Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16328 del 03/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 24/03/2017, dep.03/07/2017),  n. 16328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18993/2012 proposto da:

Fallimento di (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), (già (OMISSIS) S.a.s.

(OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a. (OMISSIS)), nonchè dei soci

illimitatamente responsabili O.F., R.A.

e P.L., in persona del curatore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio

dell’avv. Piergiorgio Parisella (Studio BDL), che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., C.O., F.F., G.S.,

M.G., tutti elettivamente domiciliati in Roma, al

viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avv. Andrea Del Vecchio,

rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Cingolani e Ubaldo

Luchetti, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MACERATA, depositato il

05/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2017 dal Cons. Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’avv. Parisella, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’avv. Del Vecchio, con delega, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Il Tribunale di Macerata, con decreto del 20.6.012, ha accolto le opposizioni L. Fall., ex art. 98, proposte da B.M., F.F., M.G., C.O. e G.S. contro il provvedimento con il quale il G.D. al Fallimento della (OMISSIS) (già (OMISSIS)) s.a.s (OMISSIS) aveva respinto le loro domande tardive di ammissione dei rispettivi crediti privilegiati per TFR, da essi vantati in virtù del rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita e proseguito, per un breve periodo, presso due società affittuarie del ramo d’azienda della stessa, che li avevano poi licenziati.

Il decreto è stato impugnato dal curatore del Fallimento con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui le parti vittoriose hanno resistito con un unico controricorso.

La causa, per la quale era stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente), è stata rimessa all’udienza pubblica dal collegio della sesta sezione civile.

Sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Il Fallimento, con il primo motivo, deduce che le domande tardive avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili, in quanto precluse dal giudicato endofallimentare formatosi sul provvedimento di esecutività dello stato passivo, non opposto, con il quale le domande tempestive dei dipendenti, di ammissione dei medesimi crediti, erano state respinte sul presupposto (in realtà errato) che fosse ancora in corso il rapporto di lavoro con l’affittuaria dell’azienda e che pertanto i crediti (che l’affittuaria si era interamente accollati) non fossero esigibili.

2) Col secondo motivo lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nel quale non sarebbero illustrate le ragioni che giustificherebbero (l’implicita) statuizione di ammissibilità delle domande tardive.

3) Con il terzo motivo lamenta, in subordine, la nullità del provvedimento per difetto di motivazione sulla questione dell’inammissibilità delle domande.

4) Tutti e tre i motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, appaiono inammissibili.

4.1) Va in primo luogo rilevato che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il provvedimento assunto dal G.D. sulle domande tempestive è coperto dal giudicato endofallimentare, onde risulta definitivamente accertato fra le parti che alla data di esecutività dello stato passivo i crediti dei dipendenti per T.F.R. non erano esigibili.

4.2) Contrariamente a quanto si sostiene nei motivi, il giudicato formatosi sull’inesigibilità dei crediti insinuati in via tempestiva – che secondo il Fallimento risulterebbe fondato sull’errata supposizione dell’esistenza di un fatto in realtà inesistente (la perdurante pendenza, alla data della decisione, dei rapporti di lavoro con la società affittuaria) non poteva essere posto nel nulla dal giudice d’ufficio, ovvero in difetto di una specifica impugnazione per revocazione del primo provvedimento di rigetto, che solo il curatore avrebbe avuto interesse a proporre.

4.4) In realtà la tesi del ricorrente, secondo cui la proposizione delle domande tardive era preclusa ai dipendenti, che avrebbero dovuto opporre l’originario provvedimento di esclusione ai sensi della L. Fall., art. 98, potrebbe risultare fondata sotto altro profilo di diritto, atteso che l’eventuale, temporanea inesigibilità dei crediti non era di ostacolo alla loro ammissione allo stato passivo in via condizionata, ai sensi della L. Fall., art. 96, comma 2.

Sennonchè l’omesso rilievo d’ufficio dell’inammissibilità delle domande tardive, e/o l’implicita statuizione della loro ammissibilità, da parte del tribunale, non solo sono stati denunciati sotto l’errato profilo del vizio di motivazione, anzichè sotto quello dell’error in procedendo, ma non potrebbero in ogni caso essere oggetto di sindacato nella presente sede di legittimità, atteso che ai fini della soluzione della questione sarebbero comunque necessari accertamenti in fatto (concernenti l’effettiva coincidenza, totale o parziale, di causae petendi e di petita delle domande tempestive e di quelle tardive).

Ne consegue che, nel rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione il Fallimento non poteva (così come ha fatto) limitarsi ad allegare al ricorso i documenti atti a consentire detta verifica, ma avrebbe dovuto in primo luogo specificare se, e nel corso di quale preciso segmento processuale, essi erano stati prodotti nel corso del giudizio di merito (nel quale il curatore è rimasto contumace).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dei controricorrenti, in via fra loro solidale, in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA