate pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato NIUTTA BOURSIERM,

rappresentata e difesa dall’avv. VALERIO SCELFO, giusta delega in

atti e comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in

atti;

– ricorrente –

contro

D.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA,

2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MASALA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 767/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/07/2013 r.g.n. 2051/201;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’avvocato SCELFO VALERIO;

UDITO L’AVVOCATO (Ndr: testo originale non comprensibile) CRUPI

PASQUALE PER DELEGA AVV. Masala Giovanni;

udito il p.m. in persona del sostituto Procuratore Generale dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 4/7/2013, confermava la pronunzia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato il 31/3/2011 da Unirelab S.r.l. alla dipendente D.M.T. e dalla stessa ritualmente impugnato.

La Corte di merito osservava, per ciò che qui ancora rileva, che correttamente il primo giudice aveva rilevato che l’immutabilità della contestazione disciplinare impediva al datore di lavoro, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7 di introdurre in giudizio circostanze nuove rispetto a quelle contestate al momento del licenziamento, al fine di garantire l’effettivo diritto di difesa alla lavoratrice incolpata. In particolare, il primo giudice aveva rilevato che la contestazione disciplinare agli atti ed oggetto di causa faceva espresso riferimento ad una condotta commissiva addebitata alla dott.ssa D. e consistente nell’aver aggiunto sistematicamente ai campioni esaminati in sede di analisi antidoping nel settore ippico circa 500 ml di acqua, mentre nella memoria difensiva la società faceva esclusivo riferimento alle errate istruzioni impartite dalla ricorrente alla collega dott.ssa M. per analisi da compiere durante periodi di assenza della lavoratrice poi licenziata.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Unirelab S.r.l. articolando tre motivi (il terzo dei quali, all’evidenza, subordinato all’accoglimento dei primi due).

La D. il cui controricorso non risulta regolarmente notificato, ha svolto attività difensiva orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la possibilità che la condotta illecita possa essere compiuta anche dal c.d. autore mediato, lamentando, in sostanza, che la Corte di merito avrebbe fondato il proprio convincimento sul presupposto che possa sussistere una qualsivoglia differenza tra l’avere commesso direttamente o indirettamente un illecito, in quest’ultimo caso ponendo un terzo in condizione di commetterlo nella consapevolezza che quest’ultimo, agendo in base a direttive precise, avrebbe realizzato la condotta illecita.

1.1. Il motivo è articolato in due censure, entrambe infondate.

In particolare, quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 Statuto dei lavoratori, la Corte di merito, attraverso un percorso logico-giuridico ineccepibile, ha operato la corretta sussunzione della fattispecie nella norma che qui si assume violata, rilevando, dall’esame dei dati documentali in atti, che effettivamente, tra la contestazione dell’addebito alla D. formulata in sede disciplinare e la difesa giudiziale spiegata dalla società datrice di lavoro si ravvisano delle diverse coordinate topico-temporali, in quanto, nella prima fase, si fa riferimento ad una condotta commissiva addebitata alla dipendente (v. quanto riportato in narrativa), mentre, in sede giudiziale, la società fa esclusivo riferimento alle errate istruzioni che la D. avrebbe impartito alla M. per le analisi da svolgere nei periodi di assenza della prima. E ciò, come correttamente sottolineato dalla Corte distrettuale, in patente violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 sotto il profilo della non corrispondenza tra quanto contestato e posto a fondamento del recesso e quanto divenuto oggetto dei giudizi di merito (cfr., al riguardo, tra le molte, Cass. nn. 10015/2011; 17604/2007), con evidente violazione del diritto di difesa della dipendente.

Da quanto precede, emerge pure la non fondatezza della seconda censura sollevata con il primo motivo relativamente al preteso, omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativo alla problematica del c.d. autore mediato, poichè, posto che, come già messo innanzi in rilievo, la Corte territoriale ha operato una corretta sussunzione dei fatti nella norma da applicare, sicuramente scevra dagli errores in iudicando che la parte ricorrente lamenta, non si è soffermata – correttamente – sulla problematica dell’autore mediato, poichè questa attiene, come già rilevato, ad una contestazione diversa da quella formulata alla D. in sede disciplinare.

2. Con il secondo motivo, allegando, sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la piena attendibilità del teste M. e la non attendibilità del teste D.I., la società ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che la stessa società avrebbe pienamente dimostrato la fondatezza della contestazione disciplinare avanzata nei confronti della dipendente licenziata a fronte della attendibilità della teste M. e della inattendibilità del teste D.I..

2.2. Il motivo è inammissibile.

Invero, in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6023 del 2009).

Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulle dichiarazioni rese da un testimone, senza che le stesse siano state trascritte, e la dedotta maggiore attendibilità di un teste rispetto ad un altro, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di una deposizione testimoniale e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

3. Il terzo motivo attiene alle “conseguenze derivanti dall’accoglimento dei precedenti due motivi di ricorso rispetto alle domande proposte da Unirelab S.r.l. nel giudizio di primo grado e con il ricorso in appello” ed alla “richiesta di restituzione delle somme corrisposte da Unirelab S.r.l. in favore della dott.ssa D., a qualunque titolo, in esecuzione della sentenza impugnata”. E lo stesso è, all’evidenza, travolto dal rigetto degli altri motivi.

4. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del fatto che il controricorso non risulta regolarmente notificato, seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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