Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16325 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32252-2019 proposto da:

K.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO n. 24, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO MIGLIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANILO LOMBARDI;

– ricorrente-

contro

PREFETTURA DI SIENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2034/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata 23/03/2021 dal Consigliere Relatore DOTI’.EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 13 agosto 2019, n. 2034, la Corte di appello di Firenze, in totale riforma della decisione di primo grado, ha accolto il corrispondente gravame della Prefettura di Siena ed ha respinto la opposizione di K.E. avverso il decreto di quella Prefettura del 5 luglio 2018, reiettivo della sua domanda di concessione della cittadinanza italiana L. n. 91 del 1992, ex art. 5.

1.1. Quella corte ha premesso che la decisione innanzi ad essa impugnata poggiava su due argomentazioni: i) “l’affermata illegittimità del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di (OMISSIS) il (OMISSIS), su istanza in data (OMISSIS), e notificato alla resistente in data (OMISSIS); e ciò in quanto emesso dopo la richiesta del trasferimento della pratica in (OMISSIS) fatta pervenire dalla richiedente il (OMISSIS) e notificato dopo che risultava presentata altra istanza di permesso di soggiorno in (OMISSIS) il (OMISSIS)”; ii) “la permanenza del regolare soggiorno in attesa del provvedimento sul rinnovo”, richiamandosi la previsione di cui all’art. 5 TUI, comma 9-bis.

1.1.1. Entrambi tali assunti, però, erano, a suo dire, errati. Il primo – logicamente preliminare, in quanto l’eventuale illegittimità del provvedimento della Questura di (OMISSIS) avrebbe privato di fondamento il suddetto decreto reiettivo della Prefettura di Siena perchè “il provvedimento di disapplicazione del diniego della Questura di (OMISSIS) è infondato, atteso che il tra ferimento di residenza nel corso degli accertamenti relativi al rinnovo chiesto in data (OMISSIS) non importa l’inefficacia degli accertamenti svolti e del conseguente provvedimento di diniego del (OMISSIS), emesso sulla base degli accertamenti svolti appunto durante la residenza della appellata in (OMISSIS), dai quali emergeva la non convivenza della appellata con il coniuge cittadino italiano”; il secondo, in ragione della ritenuta inapplicabilità, nella specie, dell’art. 5 TUI, comma 9-bis, dettato in materia di lavoro ed a tutela dei soggetti lavoratori, sicchè inutilizzabile in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari. A ciò doveva aggiungersi che “posta la legittimità del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, la irregolarità della residenza risulta asseverata” e che “la stessa direttiva del Ministero dell’Interno in data 5/8/2006 – prodotta dall’appellata – prevede, al punto 1, u.c., che, in caso di diniego del rinnovo, cessano gli effetti di efficacia temporanea dei diritti correlati al permesso in attesa di rinnovo”.

2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la K., affidandosi ad un motivo. La Prefettura di Siena è rimasta solo intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE.

1. Il formulato motivo è rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 572 del 1993, art. 1, comma 2, lett. A), della L. n. 91 del 1992, art. 5, art. 5 TUI, comma 9-bis, illogicità manifesta”. Muovendo dal duplice rilievo che la corte fiorentina (a) “ha ritenuto ostativo al requisito di cui al D.P.R. n. 572 del 1993, art. 1, comma 2, lett. A), il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari adottato dalla Questura di (OMISSIS) e notificato il (OMISSIS)” e che (b) “la circostanza secondo cui detto rifiuto sarebbe stato adottato solo successivamente al trasferimento – formalizzato con richiesta di trasferimento della pratica nel mese di gennaio 2018 – dell’odierna ricorrente a (OMISSIS), non importava l’inefficacia degli accertamenti svolti dalla Questura di (OMISSIS) e del conseguente divieto del (OMISSIS), dai quali emergeva la non convivenza”, la corrispondente doglianza ascrive alla corte distrettuale: i) “di avere omesso di indicare quali accertamenti sarebbero stati svolti dalla Questura di (OMISSIS), tali da indurre a ritenere insussistente il requisito della convivenza. Il rinnovo del permesso di soggiorno era stato richiesto dall’odierna ricorrente il (OMISSIS), e la Questura di (OMISSIS) non aveva adottato provvedimenti sino al (OMISSIS). Il provvedimento di diniego di rinnovo adottato dalla Questura di (OMISSIS), tuttavia, veniva motivato anche dal tra ferimento dell’odierna ricorrente a (OMISSIS). Nel frattempo la predetta si era trasferita, agli inizi del 2018, a (OMISSIS) insieme alla propria famiglia, composta dal coniuge e dai due figli minori. La Questura di (OMISSIS) aveva poi provveduto in data (OMISSIS) al rilascio del permesso di soggiorno, a dimostrazione della sussistenza del requisito della convivenza con il coniuge (cittadino italiano naturalizzato, in precedenza cittadino albanese e sposato da lungo tempo con l’odierna ricorrente)”; ii) di avere erroneamente ritenuto inutilizzabile, nella specie, l’art. 5, comma 9-bis, del TUI, asseritamente dettato in materia di lavoro ed a tutela dei soggetti lavoratori. Al contrario, detta normativa doveva considerarsi applicabile ai rinnovi di tutte le tipologie dei permessi di soggiorno, altrimenti l’odierna ricorrente avrebbe soggiornato in Italia come clandestina dal (OMISSIS), epoca di richiesta di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, sino al rifiuto adottato nel 2018, come documentato dal decreto di rifiuto in questione; iii) di non avere tenuto conto che l’odierna ricorrente aveva ottenuto dalla Questura di (OMISSIS) il rilascio del nuovo permesso di soggiorno in data (OMISSIS), a dimostrazione della legittimità della propria condizione, circostanza non contestata e documentata dal permesso di soggiorno medesimo, diversamente da quanto affermato dall’impugnata sentenza secondo cui la nuova domanda non risultava avere avuto esito; iv) di non aver valutato che, nel caso in esame, i termini di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 5, erano dimezzati, essendo la ricorrente madre di due minori cittadini italiani.

2. La descritta censura si rivela fondata nei sensi di cui appresso.

2.1. E’ utile premettere che la K., coniugata con il cittadino italiano K.T., madre di K.F. e K.L., anch’essi cittadini italiani, e residente in Italia da circa dieci anni, aveva chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi della L. n. 91 del 1992, art. 5. La Prefettura di Siena, però, aveva respinto tale istanza considerando la K. non regolarmente soggiornante sul territorio nazionale a seguito di un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari adottato dalla Questura di (OMISSIS) ed a lei notificato solo il (OMISSIS), benchè l’odierna ricorrente, fin dal (OMISSIS), avesse formalmente domandato il trasferimento della sua pratica di soggiorno a (OMISSIS), ove, nelle more (la sua richiesta alla Questura bolognese risaliva al maggio 2015) aveva trasferito la propria residenza unitamente al coniuge. Dalla sentenza oggi impugnata, poi, emerge chiaramente (cfr. pag. 2) che il rifiuto del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno era stato dovuto all’accertata assenza di convivenza della K. con il coniuge.

2.2. Deve osservarsi, altresì, che la L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 5, nel testo novellato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando dopo il matrimonio risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dal matrimonio, se residente all’estero. In ogni caso, al momento dell’emissione del decreto del Ministero dell’Interno, non deve essere intervenuto annullamento del matrimonio, divorzio, ovvero separazione personale. La medesima norma sancisce, pure, al comma 2, che i termini predetti sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Inoltre, giusta il D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 1, comma 2, lett. a), (Regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica.

2.3. E’ unanime, poi, l’orientamento per cui, nella ricorrenza dei presupposti suddetti (celebrazione del matrimonio, decorso del termine minimo previsto, mancanza di eventi che elidono il vincolo coniugale, ovvero lo affievoliscono), il ricorrente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. Il Ministero, per il tramite del prefetto, potrà respingere la richiesta ove risultino le fattispecie preclusive contemplate dalla L. n. 91 del 1992, art. 6 (condanne per determinati reati, specificamente individuati, piuttosto che per la gravità della pena inflitta, ovvero sussistenza di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica). Solo in presenza di ragioni di sicurezza nazionale, invece, il diniego della cittadinanza presuppone una valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione, sicchè, in quest’ultima ipotesi, il privato è titolare non già di un diritto soggettivo, bensì di un interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo, a fronte di un provvedimento illegittimo (Dott. Cass., SU, n. 1000 del 1995; Cass., SU, n. 7441 del 1993; Cons. Stato, 22 marzo 2007, n. 1355).

2.4. Fermo quanto precede, nella specie, dunque, la concessione della cittadinanza italiana in favore della K. (il cui avvenuto matrimonio con il cittadino italiano K.T., valido e tuttora in atto, costituisce circostanza rimasta assolutamente incontroversa) postulava il suo “risiedere legalmente” in Italia nel riportato intervallo temporale sancito dalla L. n. 91 del 1992, art. 5.

2.4.1. La corte distrettuale – premettendo che l’eventuale illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del premesso di soggiorno adottato dalla Questura di (OMISSIS) avrebbe privato di fondamento il decreto della Prefettura di Siena reiettivo della concessione della cittadinanza in favore della K. – ha escluso la sussistenza di questo requisito innanzitutto ritenendo legittimo il diniego opposto dall’indicata questura, solo in data (OMISSIS), alla richiesta di rinnovo del permesso (il soggiorno per motivi familiari dall’odierna ricorrente ivi formulata nel maggio 2015. Secondo quella corte, il trasferimento di residenza della K. a (OMISSIS), avvenuto nel corso degli accertamenti relativi alla suddetta richiesta, “non importa l’inefficacia degli accertamenti svolti e del conseguente provvedimento di diniego del (OMISSIS)1, emesso sulla base degli accertamenti svolti appunto durante la residenza della appellata in (OMISSIS), dai quali emergeva la non convivena della appellata con il coniuge cittadino italiano”.

2.4.2. Questa conclusione, però, non merita condivisione, e ciò a prescindere dal fatto che, come pure lamentato dalla K., il giudice a quo, malgrado il menzionato trasferimento, aveva “omesso di indicare quali accertamenti sarebbero stati svolti dalla Questura di (OMISSIS), tali da indurre a ritenere insussistente il requisito della convivenza”.

2.4.3. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, ad eccezione dell’ipotesi (qui nemmeno dedotta) di matrimoni che siano accertati come fittizi, la mancanza di convivenza tra il cittadino extracomunitario ed il coniuge, di cittadinanza italiana, non rappresenta motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, attuativo della Dir.n. 2004/38/CE (cfr. Cass. n. 10905 del 2019; Cass. n. 5303 del 2014; Cass. n. 12745 del 2013).

2.4.4. Ne consegue, quindi, che quella valutazione di legittimità del provvedimento della questura bolognese, posta dalla corte fiorentina (che ha considerato “infondata” la sua disapplicazione) a fondamento dell’accoglimento dell’impugnazione della contraria decisione di prime cure innanzi ad essa promossa dalla Prefettura di Siena, non è coerente con il principio testè riportato, sicchè può considerarsi assorbito l’ulteriore profilo della doglianza di cui al motivo in esame (riguardante l’asserita erroneità della ritenuta inutilizzabilità, nella specie, dell’art. 5 TUI, comma 9-bis).

2.5. L’odierno ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, affinchè accerti la sussistenza, o meno, nell’attuale situazione della K., dei requisiti di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 5. Al giudice di rinvio è rimessa pure la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, affinchè quest’ultima accerti la sussistenza, o meno, nell’attuale situazione della K., dei requisiti di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 5, nonchè per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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