Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16329 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16329 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 30244-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
ALESSANDRO BOLGARELLI in qualità di Liquidatore della
SACEP – SOCIETA’ APPALTI COSTRUZIONI EDILIZIA
PROGRAMMATA SRL IN LIQUIDAZIONE 05120740583;

intimato

avverso la sentenza n. 203/4/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 20.10.09, depositata il 10/11/2009;

Data pubblicazione: 28/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giancarlo Caselli che si riporta agli
scritti.

CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la società SACEP srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato tre cartelle esattoriali notificate nel 2006 a seguito di avvisi di accertamento IVA 1994 e 1995, divenuti definitivi, per mancata impugnazione, nell'anno 2000. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato le cartelle sull'assunto che la relativa notifica fosse tardiva (in relazione al termine di cui all'articolo 17 DPR 602/73) e che tale tardività fosse rilevabile di ufficio, cosicché il suo rilievo non sarebbe stato precluso dal fatto che la contribuente aveva eccepito detta tardività non nel ricorso introduttivo, ma in una memoria integrativa depositata nel corso del giudizio di primo grado. Il ricorso si basa su due mezzi. Con il primo mezzo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione degli artt. 157 cpc e 19, 21 e 24 D.Lgs. n. 546/1992, in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa annullando le cartelle esattoriali per un motivo di impugnazione delle stesse (la tardività della relativa notifica, con conseguente decadenza dell'Ufficio dal diritto di riscossione) non dedotto nel ricorso introduttivo della contribuente, ma da quest'ultima tardivamente proposto solo nel corso del giudizio di primo grado. Con il secondo mezzo di ricorso l'Agenzia delle entrate censura sentenza gravata in relazione all'applicazione della disciplina di cui agli artt. I d.l. 106/05, 36, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1999 e 25 DPR 602/73. Il primo mezzo è fondato (e il suo accoglimento assorbe il secondo mezzo), perché la sentenza gravata è in contrasto con il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui "In tema di contenzioso tributario, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, non rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad Ric. 2010 n. 30244 sez. MT - ud. 12-06-2013 -2- E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE allora non conosciuti" (così Cass. 24970/05; conf Cass. 12442/11); con specifico riferimento ai termini di decadenza delle procedure di riscossione, vedi Cass. 8177/11: "In tema di contenzioso tributario, allorché il contribuente nel ricorso introduttivo eccepisca la decadenza ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, costituisce questione nuova, e come tale inammissibile, la successiva richiesta, avanzata nella memoria di cui all'art. 24 del dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546 o nel giudizio di appello, volta all'accertamento della decadenza dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prima riguardante il potere di accertamento dell'Ufficio con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione e la seconda concernente la tempestività dell'iscrizione a ruolo in relazione al momento in cui il rimborso è stato eseguito". Si propone l'accoglimento del primo mezzo di ricorso (con assorbimento del secondo) e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato..» che la parte intimata non si è costituita; che la notifica del ricorso per cassazione deve giudicarsi regolarmente effettuata presso lo studio del dott. Carlo Ferri (in Roma, via Monte Santo), presso il quale la società contribuente, contumace nel giudizio di secondo grado, aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado con atto del 9.10.07, avendo questa Corte già chiarito (cfr. sent. n. 15523/09) che l'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado, con conseguente validità della notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio oggetto di tale elezione.; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che si atterrà al principio di diritto che, in tema di contenzioso tributario, il carattere impugnatorio del giudizio comporta che l'indagine sul rapporto tributario è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente abbia specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado; cosicché la Ric. 2010 n. 30244 sez. MT - ud. 12-06-2013 -3- essendo diverse le fattispecie cui la legge ricollega la decadenza dell'Amministrazione, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto di riscuotere un credito tributario, per tardività della relativa iscrizione a ruolo, non è rilevabile di ufficio e pertanto deve essere dedotta dal contribuente, a pena di decadenza, fin dal ricorso introduttivo. La Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 giugno 2013. P.Q.M.

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