Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16331 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. II, 12/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11663/2005 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO

20/C, presso lo studio dell’avvocato DOTTO MASSIMO FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SPADAVECCHIA Giorgio;

– ricorrente –

e contro

COMMISSARIATO GOVERNO PROVINCIA TRENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2004 del GIUDICE DI PACE di RIVA DEL GARDA,

emessa il 30/4/04 (manca data pubblicazione);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 28.7.03 S.G. proponeva opposizione al verbale di constatazione n. (OMISSIS), elevato dai Carabinieri di Bezzecca, in data 6.7.03, per violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 12 e 16, chiedendone l’annullamento, in quanto, preceduto da altri veicoli, pur risalendo una colonna di autovetture che procedeva a passo d’uomo, era restato nella mezzeria di marcia procedendo a velocità moderata.

Il giudice di pace di Riva del Garda, disposta la comparizione delle parti e assunti i testi, con sentenza n. 58/04, rigettava l’opposizione perchè infondata, determinando la sanzione in Euro 137,55 e non disponendo sulle spese, perchè non reclamate.

Per la cassazione della decisione ricorre l’opponente con ricorso notificato al Commissariato del Governo della Provincia di Trento, esponendo un solo motivo: inesistenza o nullità della sentenza impugnata, perchè priva della data di deposito.

Assume valore pregiudiziale, ai fini della decisione, la questione della regolarità del contraddittorio, per essere stato evocato nel giudizio di opposizione il Commissariato di Governo della Provincia di Trento, anzichè il Ministro della Difesa, che è il soggetto chiamato a rispondere dell’operato dei Carabinieri, l’organo di polizia che ha constatato l’infrazione al C.d.S. e redatto il relativo verbale, il cui contenuto è stato contestato dall’attuale intimato con l’opposizione a sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23.

Trova, infatti, applicazione nel caso di specie il principio enunciato in sede di legittimità, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, nel giudizio, dinanzi al giudice di pace di opposizione al verbale di contestazione, elevato da un organo di Polizia di Stato, la legittimazione passiva, pure dopo l’introduzione dell’art. 204 bis C.d.S. (inserito dal D.L. 1 agosto 2003, n. 214, art. 4, comma 1) spetta in via generale al Ministro degli Interni ovvero a quello della Difesa, da cui dipende l’Arma dei Carabinieri, rilevato che il difetto di legittimazione passiva della proposta opposizione non risulta sanato, essendo mancata la costituzione in giudizio del Ministero competente nè, in via surrogatoria, vi ha provveduto l’Organo territoriale di Governo (Prefettura di Venezia) (Cass. S.U. n. 3117/06). Ne consegue che, trattandosi di questione rilevabile anche di ufficio, “ogni stato e grado del processo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice di pace di Riva del Garda, perchè, attenendosi al principio sopra enunciato, rinnovi il giudizio di opposizione, previa nuova comparizione delle parti, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Riva del Garda.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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