Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16330 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16330 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 1927-2011 proposto da:
RUBBIOLI ENZO RBBNZE47A18A461X, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato
BOZZA ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato POMPONI EMANUELE giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI RAPOLANO TERME (SI);
– intimato avverso la sentenza n. 186/31/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 2/12/2009,
depositata il 04/12/2009;

Data pubblicazione: 28/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« Il sig. Enzo Rubbioli ricorre contro il Comune di Rapolano Terme per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, confermando la
sentenza di primo grado, ha ritenuto soggetti all’ICI, per gli anni di imposta 2002, 2003 e
2004, fabbricati ex rurali di proprietà del contribuente, attualmente censiti nel catasto
fabbricati nelle categorie D10 e CO2.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione affermando che il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali è disciplinato dall’articolo 9, commi 3 e segg., d.l.
577/93 e rilevando che il contribuente non possedeva il requisito soggettivo previsto dalla
lettera a) del terzo comma del suddetto articolo 9 d.l. 557/93.
Il ricorso del contribuente si fonda su un solo mezzo, con cui si denuncia la violazione
dell’articolo 9, commi 3 e 3 bis, d.l. 557/93, nel testo applicabile ratione temporis, in
relazione all’articolo 2 D.Lgs. 504/92 e agli articoli 24, 29 e 39 TUIR, in cui la Commissione
Tributaria Regionale sarebbe incorsa ritenendo che il requisito soggettivo previsto dalla lettera
a) del terzo comma dell’articolo 9 d.l. 557/93 sia necessario ai fini dell’esclusione di un
immobile ex rurale dall’assoggettamento all’ ICI.
Il Comune di Rapolano Terme non si è costituito in questa sede.
Il ricorso è fondato, perché il presupposto giuridico della decisione impugnata (vale a dire
l’assunto che, ai fini dell’assoggettamento all’ICI, il riconoscimento della ruralità di un
fabbricato presuppone che il relativo possessore sia titolare “di almeno uno dei requisiti
soggettivi” di cui all’articolo 9, terzo comma, d.l. 577/93) contrasta con l’orientamento
espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 18565/09 secondo cui,

“qualora

un ‘fabbricato” sia stato catastalm ente classificato come “rurale” (categoria A/6 per le unità
abitative, categoria D/I O per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso
ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in
questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale
riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente: allo stesso modo, e in senso
inverso, qualora il ‘fabbricato” non sia stato catastalm ente classificato come “rurale”, il
proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non
avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa
variazione.” Questa principio della “decisività della classificazione catastale come elemento
determinante per escludere (o per affermare) l’assoggettabilità ad ICI di un fabbricato”,

Ric. 2011 n. 01927 sez. MT – ud. 12-06-2013
-2-

CI

elaborato dalle Sezioni Unite valorizzando la portata della norma di interpretazione autentica
recata dall’articolo 23, comma 1 bis, del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con
modificazioni dalla legge n. 14 del 2009 ( “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n.
212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett a), deve
intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o
iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133,

stregua, si deve affermare che, ai fini dell’assoggettamento di un immobile all’ICI, non
rilevano i requisiti soggettivi del suo possessore ma unicamente la classificazione catastale
dell’immobile medesimo; dovendo quindi escludersi dall’assoggettamento all’ICI gli
immobili iscritti al catasto terreni, fino all’annualità dalla quale essi siano stati iscritti al
catasto fabbricati, nonché, a far tempo da detta annualità, gli immobili iscritti al catasto
fabbricati nelle categorie A/6, per le unità abitative, e D 10, per gli immobili strumentali alle
attività agricole.
Si propone quindi la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Commissione
Tributaria Regionale perché si attenga al principio di diritto sopra enunciato..>>

che la parte intimata non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, la sentenza gravata deve
essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della
Toscana che si atterrà al principio di diritto richiamato nella relazione e
regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

e successive modificazioni”) è stato poi seguito dalla giurisprudenza successiva e, alla sua

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria
Regionale della Toscana, altra composizione, che regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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