Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16326 del 04/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 04/08/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 04/08/2016), n.16326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.E., (C.F. (OMISSIS)) e Z.V. (C.F.

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. Carmelo Latino (C.F. (OMISSIS)) ed elett.te

dom.ti presso lo studio del medesimo in Roma, Via Gregorio VIII n.

242;

– ricorrenti –

contro

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA (C.F. e P.IVA (OMISSIS)), già

Banca popolare Italiana soc. coop. a r.l., in persona del Presidente

del Consiglio di Gestione e legale rappresentante e, per esso, del

suo procuratore speciale dott.ssa C.S., giusta procura

autenticata nelle firme dal Notaio (OMISSIS), rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.

Maurizio Di Benedetto ed elett.te dom.ta in Roma, Via del Clementino

n. 94, presso lo studio dell’avv. Antonello Pierro;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 445/09 della Corte d’appello di Palermo

depositata il 13 marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

febbraio 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per i ricorrenti l’avv. Carmelo LATINO;

udito per la controricorrente l’avv. MAJO, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Agrigento condannò i sig.ri G.E. e Z.V., agenti generali INA s.p.a., in solido con quest’ultima (divenuta Assicurazioni Generali s.p.a. nel corso del giudizio) e con il subagente sig. P.P., a risarcire i sig.ri T.F. e Pa.Ma.Te. del danno di Euro 19.625,90, pari all’importo degli assegni bancari da questi ultimi emessi in favore dell’INA in pagamento del premio di una polizza assicurativa e consegnati al subagente P., il quale li aveva invece incassati per sè essendo mancato il dovuto controllo da parte della società e degli agenti generali. Respinse invece la domanda proposta dagli agenti generali nei confronti della Banca Mercantile Italiana (poi incorporata nella Banca Popolare di Lodi), chiamata in garanzia per avere negoziato gli assegni in favore del P. nonostante fossero stati emessi all’ordine dell’INA con clausola di intrasferibilità.

La Corte l’appello di Palermo ha respinto il gravame degli agenti generali nei confronti della banca, osservando che la loro azione di rivalsa era stata esperita sull’assunto del mancato rispetto, da parte della convenuta, delle norme disciplinanti la circolazione degli assegni non trasferibili, ipotizzando una sorta di responsabilità erga omnes della banca negoziatrice: la cui responsabilità ha invece natura contrattuale e non si estende ai soggetti estranei al rapporto cartolare, quali nella specie erano i chiamanti in garanzia.

I sig.ri G. e Z. hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. Il Banco Popolare Società Cooperativa, già Banca Popolare di Lodi, ha resistito con controricorso illustrato anche con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 43 Legge assegni, degli artt. 1744 e 1903 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., si invoca il diritto degli agenti generali al risarcimento del danno derivante dalla illegittima negoziazione del titolo da parte della banca, in quanto parti del rapporto cartolare, essendo essi legittimati ad incassare i premi assicurativi.

1.1. – Il motivo è infondato perchè il rapporto cartolare ha carattere formale – deve cioè risultare dal titolo – ed intercorre tra l’emittente e il prenditore o giratario o portatore del medesimo. Gli agenti generali, invece, non avevano alcuna di tali vesti, certamente non conferita loro dal mero potere di incassare i premi assicurativi.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 43 Legge assegni, la responsabilità della banca negoziatrice viene invece fondata sulla qualità degli agenti generali di soggetti danneggiati per effetto della violazione dell’art. 43 Legge assegni da parte della banca stessa.

2.1. – Il motivo è infondato.

Il danno subito dai ricorrenti consisterebbe, per quanto è dato comprendere, nel risarcimento che sono stati costretti a pagare in favore degli emittenti degli assegni per non avere vigilato sul subagente (come accertato dai giudici di merito con statuizione passata in giudicato, non essendovi ricorso sul relativo capo della sentenza di appello).

Se così è, non giova ai ricorrenti il richiamo di Cass. Sez. Un. 14712/2007, che estende la responsabilità della banca negoziatrice, per violazione delle regole poste dall’art. 43 Legge assegni, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno.

Tra i soggetti indicati, invero, non può annoverarsi il responsabile dell’omessa vigilanza contro l’abusivo incasso dell’assegno, che è un concorrente nell’illecito commesso dalla banca nei confronti degli emittenti, piuttosto che un soggetto danneggiato dalla banca stessa (che potrà semmai convenire in giudizio con l’azione di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c., non con l’azione aquiliana).

3. – Con il terzo motivo di ricorso di censura l’omissione di pronuncia sulla richiesta di accertamento dell’illegittimità della condotta della banca.

3.1. – Il motivo è inammissibile, essendo la questione di cui trattasi assorbita dalla esclusione in diritto, da parte del giudice a quo, di una responsabilità della banca nei confronti dei ricorrenti.

4. – Il ricorso va in conclusione respinto con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA