Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16331 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 04/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9209-2011 proposto da:

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA (C.I.P. GALLURA), c.f.

(OMISSIS), già C.I.N.E.S. Consorzio Industriale Nord Est Sardegna,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 23, presso l’avvocato VINCENZO

RICCIUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato BETTINO ARRU, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASTALDI S.P.A.;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 106/2010 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 12/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo; inammissibilità o, comunque, rigetto del secondo motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto notificato il 18 gennaio 2004, la Astaldi s.p.a. adiva il collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., chiedendo condannarsi il Consorzio CINES, committente dei lavori di realizzazione del primo lotto funzionale del porto industriale di (OMISSIS), eseguiti in forza di contratto di concessione di opera pubblica del 23 aprile 1990, al pagamento delle somme trattenute a titolo di “ritenuta cautelativa” in relazione a presunti vizi e difformità dell’opera eseguita, nonchè delle somme dovute a titolo di saldo liquidato dal certificato di collaudo. Il Consorzio si costituiva, spiegando domanda riconvenzionale, ai fini di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dei lavori non a regola d’arte da parte della concessionaria. Con lodo del 27 settembre 2005, il collegio arbitrale accoglieva la domanda attorea, mentre rigettava, pressochè in toto, la domanda riconvenzionale proposta dall’ente appaltante.

2. Avverso la decisione proponeva impugnazione il CINES, che veniva rigettata dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 106/2010, depositata il 12 febbraio 2010, con la quale il giudice del gravame riteneva che il termine di prescrizione dell’azione di garanzia ex art. 1667 c.c. – proposta in via riconvenzionale dal Consorzio nel giudizio arbitrale – dovesse decorrere dalla scadenza dei due mesi previsti per l’approvazione della certificazione di collaudo, successivi alla maturazione del termine di sei mesi dall’ultimazione dell’opera, come stabilito dall’art. 17 della convenzione di concessione e dalla L. n. 741 del 1981, art. 5 e non dall’approvazione formale degli atti di collaudo, ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 117. La medesima decisione reputava, poi, che non incombesse sulla concessionaria di opera pubblica l’obbligo di procedere all’accatastamento ai fini dell’ottenimento del certificato di abitabilità delle opere realizzate, e ciò in forza di specifiche pattuizioni negoziali intercorse tra e parti.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso il Consorzio Industriale Provinciale Gallura (già CINES) nei confronti della Astaldi s.p.a., affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio Industriale Provinciale Gallura denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c. e della L. n. 741 del 1981, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione dell’azione di garanzia ex art. 1667 c.c. – proposta in via riconvenzionale dal Consorzio nel giudizio arbitrale, a fronte della domanda di pagamento della ritenuta cautelativa (operata dalla stazione appaltante) e della rata di saldo del corrispettivo, avanzata dall’impresa concessionaria dell’opera pubblica – dovesse decorrere dalla scadenza dei due mesi previsti per l’approvazione della certificazione di collaudo, successivi alla maturazione del termine di sei mesi dall’ultimazione dell’opera, come stabilito dall’art. 17 della convenzione di concessione e dalla L. n. 741 del 1981, art. 5 e non dall’approvazione formale degli atti di collaudo, ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 117 avvenuta successivamente. Osserva, invero, l’istante che, negli appalti di opere pubbliche stipulati prima della L. n. 109 del 1994 non era prevista alcuna “approvazione implicita” del collaudo; sicchè, essendo stato – nella specie – il collaudo formalmente approvato solo con la Delib. 17 luglio 2002 n. 25, i due anni dalla data di ultimazione dei lavori, ex art. 1667 c.c., non sarebbero decorsi alla data di proposizione dl giudizio arbitrale, introdotto con citazione del 18 gennaio 2004.

1.2. La diversa tesi sostenuta dal giudice di appello, secondo cui essendo stato il certificato di collaudo emesso il 19 gennaio 2000, la il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dalla scadenza dei due mesi successivi entro i quali la certificazione di collaudo si sarebbe dovuta approvare (19 marzo 2000), con la conseguenza che al 18 gennaio 2004 i due anni erano abbondantemente trascorsi, contrasterebbe con la natura di previsione speciale ascrivibile al disposto della L. n. 741 del 1981, art. 5 che troverebbe applicazione limitatamente allo svincolo ed all’estinzione della cauzione definitiva e delle eventuali garanzie fideiussorie rilasciate dall’appaltatore.

1.3. La doglianza è infondata.

1.3.1. E’ bensì vero, infatti, che all’appalto di opera pubblica rimane estraneo un momento della “consegna” dell’opera (così come conosciuto, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 c.c.), inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo, il quale, seguendo l’ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto “accettante”, il coevo insorgere dell’onere di una precisa formulazione di riserve. L’appalto di opera pubblica conosce, invero, sul piano della “consegna” dell’opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, solo a partire dall’esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell’accettazione dell’opera, sia quella di un’eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell’azione volta a far valere la garanzia per tali vizi. Nè, alla consegna dell’opera pubblica prima del collaudo è applicabile la presunzione di cui all’art. 1665 c.c., comma 4, giacchè la consegna di un’opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica essendo il solo collaudo l’atto formale indispensabile ai fini dell’accettazione dell’opera stessa da parte della pubblica amministrazione (Cass. 1146/1982; 10992/2004; 15013/2011; 1509/2015).

1.3.2. E tuttavia, il collaudo – nel sistema prefigurato dalla legge n. 741 del 1981, applicabile al caso di specie ratione temporis – deve essere eseguito, con l’emissione del relativo certificato, nel termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ed il certificato summenzionato deve essere approvato entro due mesi dalla scadenza del predetto termine. In tema di collaudo delle opere pubbliche, la L. n. 741 del 1981, art. 5 che è norma di carattere generale applicabile a tutte le procedure di esecuzione di opere pubbliche, nel prevedere i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea, invero, con certezza il periodo superato il quale, perdurando l’inerzia dell’ente committente, quest’ultimo deve ritenersi inadempiente. Ne scaturisce una duplice conseguenza: a) l’appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l’Amministrazione; b) dalla scadenza del predetto termine inizia a decorrere la prescrizione del credito; anche quello della stazione appaltante per eventuali vizi o difformità dell’opera (cfr. Cass. 23746/2007; 16740/2011).

1.3.3. Da tali premesse di principio discende, con riferimento al caso di specie, che essendo stato il certificato di collaudo approvato il 17 luglio 2002, ossia a distanza di oltre due anni dalla conclusione dei lavori e dall’emissione del certificato medesimo (19 gennaio 2000), deve ritenersi che il termine biennale di prescrizione sia iniziato a decorrere dal 19 marzo 2000, ossia due mesi dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto per il collaudo delle opere, secondo quanto, del resto, previsto dall’art. 17 della stessa convenzione di concessione. Per il che, all’atto della instaurazione del giudizio arbitrale (18 gennaio 2004), il termine di prescrizione biennale ex art. 1667 c.c. era già ampiamente decorso.

1.4. Il motivo in esame non può, pertanto, essere accolto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio Industriale Provinciale Gallura denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 3 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che non incombesse sulla concessionaria di opera pubblica l’obbligo di procedere all’accatastamento ai fini dell’ottenimento del certificato di abitabilità delle opere realizzate, laddove tale obbligo cederebbe a carico della medesima, ai sensi del D.P.R. n. 425 del 1994, artt. 3 e 4.

2.2. La doglianza è inammissibile.

2.2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che il motivo del ricorso debba necessariamente possedere i caratteri della tassatività, della specificità e della riferibilità alla ratio decidendi, richiesti dal disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. ex plurimis, Cass. 3741/2004; 13259/2006; 15952/2007; Cass. 19959/2014).

2.2.2. Nel caso di specie, la censura non è, per contro, idonea ad inficiare la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, laddove la Corte territoriale ha fondato la decisione sul punto sulle previsioni negoziali intercorse tra le parti, ritenendo che le disposizioni normative suindicate non siano incompatibili con l’esistenza di diverse pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti. Ebbene, siffatta statuizione della Corte di merito non risulta in alcun modo censurata dal ricorrente. Nè quest’ultimo – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – ha allegato, e neppure trascritto nel ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., le disposizioni pattizie indicate nella sentenza impugnata, ai fini di consentire alla Corte di delibare, sulla base del solo atto introduttivo del presente giudizio, la fondatezza della doglianza proposta.

2.3. Il mezzo, in quanto inammissibile, non può, pertanto, essere accolto.

3. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso proposto dal Consorzio Industriale Provinciale Gallura deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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