Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16328 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. II, 12/07/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 12/07/2010), n.16328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6919/2004 proposto da:

GEI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra D.

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUDO

GIULIOLI 47/B/18, presso lo studio dell’avvocato MAZZITELLI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARBARO Ciro, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F.G. (OMISSIS), COMANDO POLIZIA URBANA COMUNE

SAN NICOLA MANFREDI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 173/2002 del GIUDICE DI PACE di SAN GIORGIO

DEL SANNIO, depositata il 11/12/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La sentenza impugnata così riassume la vicenda processuale. “Il sig. L.F.G. in data 25.05.02 proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con il quale la G.E.I. S.p.a di Avellino gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 504,06 a titolo di infrazione del C.d.S..

Questo giudice sospendeva l’esecutività dell’opposta cartella esattoriale e fissava l’udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè per il 19 settembre 2002. Alla predetta udienza del 19 settembre 2002 compariva il procuratore costituito dell’opponente che chiedeva il rigetto del pagamento della cartella esattoriale, giusta documentazione allegata, nonchè il Comando di Polizia Urbana del Comune di San Nicola Manfredi che in virtù delle sollevate eccezioni chiedeva termine per acquisire la relativa documentazione”.

All’udienza del 25 novembre 2002 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità della cartella esattoriale con la seguente motivazione: “L’impugnata cartella esattoriale è illegittima e nulla, in quanto priva di alcun fondamento sia in fatto che in diritto”.

2. L’odierna ricorrente impugna la sentenza riportata in epigrafe deducendo “Violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 e dell’art. 101 c.p.c.”, non avendo ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

3. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. All’udienza del 4 giugno 2009 veniva disposta l’acquisizione del fascicolo di ufficio o in mancanza la sua ricostruzione con rinvio.

5. Il ricorso è fondato e va accolto. Dal fascicolo di merito non risulta, infatti, alcuna notifica del ricorso all’odierna parte ricorrente con conseguente violazione del contraddicono e nullità della sentenza.

6. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (GIUDICE DI PACE di SAN GIORGIO DEL SANNIO), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

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