Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16326 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4515/2011 proposto da:

V.A. ((OMISSIS)) rapp.to e difeso per procura speciale rep.

n. (OMISSIS) per atto del notaio P.C. del 25.1.2011, dagli

avv. Nicola Picardi, prof. Andrea Panzarola ed avv. Ilaria

Bonsignori D’Achille, elettivamente domiciliato presso lo studio del

primo in Roma alla v. Cirenaica n. 15;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. (CF (OMISSIS)) in persona del

legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al

controricorso dall’avv. Francesco De Palma, elettivamente

domiciliata in Roma alla v. Germanico n. 108 presso lo studio

dell’avv. Giovanna Sabastio;

– controricorrente –

e

FALLIMENTO della s.n.c. V.A. e FALLIMENTO di V.A.,

in persona del curatore dr.ssa O.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 122 del 2010 della Corte di Appello di Lecce

sezione distaccata di Taranto, depositata il 16 luglio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 17 maggio 2017 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza n. 122 del 16.7.2010 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame proposto da V.A. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda diretta ad ottenere la condanna del Monte dei Paschi di Siena al risarcimento dei danni riconducibili alla concessione di prestiti agrari alla società Famosa nonchè alla fideiussione da lui prestata in favore della medesima e all’origine di due decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti per il pagamento della somma di Lire 800 milioni, il che aveva determinato il logoramento dei rapporti con banche e fornitori, la revoca di fidi e finanziamenti sino al tracollo finanziario e al successivo fallimento;

osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che la legittimazione personale del fallito sussiste, a parte le azioni concernenti i diritti personali, solo per i diritti di natura patrimoniale per i quali sia riscontrabile un’inerzia dell’amministrazione fallimentare e non anche quando l’inerzia consegua ad una negativa valutazione circa la concreta convenienza della controversia; secondo la Corte, poi, il difetto di legittimazione del fallito è rilevabile d’ufficio allorchè quest’ultimo intenda tutelare personalmente e direttamente beni e rapporti già acquisiti in modo indefettibile al fallimento e gli organi fallimentari abbiano concretamente dimostrato di volersi interessare;

nel caso in esame, risultando il credito vantato dal Monte dei Paschi ammesso al passivo del fallimento, una volta formatosi sul punto il giudicato endofallimentare, resta escluso che il fallito possa promuovere un’azione diretta a contestare i profili sopra evidenziati, con conseguente rilevabilità d’ufficio della carenza di legittimazione atteso che gli organi fallimentari, nell’ammettere il credito, hanno tenuto un comportamento del tutto incompatibile con la posizione che il fallito avrebbe voluto assumere “ex se” senza averne la capacità;

avverso tale sentenza V.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha resistito mediante controricorso;

le due curatele fallimentari sono rimaste contumaci;

le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 43 e art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, essendo errato il principio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla rilevabilità d’ufficio del difetto di capacità

processuale del fallito;

con il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 43, 96, 97 e dell’art. 75 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, avendo desunto l’interesse degli organi fallimentari dal fatto che il credito della banca venne ammesso al passivo fallimentare, venendo al contrario nel caso in esame profili differenti che non consentono l’applicazione del principio richiamato dalla Corte;

con il terzo mezzo il ricorrente lamenta la violazione della L. Fall., artt. 43, 96 e 97, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, avendo in sostanza la Corte assegnato al giudizio di verificazione dello stato passivo l’idoneità a formare un giudicato extrafallimentare, finendo per opporre ad un soggetto terzo, ossia al fallito, gli effetti di accertamento del decreto di approvazione dello stato passivo, pronunciato esclusivamente nel contraddittorio tra creditore e curatore del fallimento; il primo motivo è infondato;

per un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto giova preliminarmente evidenziare che con l’atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, V.A. esponeva di aver sottoscritto, in nome proprio, con il Monte dei Paschi di Siena una fideiussione omnibus in favore della coop. Famosa a r.l. e che l’istituto di credito, nell’erogare a più riprese ingenti finanziamenti in favore di quest’ultima, aveva violato i principi di buona fede e correttezza che devono inderogabilmente conformare il comportamento delle parti nella fase di esecuzione del contratto, avendo l’istituto fatto affidamento esclusivamente sul patrimonio del fideiussore senza valutare preliminarmente la concreta capacità adempitiva del mutuatario; tale condotta aveva determinato per l’istante gravissimi danni, provocando la chiusura dei rapporti con le banche, con i fornitori e con i clienti, nonchè la revoca di un finanziamento, alla società V. Vini, da parte della Cassa del Mezzogiorno; con sentenza del 14 gennaio 1998 il tribunale di Taranto dichiarava, infine, il fallimento della V. Vini s.n.c. e di V.A. in proprio, danni dei quali quest’ultimo domandava il ristoro con l’atto introduttivo del presente giudizio;

il Tribunale di Taranto, con sentenza del 13.7.2004, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione processuale del fallito proposta dal solo istituto di credito, dichiarava inammissibile la domanda;

la Corte di Appello, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame osservando che, nonostante la curatela non avesse provveduto a costituirsi in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione del fallito, quest’ultimo era in ogni caso rilevabile d’ufficio, con ciò conformandosi al condivisibile orientamento, già espresso da questa Corte, secondo cui “in riferimento alle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento (L. Fall., ex art. 43), poichè, in ipotesi di sopravvenienza del fallimento della parte all’instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l’art. 299 c.p.c., comporta l’interruzione automatica del processo, rilevabile d’ufficio da parte del giudice, si deve ritenere che, allorquando una tale controversia venga instaurata da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d’ufficio dal giudice e non invece soltanto se venga eccepita dal curatore fallimentare nell’interesse dei creditori, atteso che in tal caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale che nel caso di cui all’art. 299 cit.” (Cass. n. 23435 del 2004), tanto più che la L. Fall., art. 43, comma 3, aggiunto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, prevede adesso esplicitamente che l’apertura del fallimento determini l’interruzione automatica del processo;

lo stesso principio è stato ribadito successivamente da Cass. n. 12483 del 2007, secondo cui “poichè, in ipotesi si sopravvenienza del fallimento della parte all’instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l’art. 299 c.p.c., dispone l’interruzione automatica del processo, rilevabile d’ufficio da parte del giudice, deve ritenersi che, analogamente, nell’ipotesi di controversia proposta da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d’ufficio dal giudice, atteso che in tale caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale rispetto al caso previsto dall’art. 299 cit.”;

del resto neppure può trovare applicazione nel caso in esame il principio, pure invocato dal ricorrente nella memoria difensiva, secondo cui “la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicchè, se il curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie” (cfr. Cass. n. 614 del 2016), trattandosi di un principio destinato ad operare nei casi di sopravvenienza del fallimento nel corso del giudizio e non in quelli nei quali l’iniziativa giudiziale sia stata, fin dall’origine, intrapresa da un soggetto già dichiarato fallito (com’è nel caso in esame); il difetto di legittimazione del fallito, dunque correttamente rilevato dalla Corte territoriale, discende poi dalla circostanza che la “causa petendi”, posta a fondamento della prospettazione introduttiva (nei termini più sopra esposti), sottende chiaramente l’esistenza di un rapporto patrimoniale, fatto valere dal ricorrente nei confronti dell’istituto di credito, già compiutamente in essere, nei suoi tratti essenziali, prima dell’apertura del fallimento, sicchè trova applicazione il disposto di cui alla L. Fall., art. 43, secondo il quale “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”, non venendo in rilievo nel caso di specie alcuno dei beni o diritti sottratti alla “vis attractiva” del fallimento ai sensi della L. Fall., successivo art. 46;

il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso;

le spese tra il ricorrente e l’istituto di credito seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, mentre non sono dovute nei riguardi del curatore fallimentare rimasto intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico del ricorrente liquidandole in Euro 3.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; nulla per le spese nei confronti dei fallimenti intimati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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