Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16329 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. II, 12/07/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 12/07/2010), n.16329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7110/2005 proposto da:

I.A., in proprio e quale titolare dell’esercizio

commerciale “(OMISSIS)”, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA S. VENERIO 78, presso lo studio

dell’avvocato PETTORINO MARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati

DE LANDRO Dario, NICOLA LAURO, come da procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ISCHIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2004 del TRIBUNALE di NAPOLI, SEDE

DISTACCATA DI ISCHIA, depositata il 25/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, che rigettava la sua opposizione avverso i verbali n. (OMISSIS) del 28 luglio 1997 con i quali il Comune di Ischia gli aveva contestato la violazione dell’art. 20 C.d.S., commi 4 e 23, per aver installato insegne e fioriere adiacenti al proprio esercizio commerciale senza la prescritta autorizzazione.

2. Il giudice onorario del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con la sentenza impugnata, così motivava: “Giova premettere che con l’opposizione all’ingiunzione viene introdotto un giudico tendente all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale l’amministrazione opposta ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell’onere probatorio. Vale la pena di aggiungere che a seguito dell’opposizione il giudice ha il potere dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., controllandone l’intrinseco fondamento sia sul piano dell’esistenza stanca dei fatti e della loro riferibilità all’opponente sia sul piano della qualificazione giuridica.

Nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente non fosse munito di autorizzazione per le apposte insegne, nè per l’autorizzazione delle fioriere che risulta atto imprescindibile ai fini predetti. Per altro la contestazione è avvenuta contestualmente al trasgressore in modo del tutto regolare. Da questa circostanza deve discendere il rigetto del ricorso con conferma dell’ingiunzione e delle sanzioni opposte. Sussistono gravi motivi per compensare le spese”.

3. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale denuncia: “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa più punti decisivi della controversia. Violazione di legge per difetto di motivazione. Motivazione solo apparente”.

Nonostante la documentazione prodotta, il Giudice di Pace non aveva considerato che le tabelle luminose erano state autorizzate e che comunque non erano di proprietà del ricorrente nè da lui apposte, così come, per l’installazione delle fioriere. Al riguardo si era limitato ad affermare che: “risulta pacifico che il ricorrente non fosse munito di autorizzazione per le apposte insegne, nè per l’autorizzazione delle fioriere che risulta atto imprescindibile ai fini predetti”.

Al contrario il ricorrente aveva dimostrato documentalmente, quanto alla titolarità delle insegne, che esse erano di proprietà dell’agenzia di pubblicità, la Sas Buono Pubblicità, che aveva provveduto alla installazione e al regolare pagamento delle relative tasse, del quale pure veniva fornita prova documentale.

Anche quanto all’autorizzazione dei vasi-fioriere, il giudice di merito aveva errato nella ricostruzione della vicenda relativa alla collocazione delle suddette fioriere, non tenendo conto che dalla documentazione allegata risultava l’esistenza dell’autorizzazione in capo direttamente all’ufficio manutenzione del Comune.

In data 17.04.1996, l’assessore all’Estetica cittadina del Comune di Ischia Arch. C.C., autorizzava la installazione di n. 6 vasi-fioriere precisando che: “si autorità l’installazione delle fioriere, demandando di verificare all’ufficio NU la posizione a valle più idonea per i cassonetti della R.S.U.. Pertanto, sotto il controllo dell’Ufficio Manutenzione, le fioriere possono essere abbellite utilizzando il prodotto floreale esistente nel vivaio comunale”.

Il Giudice di Pace aveva quindi posto a fondamento della propria decisione una motivazione inconsistente, generica e come tale solo apparente quanto alle insegne, incorrendo in difetto di motivazione per le fioriere, quanto alla valutazione del documento dal quale risultava che nell’anno 1996 (e dunque un anno prima della elevazione dei verbali in esame) il Comune di Ischia aveva già autorizzato la installazione delle fioriere, concedendo altresì la utilizzazione del prodotto floreale comunale per il fregio e l’ornamento delle stesse.

Infine, il Giudice onorario del Tribunale di Ischia non aveva neanche rilevato la denunciata, illegittima applicazione della stessa sanzione per il medesimo ed unico fatto, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem, realizzata attraverso la errata compilazione di due verbali per la stessa infrazione (i verbali n. (OMISSIS)), giustificata dallo stesso agente accertatore semplicemente con la constatazione che una parte delle insegne insiste su Via (OMISSIS) e altra parte su Via (OMISSIS). Anche in questo vi era la carenza motivazionale denunciata.

4. – Il ricorso è fondato e va accolto.

Sussistono, infatti, i vizi di motivazione dedotti dal ricorrente, avendo il giudice di merito deciso sulla base di una motivazione apparente, avendo omesso “di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento”, ovvero avendoli indicati “senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (tra le tante, Cass. 2006 n. 890). Infatti, il giudice a quo non ha fatto alcun riferimento alle diverse e puntuali argomentazioni avanzate dall’opponente e su esposte, essendosi invece limitato, nella sostanza, ad affermare che mancava la necessaria autorizzazione.

5. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Napoli), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

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