Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16327 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 30/07/2020), n.16327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23111-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE

FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI DECIO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie della ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Milano con decreto n. 1055 del 26 febbraio 2019 ha rigettato l’opposizione proposta da G.G., avverso il decreto con il quale il consigliere delegato aveva parzialmente accolto la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio di opposizione proposto dalla ricorrente avverso il Consorzio del Parco del Ticino a seguito dell’ordinanza ingiunzione emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa, giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Pavia in data 20/12/2007 e definito dalla Corte di Cassazione in data 19/9/2017 con sentenza di rigetto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva accolto l’opposizione.

Il decreto opposto aveva ravvisato una durata del processo presupposto che eccedeva il termine di durata ragionevole per un periodo di anni 4 e mesi sette, e quindi tenuto conto della frazione annuale eccedente i sei mesi, di anni 5, liquidando a titolo di ristoro del danno non patrimoniale la somma di Euro 600,00 per ognuno degli anni superiori al termine minimo.

Aveva però disatteso la richiesta di ristoro del danno patrimoniale, individuato dalla ricorrente nelle spese legali sostenute per far fronte alle opposizioni esecutive scaturenti dalla circostanza che, a seguito del rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale, l’amministrazione aveva intrapreso l’esecuzione forzata, opposizioni che sebbene conclusesi vittoriosamente una volta intervenuta la sentenza d’appello favorevole alla ricorrente, avevano visto liquidare le spese in misura inferiore a quanto effettivamente versato al proprio difensore ovvero disponendosi la compensazione delle spese di lite.

La Corte d’Appello in sede di opposizione, quanto alla censura che atteneva al mancato riconoscimento dell’incremento percentuale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, riteneva che tale aumento non fosse automatico, avuto anche riguardo alla circostanza che era stata liquidata la somma di Euro 600,00 per ogni anno di ritardo.

Quanto invece al mancato riconoscimento del danno patrimoniale, si osservava che lo stesso presuppone la dimostrazione della sua conseguenza immediata e diretta dal ritardo eccedente la durata ragionevole del processo presupposto, laddove le spese del giudizio di opposizione erano ricollegabili a scelte processuali del tutto opinabili della ricorrente, che aveva deciso di opporsi ad un’esecuzione che a quella data si palesava come legittima, in quanto intrapresa sulla base di un titolo giudiziale valido e non sospeso.

Per la cassazione di questo decreto G.G. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la motivazione erronea e carente quanto alla ricostruzione del giudizio presupposto operata dalla Corte d’Appello, con violazione degli artt. 132 e 134 c.p.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c..

Si evidenzia che la decisione gravata nel ricostruire le vicende del giudizio presupposto ha omesso di riferire che nel corso del processo di appello erano state avanzate ben tre istanze di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, il che ha indotto la Corte d’Appello in sede di equa riparazione a riconoscere solo l’esiguo importo per il danno non patrimoniale, negando il diritto al ristoro del danno patrimoniale.

Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della CEDU, art. 6, par. 1, nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 1 bis, comma 2, art. 2 bis, comma 2, e degli artt. 2056 e 1223 c.c., con violazione altresì degli artt. 132 e 134 c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost., comma 6.

Il decreto impugnato avrebbe erroneamente respinto la domanda di liquidazione del danno patrimoniale negando che lo stesso si ponesse quale conseguenza immediata e diretta della durata irragionevole del processo presupposto.

Premesso che la L. n. 89 del 2001, prevede l’indennizzabilità anche delle conseguenze patrimoniali del ritardo nel funzionamento della giustizia, risulta erronea la conclusione del giudice di merito che ha negato il ristoro delle spese legali sostenute per opporsi alle procedure esecutive intentate dalla controparte, sulla base della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, trascurando che si trattava di iniziative giustificate dalla circostanza che, come accertato all’esito del giudizio a quo, le doglianze della ricorrente erano fondate, e che quindi rappresentavano la legittima reazione all’agire della controparte, onde evitare il pregiudizio di un’esecuzione per ragioni di credito insussistenti.

Inoltre se il giudizio di appello fosse stato definito in due anni, la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione sarebbe intervenuta allorquando le opposizioni esecutive erano ancora pendenti in primo grado, senza costringere la ricorrente a doversi sobbarcare anche le spese dei giudizi di secondo grado.

I motivi che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Rileva la Corte che, secondo la propria giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. n. 11829/2018), la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del “danno evento”, essendo quindi necessario dimostrare (Cass. n. 18239/2013) che i danni di cui si chiede il ristoro siano legati da nesso causale con il ritardo denunciato (conf. da ultimo Cass. n. 22973/2017, per cui in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l’effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale).

Questa Corte ha avuto altresì modo di precisare, avuto riguardo al tipo di pregiudizio lamentato dalla ricorrente, consistente nelle spese di lite sostenute per far fronte ad opposizioni esecutive occasionate dall’iniziale rigetto dell’opposizione da parte del giudice di prime cure, che (Cass. n. 3118/2005) il danno patrimoniale da riparare non è quello da inadempimento o da illecito extracontrattuale – di cui si controverte nella causa antecedente, il cui soddisfacimento dipende unicamente dall’esito della causa e il cui ritardo pregiudizievole può essere fatto valere nella causa suddetta, nè quello costituito dalle spese e dagli oneri sostenuti in detto procedimento per far valere il proprio diritto leso, ma unicamente lo specifico pregiudizio che sia derivato alla parte dal fatto che la controversia si è eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione è stata ottenuta con ingiustificato ritardo ovvero non è stata ancora conseguita pur essendo trascorso un lasso di tempo ritenuto dalla legge irragionevole.

In tale ottica è stato quindi negato (Cass. n. 6163/2003) il diritto all’indennizzo per le spese che la parte medesima abbia autonomamente deciso di sopportare per far valere, nel giudizio presupposto, la lesione del proprio diritto, o per ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell’uomo (onde chiedere la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’eccessiva durata di detto giudizio), considerato che l’azione giudiziaria è un modo di esercizio del diritto, non un effetto della sua lesione, e le relative spese trovano la propria causa esclusivamente nella scelta – legittima ma non necessitata – di ricorrere a quel mezzo di tutela (conf. Cass. n. 123/2004).

Sempre in tale prospettiva si è precisato che (Cass. n. 15106/2004) non sono indennizzabili ai sensi della L. n. 89 del 2001, le spese che la parte abbia sopportato per far valere, nel giudizio presupposto, la tutela del proprio diritto, e ciò perchè la definizione delle spese legali relative al giudizio di merito deve circoscriversi nell’ambito di quella vicenda processuale.

Tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, inducono a ritenere che analoga esclusione del diritto all’indennizzo valga anche per le spese delle opposizioni esecutive occasionate da procedure correlate alle vicende del giudizio presupposto, avendo la definizione delle spese di giudizio una sua autonomia nell’ambito dei giudizi cui si riferiscono, senza quindi legittimare un’eventuale rivalutazione sub specie di danno non patrimoniale nell’ambito di una domanda di equa riparazione.

Ma ancor più a monte rileva la considerazione di cui alle difese della controricorrente secondo cui, allorchè il processo è stato definito in grado di appello, lo stesso non aveva ancora ecceduto il termine di durata ragionevole, che va ragguagliato a cinque anni, tenuto conto del fatto che sino a quella data si era sviluppato nei due gradi di merito (in tal senso non può accedersi alla tesi della ricorrente secondo cui occorrerebbe valutare autonomamente in due anni la durata del solo giudizio di appello, essendo invece necessario, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, paragrafo 1, – secondo quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo – avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato, per gradi e fasi appunto, così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all’unico processo da considerare, così ex multis Cass. n. 14534/2011).

Ed, infatti, considerato che il ricorso in opposizione originario è stato depositato in data 20/12/2007 e che la sentenza del Tribunale è stata pubblicata il 12/2/2009 (con una durata del giudizio di primo grado di anni 1 e mesi 2) e che l’appello è stato proposto il 3/8/2009 per essere poi deciso con sentenza della Corte distrettuale pubblicata il 13/3/2013 (per una durata di anni 3 e mesi 7), risulta che alcun ritardo possa essere ascritto alla Corte d’Appello (e che quindi l’esito infausto delle opposizioni in primo grado non è ricollegabile alla durata irragionevole del processo), così come la pretesa insoddisfacente liquidazione o compensazione delle spese dei giudizi di appello relativi alle opposizioni esecutive non è legata da alcun nesso di causalità adeguata con il protrarsi del giudizio presupposto in cassazione.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, quanto al mancato riconoscimento dell’incremento percentuale dell’indennizzo di cui alla norma in rubrica.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Il decreto impugnato ha rilevato che, in relazione all’analoga doglianza mossa con l’atto di opposizione, in realtà il decreto opposto aveva liquidato la somma annua di Euro 600,00, e cioè una somma mediana tra il minimo ed il massimo previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis, aggiungendo che in realtà l’aumento percentuale del 20% per gli anni successivi al terzo e sino al sesto non è oggetto di automatismo, ma presuppone una giustificazione.

Rileva il Collegio che, come invece si ricava dalla stessa lettura del motivo di ricorso in esame, il decreto monocratico aveva riconosciuto la somma di Euro 600,00 per anno, motivando tale conclusione sul presupposto che la cifra indicata era comprensiva anche dell’aumento di cui all’art. 2 bis.

Va però ribadita la discrezionalità riservata al giudice di merito nel riconoscere l’incremento in esame, come appunto affermato dalla Corte d’Appello e come confermato dal dettato della norma (con l’utilizzo del verbo “può”, che sottende la facoltatività della liquidazione aggiuntiva), così che il motivo di ricorso si palesa infondato anche ove si intenda riproporre la contestazione delle modalità con le quali in concreto il consigliere delegato aveva liquidato l’incremento in esame.

Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omessa statuizione circa il motivo di opposizione relativo alla liquidazione delle spese di lite, con la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Si deduce che l’opposizione investiva anche la misura delle spese di lite come liquidate con il decreto del consigliere delegato, sul presupposto che la somma di Euro 308,00, anche avuto riguardo ai valori previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione, era inferiore ai medi tabellari, e ciò sia se abbia riguardo all’importo richiesto che a quello invece liquidato in concreto.

Il motivo è infondato.

Effettivamente nell’atto di opposizione era lamentata, con autonomo motivo, l’eccessiva ristrettezza con la quale erano state liquidate le spese di lite in favore della ricorrente, ma sul punto il provvedimento impugnato risulta del tutto silente, dovendosi quindi ravvisare la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Tuttavia, nella più recente giurisprudenza di legittimità si è andato affermando l’orientamento secondo cui (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 2731/2017) la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (conf. Cass. n. 28663/2013). Tale ragionamento è stato esteso anche all’ipotesi qui ricorrente di omessa disamina di un motivo di impugnazione atteso che si afferma (cfr. Cass. n. 16171/2017) che alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (conf. Cass. n. 9693/2018, Cass. n. 21257/2014, ed ancor prima Cass. n. 2313/2010).

Reputa il Collegio che nella fattispecie ricorrano le condizioni per poter omettere la cassazione con rinvio, provvedendo in ogni caso alla decisione nel merito della controversia, in maniera tale da confermare il dispositivo della sentenza d’appello (che a sua volta aveva confermato per il resto la sentenza di primo grado, anche per quanto attiene alla immissione degli attori nel compossesso dell’area).

Si ha riguardo, infatti, alla liquidazione del compenso per la fase monitoria della L. n. 89 del 2001, ex art. 3, del procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di durata ragionevole del processo. A tale fase del giudizio, che culmina nel decreto del presidente della Corte d’appello o di un magistrato della Corte a tal fine designato (a differenza dell’opposizione di cui alla medesima L., art. 5 ter, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa, cui trova perciò applicazione il D.M. n. 55 del 2014, Tabella 12 allegata, da regolare in base agli esiti, in via unitaria o autonoma, in base alle alternative delineate da Cass. n. 26851/2016) si applica lo stesso D.M., Tabella 8, per i procedimenti monitori.

Tale Tabella in relazione alle domande di valore da Euro 0 ad Euro 5.200,00 (quale quella oggetto di causa) stabilisce il compenso unico di Euro 450,00, riducibile pertanto, del D.M. n. 55 del 2014, ex art. 19, (nella formulazione applicabile ratione temporis), “in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”, e dunque fino ad Euro 225,00.

A tal fine deve ribadirsi quanto affermato da Cass. n. 16392/2016, e cioè che nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, purchè non scenda al di sotto degli importi minimi, può ridurre il compenso del difensore sino alla metà (nel caso di cui al citato precedente, del D.M. n. 140 del 2012, ex art. 9), anche senza necessità di specifica motivazione, e senza che perciò operi il limite di cui all’art. 2233 c.c., comma 2.

La liquidazione delle spese operata dal giudice della fase monitoria nell’importo di Euro 308,00, risulta superiore ai minimi tariffari ed è quindi immune dalle censure mosse.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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