Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16325 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 30/07/2020), n.16325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16460 – 2019 R.G. proposto da:

G.R. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Francesco

Benedetto Marrocco ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza

della Balduina, n. 59, presso lo studio dell’avvocato Claudio

Marcone.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso l’ordinanza dei 22.10/16.11.2018 della Corte d’Appello di

Roma, avverso il decreto dei 23.10.2017/6.6.2018 della Corte

d’Appello di Roma;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ordinanza dei 22.10/16.11.2018 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto da G.R., disponeva farsi luogo alla correzione del proprio decreto – in materia di equa riparazione – datato 23.10.2017/6.6.2018 nella parte in cui risultava erroneamente determinato, tra l’altro, il quantum dell’equo indennizzo, disponeva non farsi luogo alla correzione del medesimo decreto nella parte in cui risultavano computate – in Euro 360,00 – le competenze di lite.

A tal ultimo riguardo la Corte di Roma esplicitava che mancava nel ricorso ogni riferimento allo scaglione tabellare.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso G.R.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

3. Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 1); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

5. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dell’art. 2233 c.c., comma 2.

Deduce che il riferimento allo scaglione tabellare è insito nel quantum dell’indennizzo liquidato; che dunque nella fattispecie lo scaglione di riferimento è quello compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. E’ sufficiente il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, che esclude l’impugnabilità dell’ordinanza di correzione anche di rigetto (cfr. Cass. (ord.) 27.2.2019, n. 5733, secondo cui, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, l’art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l’impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell’art. 177 c.p.c., comma 3, n. 3, a tenore del quale non sono modificabili nè revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo; pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza all’esito del procedimento regolato dall’art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poichè funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi; Cass. (ord.) 27.6.2013, n. 16205).

8. In verità con la memoria la ricorrente ha addotto che nel ricorso l’indicazione del provvedimento impugnato è stata oggetto di un “refuso materiale” (cfr. memoria, pag. 1); che ha inteso impugnare il decreto della Corte d’Appello di Roma in data 23.10.2017/6.6.2018 (cfr. memoria, pag. 2).

9. Nondimeno, pur in tal guisa, il ricorso è inammissibile, siccome tardivo.

10. Innegabilmente il decreto della Corte di Roma dei 23.10.2017/6.6.2018, per quel che qui rileva, ossia in ordine al quantum della liquidazione delle competenze del giudizio ex lege n. 89 del 2001, non è stato corretto con l’ordinanza dei 22.10/16.11.2018 della stessa corte d’appello.

Ne discende che il termine “lungo” semestrale per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Roma dei 23.10.2017/6.6.2018, limitatamente alla parte – liquidazione delle spese di lite – non corretta, non può che aver iniziato il suo decorso il 6.6.2018, di del deposito (il termine “lungo” è senz’altro semestrale, siccome il giudizio di equa riparazione è stato introdotto con ricorso in data 31.7.2012).

Cosicchè alla data – 13.5.2019 – di inoltro della notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione il termine “lungo” semestrale, a far data appunto dal 6.6.2018, era ampiamente decorso.

11. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità va pertanto assunta.

12. Il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 10, non è soggetto a contributo unificato. E parimenti non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. Il che rende inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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