Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16326 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 30/07/2020), n.16326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17106 – 2019 R.G. proposto da:

M.A. – c.f. (OMISSIS) – M.S. – c.f. (OMISSIS)

– M.G. – c.f. (OMISSIS) – (rappresentato dalla madre

P.C.), MO.SI. – c.f. (OMISSIS) – (rappresentata

dalla madre P.C.), tutti in qualità di eredi

legittimi di M.D., elettivamente domiciliati, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Messina, alla via P. Romeo, n.

4, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Mobilia che li

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso il decreto dei 18.10/18.12.2018 della Corte d’Appello di

Messina;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso alla Corte d’Appello di Messina depositato in data 20.5.2011 M.D. si doleva per l’eccessiva durata del giudizio promosso in data 14.2.2000 dinanzi al T.A.R. Sicilia – sezione staccata di Catania.

Chiedeva che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli un equo indennizzo.

2. Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3. Con decreto dei 16/17.10.2012 la Corte d’Appello di Messina rigettava la domanda.

4. Con sentenza n. 25914/2014 questa Corte di legittimità cassava il decreto dei 16/17.10.2012 della Corte d’Appello di Messina.

5. Con decreto dei 8.5/10.9.2015 la Corte d’Appello di Messina, in sede di rinvio, rigettava la domanda.

6. Con ordinanza n. 10858/2018 questa Corte di legittimità cassava il decreto dei 8.5/10.9.2015 della Corte d’Appello di Messina.

7. Con decreto dei 18.10/18.12.2018 la Corte d’Appello di Messina, nuovamente in sede di rinvio, accoglieva la domanda, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere a M.D. la somma di Euro 4.000,00, oltre interessi; condannava – con distrazione – il Ministero alle spese del secondo giudizio di legittimità ed alle spese del giudizio di rinvio che all’uopo definiva; confermava la pregressa integrale compensazione delle spese dei precedenti gradi.

8. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso M.A., M.S., M.G. e Mo.Si. (questi ultimi due rappresentati dalla madre, P.C.), tutti in qualità di eredi di M.D.; hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni conseguente provvedimento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

9. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

10. I ricorrenti hanno depositato memoria.

11. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 91 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., l’inesistente ed omessa motivazione.

Deducono che la corte di merito avrebbe dovuto condannare il Ministero alle spese tutte di ogni grado di giudizio atteso l’esito complessivo della lite.

Deducono che la compensazione delle spese del primo giudizio di legittimità e dei gradi di merito definiti con il decreto dei 16/17.10.2012 e con il decreto dei 8.5/10.9.2015 è del tutto immotivata e per nulla si giustifica in rapporto al dettato dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.

12. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

13. Sussiste il denunciato error in procedendo.

Evidentemente la corte distrettuale avrebbe dovuto senz’altro imputare al Ministero l’onere delle spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, siccome la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. (ord.) 12.4.2018, n. 9064; Cass. sez. lav. (ord.) 18.3.2014, n. 6259; Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369).

14. In pari tempo a giustificare la compensazione delle spese limitatamente al primo giudizio di legittimità ed ai gradi di merito definiti con il decreto dei 16/17.10.2012 e con il decreto dei 8.5/10.9.2015 non possono soccorrere nè il parametro della “soccombenza reciproca” nè il parametro delle “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” (il regime positivo in tema di compensazione delle spese di lite operante ratione temporis nel caso di specie è quello espresso dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo susseguente alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009 (applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 4.7.2009: l’iniziale ricorso è stato depositato in data 20.5.2011) ed antecedente alla novella di cui al D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162).

15. “Reciproca soccombenza” per nulla si configura viepiù alla luce dell’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. n. 89 del 2001, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte (per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore) non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (cfr. Cass. 16.7.2015, n. 14976).

16. “Altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” per nulla si prospettano alla stregua del condivisibile rilievo dei ricorrenti (cfr. ricorso, pag. 14) secondo cui nessuna indicazione in tal senso si rinviene nel corpo dell’impugnato decreto (cfr. Cass. (ord.) 14.7.2016, n. 14411).

17. In accoglimento e nei limiti dell’esperito motivo di ricorso il decreto dei 18.10/18.12.2018 della Corte d’Appello di Messina va cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Catania anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

18. In ogni caso – al di là del buon esito del ricorso – non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, 1 co. quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa – nei limiti dello spiegato motivo di ricorso – il decreto dei 18.10/18.12.2018 della Corte d’Appello di Messina e rinvia alla Corte d’Appello di Catania anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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