Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16326 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16326 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 7690-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
CASCIO GIOVANNI;

– intimato avverso la sentenza n. 11/11/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 21.1.2011, depositata il 31/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 28/06/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle entrate ricorre contro il sig. Giovanni Cascio per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riformando la decisione pescheria cessata nel 1999 - al rimborso, richiesto all'Ufficio nel 2006, del credito IVA esposto nella dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 1998. La ricorrente lamenta, col primo mezzo, la violazione articoli 30, secondo comma, e 38 bis DPR 633/72 e, col secondo mezzo, la violazione dell'articolo 21 D.Lgs. 546/92; in sostanza la difesa erariale censura la sentenza gravata per aver ritenuto che nel caso di cessazione dell'attività il diritto del contribuente al rimborso del credito IVA (non richiesto attraverso la presentazione del modello VR) non soggiaccia al termine decadenziale di cui all'articolo 21 D.Lgs. 546/92 , ma solo all' ordinario termine prescrizionale di dieci anni. Il ricorso dev'essere respinto, in quanto il persuasivo indirizzo espresso da questa Corte con la sentenza 9794/10 ("In tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche, - proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo.") - pur contrastato dalla difforme sentenza n. 18920/11 - è stato di recente riaffermato con la sentenza 23580/12, che richiama le sentenze 13920/11 e 14070/12 ed alla quale si ritiene di prestare adesione. Si propone il rigetto del ricorso.» Che il contribuente non si è costituito in questa sede; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto respinto; che non essendosi costituita la parte intimata, non vi è luogo a regolazione di spese. Ric. 2012 n. 07690 sez. MT - ud. 22-05-2013 -2- di primo grado, ha affermato il diritto del contribuente - già esercente di un'attività di P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

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