Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16328 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A., anche quale avente causa di I.M.,

I.F. e I.G., quali eredi di Ia.

F., tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale

a margine del ricorso, dagli Avv. Tornitore Antonello e Franca

Femiano, elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo, n.

271;

– ricorrenti –

contro

C.G. e CA.Gi., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Ciaraldi Gildo, elettivamente domiciliati in Roma, circonvallazione

Clodia, n. 36/A, presso lo studio del dott. Stefano Cavallari;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4615 del 26

novembre 2008;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Antonello Tornitore;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza n. 105 del 2002, il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento della domanda proposta da C.G. e Ca.Gi., ha condannato i convenuti A. I., I.M., Ia.Ar., anche quale erede di V.M., e Ia.Fe. al rilascio della superficie di terreno illegittimamente occupata, ha rigettato la domanda riconvenzionaie ed ha condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 novembre 2008, ha rigettato il gravame interposto da I.A., anche quale avente causa di I.M., Ia.Ar., anche quale unico erede di V.M., I.F. e I.G., quali eredi di Ia.Fe., condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso, con atto notificato l’11 gennaio 2010, Ar.

I., anche quale unico erede di V.M., A. I., anche quale avente causa di I.M., I.F. e I.G., quali eredi di Fe.

I., sulla base di due motivi;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che in prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che, preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del controricorso per tardività;

che, infatti, il ricorso per cassazione – notificato ex art. 140 cod. proc. civ. – non si è perfezionato dal lato del destinatario l’11 gennaio 2010, data nella quale l’ufficiale giudiziario ha spedito la raccomandata con avviso di ricevimento, ma – non constando il ricevimento della stessa – decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (Corte cost., sentenza n. 3 del 2010);

che, pertanto, il controricorso, avviato alla notifica il 24 febbraio 2010, è da considerare tempestivo;

che, al riguardo, deve farsi applicazione del principio secondo cui la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per il deposito del ricorso per cassazione (dalla scadenza del cui termine decorrono i venti giorni per la notificazione del controricorso: art. 370 cod. proc. civ.), dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale dell’art. 369 cod. proc. civ., al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta (Cass., Sez. 3^, 11 maggio 2007, n. 10837);

che, passando all’esame del ricorso, la sentenza della Corte d’appello, munita di formula esecutiva, come risulta dagli atti di causa, è stata notificata il 6 febbraio 2009 a ciascuno degli attuali ricorrenti, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Davide Troiano ed elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio, n. 107 presso lo studio dell’Avv. Osvaldo Verrecchia, procuratore domiciliatario, mediante consegna di copia conforme all’originale a mani dell’impiegata C.R., addetta allo studio;

che, pertanto, come eccepito dagli odierni controricorrenti, il ricorso per cassazione – essendo stato notificato soltanto l’11 gennaio 2010, oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza – è tardivo, e di conseguenza inammissibile;

che va data continuità al principio per cui ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., poichè entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità della impugnazione; nè la decorrenza del detto termine breve è impedita dal fatto che la sentenza sia anche munita di clausola esecutiva, non essendo l’inclusione di questa incompatibile con la provocatio ad impugnandum (Cass. , Sez. 1^, 15 marzo 1990, n. 2121;

Cass., Sez. Lav., 14 maggio 2003, n. 7480; Cass., Sez. 1^, 21 novembre 2001, n. 14642; Cass., Sez. Lav., 2 aprile 2009, n. 8071);

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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