Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16327 del 28/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16327 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 10477-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
GRIPPAUDO FRANCESCA ROMANA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI RUDERI DI GROTTAROSSA 5, presso lo studio
dell’avvocato LANTERI NUNZIO, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 186/14/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA dell’8.3.2011, depositata il 15/03/2011;

Data pubblicazione: 28/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Nunzio Lanteri che si riporta
al controricorso.

CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<.< L' Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra Francesca Romana Griffaudo cassazione della sentenza con cui la per la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la pronuncia di primo grado, ha annullato l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (riliquidando conseguentemente l'imposta di registro) sull'acquisto di un appartamento, avendo accertato che l'appartamento era di superficie utile complessiva superiore a mq. 240. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l'Ufficio fosse decaduto dall'azione impositiva, avendo notificato l'avviso oltre il termine triennale di cui all' articolo 76, secondo comma, DPR 131/86, ed ha rigettato la tesi dell'Amministrazione secondo cui detto termine sarebbe stato prorogato di due anni ai sensi dell'articolo 111. 289/02; in proposito la sentenza gravata afferma che detto articolo prevede una proroga del termine per le rettifiche e riliquidazioni solo per le ipotesi contemplate nel comma 1 (rideterminazione del valore dei beni a cui si commisura l'imposta) e non per l' ipotesi (alla quale va ricondotta la fattispecie in esame) contemplata nel comma 1 bis (violazioni relative all'applicazione di agevolazioni). Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale critica l'interpretazione dei commi I e 1 bis dell'articolo Il DPR 131/86 su cui si fonda la sentenza gravata. La contribuente si è costituita con controricorso. Il ricorso appare manifestamente fondato perché la tesi della Commissione Tributaria Regionale contrasta con l'insegnamento di questa Corte secondo cui "La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'Ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, Ric. 2012 n. 10477 sez. MT - ud. 22-05-2013 -2- E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto."; (così Cass. 12069/10; nello stesso senso, Cass. 24575/10 e, in precedenza, Cass. 4321/09). Si ritiene, in conclusione, che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con l' accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata. Poiché dalla motivazione della sentenza gravata emerge che la contribuente aveva impugnato impositiva, è necessario disporre il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.>>

che la parte intimata si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria
Regionale, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato e regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che
regolerà anche le spese del giudizi di legittimità.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

l’avviso anche per ragioni ulteriori, rispetto alla dedotta decadenza dell’Ufficio dalla potestà

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA