Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16331 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16331 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 2128-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
RIGHETTI ROBERTO RGHRRT31L29LL781, RIGHETTI
DAMIANO RGHDMN75P26F861H, PICCOLI MARIA
PCCMRA42H48D818T quali eredi di Righetti Michele, elettivamente
domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avv. UGOLINI SAVERIO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 28/06/2013

avverso la sentenza n. 121/14/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 28.9.09, depositata 11 26/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;

Saverio Ugolini) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle entrate ricorre contro gli eredi Righetti per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, confermando la decisione di primo grado, ha annullato un avviso di liquidazione avente ad oggetto il recupero dell'imposta di registro ad aliquota ordinaria su un atto di compravendita di terreni agricoli, con annessi fabbricati rurali. L'avviso di liquidazione derivava dalla revoca delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 604/54 (concesse provvisoriamente dall'Ufficio, al momento della registrazione dell'atto, sulla scorta dell'attestazione provvisoria di sussistenza dei requisiti di legge rilasciata dal competente Ispettorato agrario) conseguente alla decadenza in cui sarebbe incorso il contribuente per non aver presentato il certificato definitivo dell'Ispettorato agrario entro il termine di tre anni dalla stipula dell'atto, previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 604/54. In fatto, per quanto qui interessa, è pacifico - perché concordemente riferito nel ricorso e nel controricorso — che l'atto di compravendita fu stipulato il 10/8/2000 e registrato il 29/8/2000; che il contribuente aveva presentato l' istanza di rilascio del certificato de quo il 9/8/2000; che il certificato fu rilasciato il 28/4/2006, dopo la notifica dell'avviso di liquidazione per cui è causa. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione sul rilievo che il ritardo nella presentazione del certificato definitivo sarebbe imputabile all'Ispettorato agrario, giacché questo, in violazione dei principi di collaborazione e trasparenza sottesi agli articoli 2 e 6 della legge 241/90, avrebbe mancato, da un lato, di concludere entro 90 giorni (reete: 30 giorni, n.d.r.), con un provvedimento espresso, il procedimento di rilascio del certificato introdotto dall'istanza del contribuente e, d'altro lato, di informare il privato sullo stato del procedimento e di invitarlo a provvedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della Ric. 2011 n. 02128 sez. MT - ud. 12-06-2013 -2- udito per i controricorrenti l'Avvocato Valerio Ficari (per delega avv. documentazione incompleta. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate - dopo aver premesso in fatto che il certificato definitivo rilasciato dall'Ispettorato agrario in data 28/4/2006 conteneva la precisazione: "il presente attestato viene rilasciato oltre il triennio previsto dalla legge in quanto la documentazione è stata completata in data 7/4/2006" - si articola su due motivi. Il contribuente resiste con controricorso. Col primo motivo, riferito all'articolo 360 n. 3 cpc, la ricorrente censura la violazione e falsa Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa negando la decadenza del contribuente dal beneficio fiscale nonostante che il medesimo non avesse prodotto il certificato definitivo di cui all'articolo 3 1. 604/54 nel termine triennale di decadenza previsto dalla legge e non avesse provato che il superamento del suddetto termine era dipeso dal colpevole ritardo degli uffici competenti nel rilascio del certificato. Il motivo va disatteso perché non è pertinente alle motivazione della sentenza gravata. Quest'ultima, infatti, non si fonda sul alcuna affermazione che contrasti con il principio di diritto sostenuto nel ricorso dell'Agenzia delle entrate (e conforme alla giurisprudenza di questa Corte) che l'intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui all'articolo 3 I. 604/54 determina la decadenza dal beneficio fiscale quando il contribuente non dimostri che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell'amministrazione competente al rilascio del certificato stesso; ma si fonda sul giudizio che, nella specie, il ritardo nella presentazione del certificato è imputabile alla condotta colpevole dell'amministrazione competente al rilascio dello stesso (vedi il penultimo capoverso di pagina 3 della sentenza: "l'asserita colpevolezza da parte del contribuente nel produrre una certificazione richiesta all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è contraddetta dalle precise disposizioni di legge cui la pubblica amministrazione aveva l'onere di uniformarsi"); la sentenza gravata, quindi, applica alla fattispecie, così come nella stessa ricostruita, proprio il principio di diritto del quale il motivo in esame lamenta la violazione. Col secondo motivo - riferito all'articolo 360 n. 5 cpc e rubricato come "Illogica di insufficiente motivazione su fatto controverso decisivo per il giudizio" - la ricorrente propone due censure: - In primo luogo, lamenta che l'interpretazione dell'articolo 2 della legge 241/90 operata dal giudice di merito sarebbe illogica, in quanto - alla luce del fatto che il contribuente aveva integrato la documentazione necessaria per il rilascio del certificato solo in data 7/4/2006 tale interpretazione condurrebbe alla conclusione che nel termine di cui all'articolo 2 I. 241/90 l'Ispettorato avrebbe dovuto adottare un provvedimento di diniego del certificato; provvedimento che, secondo la difesa erariale, sarebbe stato inutile e contrario al principio di collaborazione tra amministrazione e cittadino. - In secondo luogo, lamenta che l'argomentazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui l'Ispettorato agrario avrebbe dovuto, ai sensi dell'articolo 6 1. 241/90, adottare ogni Ric. 2011 n. 02128 sez. MT - ud. 12-06-2013 -3- applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 604/54, nonché dell'articolo 2697 c.c., in cui la misura opportuna per il sollecito svolgimento dell'istruttoria, chiedendo la rettifica e l'integrazione di istanze e produzioni erronee o incomplete, trascura che sul punto il contribuente non aveva dedotto alcuna circostanza o documento ed anzi, nelle controdeduzioni in appello, aveva ammesso che l'amministrazione gli aveva richiesto i dati per l'integrazione nella pratica. Entrambe le censure vanno giudicate inammissibili nella parte in cui denunciano una illogica interpretazione della legge (e, precisamente, degli articoli 2 e 6 della legge 241/90), in quanto, dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il 'fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per 'fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio" (sent. 2805/11). Vanno poi evidenziati ulteriori profili di inammissibilità, specificamente riferibili a ciascuna delle due censure. La prima censura va giudicata inammissibile perché presuppone un fatto (l'avere il contribuente tardato nel produrre all'Ispettorato agrario la documentazione necessaria per il rilascio del certificato) non accertato nella sentenza gravata e che non risulta essere stato dedotto in sede di merito (essendo il ricorso per cassazione privo della indicazione, necessaria per il rispetto del principio di autosufficienza, degli atti in cui tale deduzione sarebbe stata effettuata). La seconda censura va giudicata inammissibile in quanto, a fronte della valutazione del giudice di merito che l'Ispettorato agrario ha violato il dovere di sollecitare al contribuente le integrazioni documentali necessarie al tempestivo rilascio del certificato de quo, la censura per difetto di motivazione si sarebbe dovuta sostanziare con l'indicazione di uno o più fatti storici trascurati dalla sentenza gravata e la cui valutazione avrebbe condotto ad escludere la colpa dell'Ispettorato agrario (con la precisazione, peraltro, nel rispetto del principio di autosufficienza, degli atti defensionali in cui tali fatti sarebbero stato dedotti nel giudizio di merito). La difesa erariale si è invece limitata, per un verso, ad affermare che sul punto il contribuente non avrebbe addotto alcuna circostanza o documento, né il giudice avrebbe esercitato le facoltà istruttorie di cui all'articolo 7 D.Lgs. 546/92; per altro verso, ad affermare che l'Ufficio si sarebbe attivato nel richiedere al contribuente i dati per l'integrazione della pratica (desumendo la circostanza dal passo delle controdeduzioni in appello del contribuente in cui quest'ultimo dichiarava, appunto, di essersi recato presso l'Ufficio "quando sono stati richiesti i dati per l'integrazione della pratica"). La prima affermazione si risolve in una contestazione del tutto generica della valutazione delle istanze istruttorie operata dal giudice di merito, che tenderebbe a sollecitare alla Corte di cassazione una rivalutazione di tali risultanze palesemente inammissibile in sede di legittimità. La seconda affermazione è inidonea a sorreggere una censura ex art. 360 n. 5 cpc, perché il fatto dedotto è privo del requisito della Ric. 2011 n. 02128 sez. MT - ud. 12-06-2013 -4- come questa Corte ha già avuto modo di precisare, "il motivo di ricorso con cui - ai sensi decisività ai fini della formazione del giudizio sulla colpa dell'Ispettorato agrario, non risultando in alcun modo precisato che la richiesta di integrazione documentale dal medesimo rivolta al contribuente fosse anteriore alla scadenza del termine per la definizione del procedimento ex art. 2 1. 241/90 o del termine del termine triennale di cui all'articolo 4 1. 604/54. Si propone quindi, in conclusione, il rigetto del ricorso.»; memoria difensiva; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione; che, pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in E 7.000 per onorari, oltre C 100 per esborsi. Così deciso in Roma il 12 giugno 2013. che gli intimati sono costituiti con controricorso ed hanno altresì depositato

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