Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16330 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9818-2020 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO FOLENGO,

49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto RG n. 7419/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 05/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.L. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 1609/2020, reiettivo della sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, tenuto conto del racconto del richiedente, ritenuto inattendibile, e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Gambia), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata la procedibilità dell’odierno ricorso, benchè depositato (il 10 aprile 2020) oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, in relazione alla data (5 marzo 2020) di sua notificazione, attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

2. Ancora in via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosene il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (Dott.’ Cass. n. 5400 del 2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (ger. Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011).

3. Infine, va disattesa l’istanza (cfr. pag. 18 del ricorso) di emissione di “un provvedimento cautelare di sospensione che, nelle more del giudizio, disponga, in via preventiva, l’anticipazione degli effetti della sentenza finale”.

3.1. La Corte di cassazione, infatti, non ha competenza alcuna all’emissione di provvedimenti cautelari. Essa, in ogni caso, nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poichè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 attribuisce tale potere, in via esclusiva, al giudice che lo ha adottato, come già previsto, in via generale, dall’art. 373 c.p.c., comma 1; nè davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Cass. n. 11756 del 2020).

4. Venendo, poi, ai motivi di ricorso, il primo di essi, rubricato “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11”, ascrive al tribunale lagunare la mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti malgrado l’omessa videoregistrazione del suo colloquio innanzi alla commissione territoriale.

4.1. Tale doglianza è infondata, atteso che dal decreto impugnato (Dott. pag. 7) emerge agevolmente l’avvenuta audizione dell’odierno ricorrente all’udienza del 27.2.2019. Assolutamente generica, e, come tale inammissibile, poi, si rivela la medesima censura laddove lamenta (cfr. pag. 4 del ricorso) che “il Giudice, in luogo di fare domande al ricorrente, non ha fatto altro che confermare quanto già riferito in sede di audizione dal ricorrente, non compiendo alcuna ulteriore audizione”.

5. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso denunciano, rispettivamente:

II) “Mancata assunzione dell’onere probatorio”, censurandosi il provvedimento impugnato per aver ritenuto inattendibile il ricorrente e non aver considerato il pericolo cui lo stesso sarebbe stato esposto ove rimpatriato;

III) “Sulla sussistenza del diritto di asilo”, invocandosi, tramite il rinvio all’art. 10 Cost., il riconoscimento del diritto di asilo nel territorio italiano sul presupposto che all’istante sarebbe impedito l’effettivo esercizio dei suoi diritti fondamentali nel proprio Paese di origine;

IV) “Sulla protezione sussidiaria”, contestandosi il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

V) “Applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6”, nuovamente invocandosi, sotto il diverso profilo del principio di diritto internazionale del non refoulement, il diniego della cd. protezione umanitaria.

5.1. Le predette censure, suscettibili di esame congiunto, si rivelano complessivamente immeritevoli di accoglimento.

5.2. Invero, la decisione impugnata ha evidenziato, in modo analitico (cfr. pag. 7, da intendersi qui, per brevità, integralmente riportate), le ragioni per cui la Commissione Territoriale prima, ed il tribunale poi, hanno considerato non credibile la storia raccontata dall’odierno ricorrente (che aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese – Gambia – alla morte del padre, per stregoneria, per contrasti insorti tra gli zii in merito alla ripartizione dell’eredità perchè gli stessi non gli attribuivano alcun diritto. Difformità, peraltro, erano emerse nel suo racconto anche quanto alle concrete circostanze di quei contrasti). Le incongruenze evidenziate dal giudice di merito si riferiscono agli elementi essenziali della storia e sono quindi son idonee a minare la credibilità del richiedente la protezione.

5.2.1. Questa Corte, ancora recentemente, ha ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Alcunchè, però, si rinviene, su tale specifico punto (e con il rispetto degli oneri sanciti da Cass., SU. n. 8054 del 2014, per il vizio motivazionale predetto) nelle argomentazioni delle censure suddette che si risolvono, sostanzialmente, in una elencazione di normativa e di principi giurisprudenziali senza, però, il benchè minimo confronto di questi ultimi con le specifiche argomentazioni della sentenza del tribunale veneziano. Deve rimarcarsi, peraltro, che, nella specie, la semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui ha negato l’attendibilità dell’odierno ricorrente, presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito dall’appena citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte.

5.2.2. Il medesimo tribunale, poi, ha esaminato la situazione interna del Gambia (cfr. pag. 9-11 del decreto impugnato), richiamando fonti internazionali aggiornate (ivi analiticamente indicate) e dando atto delle informazioni specifiche da esse ricavate, escludendo che la stessa potesse configurarsi in termini di gravità quale descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la ritenuta inattendibilità dell’odierno ricorrente, invece, preclude, da sola, la riconoscibilità dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui alle lett. al e 6), della medesima disposizione. Cfr. Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019; Cass. n. 16925 del 2018).

5.3. Il tribunale suddetto, inoltre, ha negato il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base, sostanzialmente, oltre che della non credibilità della storia riferita dal richiedente, dell’assenza di profili di vulnerabilità dipendenti dal suo allontanamento dall’Italia (insufficiente rivelandosi, sul punto, il solo, eventuale, svolgimento di attività lavorativa in Italia).

5.3.1. Questo secondo aspetto non è stato adeguatamente attinto dalla generica doglianza proposta dal ricorrente in relazione al rigetto della protezione umanitaria, che si risolve in una mera affermazione di principi, avulsa da qualsivoglia loro contestualizzazione con la vicenda personale propria del ricorrente stesso, oltre che priva di indicazione di concreti elementi da cui poter desumere l’effettiva esistenza di una situazione di vulnerabilità di quest’ultimo.

5.4. Da ultimo, va ricordato che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr., ex multis, Cass. n. 3746 del 2021; Cass. n. 19176 del 2020; Cass. n. 10686 del 2012).

6. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA