Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1633 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1633 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 6840 — 2008 R.G. proposto da:
FIORAVANTI MARINA — FRVMNR48H48H501U, elettivamente domiciliata in Roma, al
viale della Piramide Cestia, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Italo Feliziani, che la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
CATARINELLA ANNA — CTRNNA34T44H501T
INTIMATA
Avverso la sentenza n. 190 dei 25.2.2005/17.1.2007 della corte d’appello di Roma,
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13 dicembre 2013 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
Dato atto che il difensore della ricorrente, benché ritualmente avvisato, non è comparso
all’udienza ;

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Data pubblicazione: 27/01/2014

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Carmelo Sgroi,
che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso e la decisione nel merito,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 17.10.1996 Anna Catarinella citava a comparire innanzi alla
pretura circondariale di Velletri — sezione distaccata di Genzano di Roma — Adriana Sciubba.

denominato “Parco dei Lecci”, prospiciente quello della convenuta; che la sua proprietà era
separata da una strada consortile da quella della convenuta; che quest’ultima sul suo terreno,
in catasto a fol. 4 part. 810, aveva realizzato una rete di recinzione con basamento di cemento;
che in tal guisa aveva invaso parte della strada consortile, determinandone il restringimento.
Chiedeva pertanto all’adito giudice l’accertamento dei suoi diritti di servitù di passaggio
attivo e la condanna della controparte alla demolizione della rete di recinzione ed al ripristino
dello status quo ante, con conseguente arretramento del confine entro i limiti originari.
Si costituiva Adriana Sciubba e chiedeva il rigetto dell’avversa istanza.
Con sentenza n. 1706/2001 il tribunale di Velletri rigettava la domanda dell’attrice.
Interponeva appello Anna Catarinella, lamentando la superficialità e le contraddizioni
inficianti, a suo dire, gli esiti della consulenza tecnica svolta in prime cure; instava, dunque,
per la riforma della gravata sentenza.
Si costituiva e resisteva l’ appellata.
Nel corso del giudizio d’appello Anna Catarinella, con atto notificato in data 10.4.2003,
citava a comparire in giudizio, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., Marina Fioravanti, quale
acquirente, giusta atto per notar Palmieri del 29.11.2002, dell’immobile di proprietà di
Adriana Sciubba.
Con sentenza n. 190/2007 la corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello ed in
riforma della statuizione di primo grado, condannava Adriana Sciubba e Marina Fioravanti, in
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Deduceva che era proprietaria di un lotto di terreno in Nemi, all’interno del comprensorio

via solidale, al ripristino dello stato originario dei luoghi, così come acclarato con relazione
depositata in data 6.11.2000 dal consulente d’ufficio all’uopo nominato, nonché a rimborsare
alla controparte le spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.080,00,
oltre a quanto corrisposto ai consulenti tecnici d’ufficio officiati in prime cure, e le spese del
secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.350,00; il tutto oltre accessori di

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Marina Fioravanti, chiedendo, sulla scorta di un
unico motivo, la cassazione dell’impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari.
Anna Catarinella non ha notificato controricorso, né è comparsa all’udienza del
13.12.2013.
Marina Fioravanti in data 7.11.2013 ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; in data
27.11.2013 ha depositato brevi note integrative della memoria in precedenza allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto previamente che la sentenza d’appello, depositata in data 17.1.2007, non è
stata, al fine del decorso – ex art. 326 c.p.c. – del termine – ex art. 325, 2° co., c.p.c. — per la
proposizione del ricorso per cassazione, notificata.
In ogni caso il ricorso ex art. 360 c.p.c. è stato tempestivamente (si applica ratione

temporis l’art. 327 c.p.c. nella formulazione antecedente al 4.7.2009) notificato in data
27.2.2008, ai sensi dell’art. 330, 1° co., seconda parte, c.p.c., a mani dell’avvocato Enzo
Bernardi, difensore in grado di appello di Anna Catarinella, in Genzano di Roma, alla via
Roma n. 13 (quando sia mancata la notificazione della sentenza, l’atto di impugnazione deve

essere notificato, a norma degli artt. 330 e 170 c.p.c., presso il procuratore costituito,
ancorché la parte — pur costituita a mezzo di procuratore domiciliatario – abbia eletto anche
altrove domicilio personale; ed infatti una tale ultima eventualità — così come pure quella in
cui la parte abbia reso dichiarazione di residenza altrove — assumono possibile rilevanza ai
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legge.

fini della notificazione dell’atto di impugnazione solo nel caso in cui la parte si sia costituita
personalmente in giudizio: cfr. in tal senso Cass. 25.8.1998, n. 8462).
Non si prospetta la necessità di attendere, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., all’integrazione del
contraddittorio nei confronti di Adriana Sciubba, peraltro contumace già in grado d’appello.
Nel caso di specie può esser correttamente reiterato l’insegnamento di questa Corte a

confronti dell’alienante del diritto controverso — nel caso di specie, Adriana Sciubba – ma con
la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non
impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza
formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l’estromissione dal giudizio del citato
alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di
litisconsorte necessario della parte originaria (cfr. in tal senso Cass. 17.5.2010, n. 12035;

Cass. 14.5.2007, n. 10955. D’altro canto, il presente giudizio concerne in via esclusiva la
legittimità dell’affermazione dell’obbligo di rimborso delle spese del giudizio di prime cure
anche a solidale carico di Marina Fioravanti; sicché non può non rivestir valenza
l’insegnamento a tenor del quale la circostanza per cui una domanda di condanna
all’adempimento di un’obbligazione venga accolta nei confronti di più soggetti in via
solidale, non giustifica di per sé che il processo, che ha avuto in primo grado natura di
litisconsorzio facoltativo, si configuri in sede di impugnazione come processo su causa
inscindibile, sia che impugni il soggetto che ha ottenuto la condanna solidale sia che impugni
alcuno dei condannati in solido; ne consegue che, di regola, in appello si applica in tali casi
il disposto dell’art. 332 c.p.c. e non quello dell’art. 331 c.p.c.).
Con l’unico motivo che fonda l’esperita impugnazione, la ricorrente deduce in relazione
all’art. 360, 1° co., n. 3), c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 111 c.p.c..

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tenore del quale il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei

All’uopo adduce che il giudizio di prime cure si è svolto ed è stato definito
antecedentemente all’acquisto col rogito per notar Palmieri da parte di ella ricorrente
dell’immobile già di proprietà di Adriana Sciubba; che, nondimeno, la corte distrettuale ha
provveduto a condannarla in solido al pagamento in favore di Anna Catarinella anche delle
spese tutte del giudizio di primo grado; che, viceversa, “la disciplina dettata dall’art. 111

agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti
processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo
particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo” (così ricorso, pag. 3).
Il motivo è fondato.
Più esattamente questa Corte non può che ribadire quanto ha in altre occasioni — l’una
piuttosto recente, l’altra più risalente — affermato.
In primo luogo che, in dipendenza del complessivo disposto dell’art. 111 c.p.c., il
successore a titolo particolare nel diritto controverso, “anche se è rimasto estraneo al
processo, e quindi non ha acquistato la qualità di parte processuale, in quanto effettivo titolare
della situazione sostanziale sulla quale la sentenza ha inciso, ne subisce gli effetti, anche in
sede esecutiva…. Gli effetti di cui si tratta, per uniforme opinione della dottrina e della
giurisprudenza, sono tuttavia soltanto quelli che derivano dal contenuto di merito della
decisione, e cioè gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, e non anche gli effetti di
rito, che sono operanti esclusivamente nei confronti delle parti processuali. E tra gli effetti di
rito è compresa la condanna alle spese, della quale possono essere destinatarie solo le parti del
processo. Consegue che il successore potrà essere condannato alle spese solo se è intervenuto
o è stato chiamato, avendo in tal caso acquisito la qualità di parte processuale (sent. n.
773/80), mentre nel caso in cui il successore sia rimasto estraneo al processo la condanna alle

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c.p.c. che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale non opera con riguardo

spese pronunciata contro il suo dante causa non potrà spiegare effetti nei suoi confronti” (così,

in motivazione, Cass. 31.10.2005, n. 21107).
In secondo luogo che, poiché la pronuncia sulle spese di giudizio riguarda unicamente la
posizione processuale delle parti, non può essere pronunciata la condanna del soccombente a
favore di chi in un grado non è stato parte del giudizio (cfr. Cass. 12.4.1965, n. 652;

soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del successore
a titolo particolare nel diritto controverso, il quale non era mai intervenuto in primo grado,
ma aveva, poi, impugnato la sentenza di primo grado, chiamando nel giudizio di appello
anche il dante causa, che, però, in tale fase, non si era costituito né aveva avanzato alcuna
richiesta; in relazione al detto punto di condanna alle spese di primo grado, in favore del
successore a titolo particolare – mai intervenuto nel giudizio di quel grado – la sentenza di
appello è stata cassa(a).
Segnatamente, in applicazione simmetrica di tal ultimo principio, reputa questo giudice di
legittimità, in tal guisa attendendo all’enunciazione del principio di diritto giusta la previsione
dell’art. 384, 1° co., c.p.c., che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che
abbia preso parte al giudizio d’appello ed in tale grado sia, unitamente al suo dante causa,
rimasto soccombente, non può essere condannato a rimborsare alla controparte le complessive
spese del giudizio di primo grado, qualora a tal ultimo giudizio sia rimasto estraneo.
La sentenza n. 190 dei 25.2.2005/17.1.2007 della corte d’appello di Roma va
conseguentemente cassata limitatamente alla parte in cui reca condanna di Marina Fioravanti
a rimborsare alla controparte, Anna Catarinella, le spese del primo grado di giudizio, liquidate
in complessivi euro 3.080,00, oltre a quanto corrisposto ai consulenti tecnici d’ufficio officiati
in prime cure.

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l’enunciato principio è stato applicato al caso di sentenza di appello che aveva condannato il

Al contempo, giacché non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che
questa Corte, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, c.p.c., decida nel merito e, quindi,
dichiari Marina Fioravanti non tenuta al pagamento delle spese tutte del primo grado di
giudizio, ivi comprese quelle concernenti le consulenze tecniche d’ufficio disposte in prime
cure.

di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 190 dei 25.2.2005/17.1.2007 della corte
d’appello di Roma limitatamente alla parte in cui reca condanna di Marina Fioravanti a
rimborsare alla controparte, Anna Catarinella, le spese del primo grado di giudizio, liquidate
in complessivi euro 3.080,00, oltre a quanto corrisposto ai consulenti tecnici d’ufficio officiati
in prime cure; dichiara Marina Fioravanti non tenuta al pagamento delle spese tutte, ivi
comprese quelle di c.t.u., del primo grado di giudizio; dichiara irripetibili le spese del giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

Giusti motivi suggeriscono la declaratoria di irripetibilità delle spese del presente giudizio

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