Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16330 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. II, 12/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11731/2005 proposto da:

SLED SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati, in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio

dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato

LAMBIASE Pasquale;

– ricorrente –

e contro

COMUNE LIZZANO in persona del legale rappresentante pro tempore,

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 151/2004 del GIUDICE DI PACE di LIZZANO,

depositata il 27/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Giudice di Pace di Lizzano, con sentenza n. 151/04 ha rigettato l’opposizione alla sanzione amministrativa per violazione dell’art. 21 C.d.S., commi 2 e 4, proposta dalla SLED spa, con ricorso dell’1.8.03, con cui lamentava la violazione degli artt. 200 e 2001 C.d.S. e art. 385 relativo reg., in rel. art. 14 stesso codice, il mancato fermo e contestazione della violazione; la mancata esposizione dei motivi che non lo avessero consentito e la mancata indicazione della località ove era stata commessa l’infrazione in una alla mancata indicazione del giudice competente.

Rilevava il g.d.p. che era risultato accertato che la Sled eseguiva lavori sulle aree della S.P. (OMISSIS) destinate alla circolazione dei veicoli senza adottare gli accorgimenti necessari alla sicurezza e fluidità del traffico e di non avere ripristinato ad opera d’arte il manto stradale danneggiato; che l’indicazione della S.P. (OMISSIS) era sufficiente per l’indicazione della località ove era stata rilevata l’infrazione e che ogni altra lamentela della ricorrente trovava apposita risposta nel verbale di contestazione che, in quanto tale, faceva piena prova sino a querela di falso.

Per la cassazione della decisione ricorre l’opponente affidandosi a tre motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 C.d.S., commi 2 e 4, artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 383 e 385 e artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383 e artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2770 c.c. e artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 5.

Resiste il Comune di Lizzano con controricorso.

Il ricorso è fondato. Assume, infatti, valore assorbente di ogni altra questione riproposta in ricorso la mancata specificazione in verbale di constatazione del luogo ove sarebbe stata rilevata la grossa buca formatasi nella carreggiata stradale e la mancata specificazione degli accorgimenti che si sarebbero dovuti applicare per scongiurare il pericolo alla sicurezza della circolazione;

altresì la mancata indicazione degli elementi di prova utilizzati per l’individuazione del trasgressore.

Si assume che “in verbale è stata indicata la S.P. (OMISSIS) e di conseguenza è facile comprendere che si tratti di un attraversamento realizzato dalla ditta Sled nel Comune del territorio di Lizzano”.

Trattasi, invece, di un macroscopico caso di nullità dell’atto di accusa, perchè monco degli elementi essenziali necessari a individuare il fatto contestato e il suo autore.

Ne consegue che, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata e decidendo nel merito, va annullato il verbale di constatazione dell’infrazione con addebito di spese di lite a carico dell’intimato.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione dell’infrazione; condanna il Comune di Lizzano al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quello di cassazione, che liquida in Euro 500,00 per ciascuno dei due gradi, di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

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