Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1633 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. III, 19/01/2022, (ud. 15/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32660/2019 proposto da:

H.D., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA n 780/2019, depositata

il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. H.D., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ed, in particolare, la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS).

1.1. Lamenta altresì l’omessa consultazione e valutazione delle fonti informative.

2. Con il secondo motivo, deduce ancora l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione nella sua condizione personale.

3. Con il terzo motivo, lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria cui aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociali e politiche del paese di origine; critica, altresì, il decreto per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e deduce l’omesso esame delle fonti informative relative al paese di origine, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost ed un contrasto irriducibile fra le affermazioni inconciliabili.

4. Con il quarto motivo, si duole ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8; lamenta inoltre il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti.

5. Con il quinto motivo, infine, deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 l’erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., l’omesso esame delle fonti informative relativamente alla situazione socioeconomica del paese di origine e delle sue condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione fra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza.

6. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso.

6.1. Si osserva, infatti, che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 che risulta; dunque, inosservato.

6.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principiò secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte”(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

6.3. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti, sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

8. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

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