Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16330 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25413/2012 proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) S.c.a.r.l., in persona del curatore Dott.

D.F.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sesto Rufo

n. 23, presso l’avvocato Moscarini Lucio Valerio, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Piga Marcello, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro Salute e

Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e Finanze, in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, Presidenza del Consiglio dei

Ministri, in persona del Presidente pro tempore, domiciliati in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 754/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2017 dal Cons. Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

Alberto, che ha concluso per l’estinzione;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato Generale dello Stato P.

GENTILI che ha chiesto l’estinzione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2001, il Fallimento (OMISSIS) soc. coop. a r.l. convenne in giudizio il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per il dissesto della società.

Un secondo analogo giudizio intentò il Fallimento, con atto di citazione notificato il 1 dicembre 2003, contro il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le due cause furono riunite il 9 marzo 2004 ed il giudizio concluso con la sentenza del Tribunale di Roma del 23 maggio 2007, n. 10422, la quale affermò la legittimazione passiva del Ministero per lo sviluppo economico, dichiarando peraltro inammissibile la domanda proposta dal Fallimento.

2. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 febbraio 2012, n. 754, ha respinto l’appello del Fallimento, ponendo in via definitiva a carico del medesimo le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) i 2733 soci-investitori hanno subito pregiudizio per aver versato cospicue somme alla cooperativa, al fine di lucrare sugli interessi promessi dalla società, la quale svolse l’abusiva attività di raccolta del risparmio e di intermediazione finanziaria tra il 1987 e il 1996, somme che venivano annotate su conti individuali, affinchè la società le gestisse; b) sebbene dette somme, costituenti crediti concessi alla società, abbiano incrementato la massa passiva, il danno ricade tuttavia solo sui finanziatori, onde legittimati a far valere tale danno sono i soci – sia verso la società fallita, sia verso il ministero terzo e non il curatore, che non può surrogarsi ai sensi dell’art. 81 c.p.c., ai medesimi, nè si dà applicazione analogica dell’art. 2394 c.c. e L. Fall., art. 146, ove legittimati passivi sono unicamente gli organi sociali.

3. – Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il Fallimento della (OMISSIS) soc. coop. a r.l., affidato a tre motivi.

Hanno resistito con controricorso il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze, e la Presidenza del consiglio dei ministri.

In data 2 marzo 2017 il Fallimento ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

4.1. – Per completezza del quadro processuale, risulta che altre azioni furono intentate e decise, al di fuori del presente giudizio.

Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2000, alcuni soci della (OMISSIS) soc. coop. a r.l., dichiarata fallita il 27 novembre 1996 dopo avere, sin dal 1988, svolto attività di raccolta del risparmio e concessione di credito senza autorizzazione, convennero in giudizio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per responsabilità omissiva, non avendo adempiuto ai propri obblighi legali di vigilanza.

Altri soci intervennero in corso di causa, mentre all’udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2004 si costituirono il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Fallimento.

Con sentenza n. 21124/2005, il Tribunale di Roma reputò carente di legittimazione passiva il ministero convenuto, appartenendo detta legittimazione al Ministero delle attività produttive.

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con la decisione n. 5178/11 ha condannato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al risarcimento del danno, nella misura ivi indicata in motivazione, in favore di alcuni soci, respingendo le altre impugnazioni.

Contro la sentenza ha proposto ricorso il Fallimento della (OMISSIS) soc. coop. a r.l., n. R.G. 1717/2013, chiamato parimenti all’udienza del 17 maggio 2017, insieme ai ricorsi incidentali.

4.2. – Diversi soci proposero separati giudizi risarcitori avverso la p.a., definiti in secondo grado dalle sentenze della Corte d’appello di Roma n. 4265/2006 e n. 496/2010, conclusisi in Cassazione rispettivamente con le sentenze n. 23201 del 2013 e n. 22925 del 2013.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso propone tre motivi, così riassumibili:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2394 c.c., artt. 81, 105 e 267 c.p.c., L. Fall., artt. 51, 52, 64, 71, 92 e 146, oltre ad omessa pronuncia e motivazione insufficiente e contraddittoria, deducendo la titolarità esclusiva in capo al medesimo della presente azione di massa, volta a beneficiare indistintamente l’intero ceto creditorio ed a ricostituire il patrimonio sociale: una volta che i soci-creditori hanno destinato le proprie risorse alla società, queste sono entrate nella esclusiva disponibilità della stessa, che le ha acquisite per gli accordi con i soci, pur nascendo un debito restitutorio a suo carico;

2) omessa pronuncia e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, perchè fondata sulla pronuncia del tribunale, il cui ragionamento era a sua volta basato su di un’errata individuazione della società con cui la cooperativa ha avuto rapporti per un’operazione immobiliare;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2055, 2394 c.c., artt. 81, 105 e 267 c.p.c., L. Fall., artt. 51, 52, 64, 71, 92 e 146, oltre ad omessa pronuncia e motivazione insufficiente e contraddittoria, perchè la curatela, così come è legittimata esclusiva a far valere le azioni di responsabilità contro gli organi sociali, parimenti deve ritenersi legittimata nei confronti di coloro che con essi abbiano concorso a cagionare il medesimo danno.

2. – Il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894).

3. – Le spese del giudizio di legittimità vengono interamente compensate, atteso che solo dopo la notificazione del ricorso sono intervenute le pronunce di legittimità, che hanno indotto alla rinuncia al medesimo.

PQM

 

La Corte dichiara il giudizio estinto e compensa per intero fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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