Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16331 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 20/07/2016, dep.03/07/2017),  n. 16331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1537-2014 proposto da:

DHL EXPRESS ITALY S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MORIN COSTANTINO 45, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

GIACCHETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANGELO ZAMBELLI, GIOVANNI ANTONIO OSNAGO GADDA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

B.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI

FABBRI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4681/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/07/2013 r.g.n. 9799/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA;

udito l’Avvocato OSNAGO GADDA GIOVANNI ANTONIO;

udito l’Avvocato FABBRI FRANCESCO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udienza del 20 luglio 2016.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 10/7/2013, respingeva il gravame interposto da DHL Express (Italy) S.r.l. avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da B.N., nei confronti della predetta società, diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento alla stessa intimato dalla società datrice, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno subito.

Per la cassazione della sentenza ricorre la DHL Express Italy S.r.l. affidandosi a due motivi illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

La B. resiste con controricorso e deposita altresì memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c., lamentando. in particolare, che la pronunzia della Corte di merito avrebbe ignorato il comportamento della B. che è stata assente ingiustificata dall’ufficio per sedici giorni, sino alla data del licenziamento alla stessa intimato il 13/7/2009. Al riguardo, la società datrice di lavoro fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di legittimità alla stregua della quale -ai fini della ripartizione dell’onere della prova, nel caso di licenziamento motivato per assenza ingiustificata incombe sul datore di lavoro la dimostrazione della sussistenza della giusta causa di risoluzione del rapporto e, cioè, del fatto oggettivo dell’assenza dal lavoro del dipendente, ma non anche della arbitrarietà ed ingiustificatezza dell’assenza, essendo, invece, a carico del lavoratore l’onere di provare che tale assenza era giustificata e riferibile a fatti o situazioni al medesimo non imputabili ed impeditivi della prestazione lavorativa”.

2. Con l’altro mezzo di impugnazione la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Carta costituzionale e art. 2103 c.c. e lamenta che la Corte territoriale sembrerebbe avere fondato la ritenuta illegittimità del licenziamento sull’asserita illegittimità del trasferimento della B. presso la filiale di (OMISSIS). Al riguardo, la società riporta i passi della motivazione della sentenza oggetto del giudizio di legittimità che reputa lesivi delle norme denunziate affermando che si tratterebbe di -argomentazioni che manifestano una superficiale lettura degli atti e dei documenti di causa ed una inspiegabile applicazione dell’art. 2103 c.c., che si risolve in una palese violazione di questa norma” ed altresì del principio costituzionale garantito dall’art. 41 Cost., finalizzato a garantire l’esercizio dell’attività economica privata – non sindacabile”, secondo una linea interpretativa data dalla Suprema Corte (sent. n. 21710/2009), “nei suoi aspetti tecnici, dall’autorità giurisdizionale”.

1.1; 1.2 I motivi articolati – che possono essere trattati congiuntamente essendo tra loro connessi per la identica questione logico – giuridica ad essi sottesa, pur se la stessa è stata prospettata sotto diversi profili – sono privi di fondamento.

Al riguardo, va premesso che la Corte d’Appello di Roma, nella sentenza oggetto di questo giudizio di legittimità ha osservato che, come si evince dalla documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare dalla sentenza della Corte della medesima sede del 19/10/2007, risulta che la B. era stata demansionata, in quanto i compiti alla stessa assegnata a decorrere dall’ottobre 2003 non corrispondevano più al profilo professionale del 2 livello del CCNL Autotrasporti, in cui risultava inquadrata; in conseguenza di ciò, la società datrice di lavoro era stata condannata, con la citata sentenza, a riassegnare alla lavoratrice le mansioni corrispondenti al livello professionale di inquadramento. La Corte distrettuale ha altresì sottolineato che l’obbligo scaturente dalla menzionata pronunzia era stato disatteso dalla società per alcuni anni, a decorrere dall’ottobre 2003, data a partire dalla quale la B. vantava il diritto ad essere assegnata alle mansioni proprie della sua qualifica, presso la sede in cui la stessa prestava servizio, cioè presso la sede di via delle (OMISSIS). Per la qual cosa, proprio a causa del fatto che la società datrice di lavoro si era resa inadempiente all’ordine giurisdizionale per oltre un anno e mezzo, correttamente la Corte di merito ha reputato che l’epoca alla quale occorre fare riferimento per verificare la vacanza di posti di 2^ livello di inquadramento presso la sede di via delle (OMISSIS) è, appunto, l’epoca in cui la società avrebbe dovuto eseguire quell’ordine (come detto, il mese di ottobre 2003), conferendo alla B. le mansioni che le spettavano e verificando, prima di disporre il trasferimento della stessa in una sede della provincia di Milano, che, a quella data, vi fossero posti disponibili presso la sede in cui la lavoratrice prestava servizio.

Le corrette argomentazioni logico – giuridiche svolte dai giudici di seconda istanza nel procedimento di sussunzione della fattispecie concreta nelle norme di cui, invece, si lamenta la violazione consentono a questo Giudice di legittimità – che, come è noto, non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì solo la facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni poste a sostegno anche del procedimento di sussunzione (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 21486/2011, 9043/2011, 20731/2007) – di sostenere che le censure mosse dalla società ricorrente non appaiono scalfire la decisione oggetto di questo giudizio.

Invero, al riguardo, va osservato che, anche alla stregua del principio scaturente dal disposto dell’art. 1460 c.c. (inadimplenti non est adimplendum) e tenuto conto del fatto che anche nello svolgimento del rapporto di lavoro non possono essere pretermessi i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi “normativi” e di clausole generali (Generalklauseln) -, il rifiuto della lavoratrice di prendere servizio presso la sede di (OMISSIS) non può integrare, da solo, una giusta causa di licenziamento, non avendo, peraltro, la società, secondo quanto documentalmente accertato dai giudici di secondo grado, previamente verificato la possibilità di adibire la B. alla sede di via delle (OMISSIS) con riferimento all’ottobre 2003.

Ed è altresì da sottolineare che la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come le disposizioni della Carta costituzionale abbiano segnato anche nella materia giuslavoristica un momento di rottura rispetto al sistema precedente “ed abbiano consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l’agire privato”, in considerazione del fatto che l’attività produttiva – anch’essa oggetto di tutela costituzionale, poichè attiene all’iniziativa economica privata quale manifestazione di essa (art. 41 Cost., comma 1) -, è subordinata, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla utilità sociale che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità. Da ciò consegue che la concezione “patrimonialistica” dell’individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute – anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa; momenti tutti che – costituiscono il centro di gravità del sistema”, ponendosi come valori apicali dell’ordinamento.

Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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