Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16331 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.R. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dagli Avv.ti SAITA Salvatore e Ialuna Salvatore in virtù di

procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Gabriella Sugamele, in Roma, via

Carlentini, n. 69;

– ricorrente –

contro

ARNAS Ospedale Civico e Benfratelli di (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Peritore Marcella in virtù di procura speciale in calce al

controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Lelo Antonio, in Roma, via Ugo De Carolis, n. 87;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania

216 del 2009, depositata il 17 febbraio 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Antonio Lelo (per delega) nell’interesse del

controricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generate dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 216 del 2009 (depositata il 17 febbraio 2009 e non notificata), rigettava l’appello proposto da V.R. avverso la sentenza n. 14/2007 del Tribunale di Caltagirone – sez. dist. di Grammichele, con la quale era stata respinta la sua domanda di acquisto per assunta intervenuta usucapione della proprietà di un fondo sito in (OMISSIS) intestato all’Ospedale Civico di (OMISSIS). Con ricorso notificato il 31 marzo 2010 (e depositato il 13 aprile successivo) V.R. ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza della Corte di appello di Catania formulando un unico complesso motivo. Si è costituito in questa fase con controricorso L’Arnas – Ospedale Civico e Benfratelli di (OMISSIS), il cui difensore ha depositato anche memoria illustrativa.

Il collegio ha deliberato di motivare la sentenza in forma semplificata. In particolare, il V. – per come si desume testualmente dal ricorso – ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158, 1140, 1146 e 2697 c.c. con riferimento agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio: l’aver dimostrato in capo all’attore l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 1158 c.c.. A corredo di tale complessiva doglianza ha indicato i seguenti quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.:

1) dica la Corte se “alla luce del tenore letterale della dichiarazioni rese dai testimoni, così come riportare integralmente nel presente ricorso, la Corte di appello di Catania abbia violato e/o falsamente applicato gli artt. 1140, 1146, 1158 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, dando un significato erroneo, abnorme e in contrasto con il significato letterale delle stesse”;

2) dica la Corte se “alla luce del tenore letterale delle dichiarazioni rese dai testimoni, così come riportate integralmente nel presente ricorso, la Corte di appello di Catania abbia motivato in maniera insufficiente e/o contraddittoria la sentenza in violazione degli artt. 1140, 1146, 1158 e 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, circa un punto decisivo della controversia riguardante l’esistenza in capo al sig. V.R. dei requisiti di cui all’art. 1158 c.c.c.”;

3) dica la Corte se “alla luce del tenore letterale della dichiarazioni rese dai testimoni, così come riportate integralmente nel presente ricorso, la Corte di appello di Catania abbia motivato in maniera insufficiente e/o contraddittoria la sentenza impugnata in violazione degli artt. 1140, 1146, 1158 e 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, circa un punto decisivo della controversia riguardante l’esistenza in capo a V.R. dei requisiti di cui all’art. 1158 c.c., ed in particolare della prova del decorso del ventennio necessario per l’usucapione”.

Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento al complesso motivo proposto, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 17 febbraio 2009).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., tra le più recenti, Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), non può dirsi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c. Infatti, con riferimento alla complessa doglianza implicante la contestuale deduzione della violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1140, 1146 e 2697 con riferimento agli artt. 113, 115 e 116, e del vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dopo il diffuso svolgimento del motivo, il ricorrente ha enucleato un plurimo quesito da riferire alla supposta violazione di legge prospettata in modo del tutto generico ed apodittico in chiave meramente interrogativa sulla valenza assegnata dalla Corte territoriale alle deposizioni testimoniali circa l’idoneità del possesso “ad usucapionem” ed ha omesso di evidenziare la necessaria sintesi dell’assunto vizio motivazionale, non risultando sufficiente ed idoneo, allo scopo, il richiamo allo svolgimento del motivo di riferimento e l’aver genericamente richiesto di verificare l’adeguatezza del percorso argomentativo della Corte etnea.

Peraltro, è appena il caso di evidenziare che, con il proposto ricorso, il V. ha inteso sostanzialmente sollecitare una rivisitazione degli aspetti di merito della controversia in materia di usucapione, inammissibile nella presente sede di legittimità, poichè, escludendosi, altresì, la sussistenza di una indimostrata violazione di legge, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte l’assunto in base al quale il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciarle con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalie parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo ai giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti, nella specie operato dalla Corte territoriale in modo sufficientemente logico ed adeguato.

In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del soccombente ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA