Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16325 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 04/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17387-2010 proposto da:

MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A., (p.i. (OMISSIS)), MOBIL DICK S.R.L. (p.i.

(OMISSIS)), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA C. MORIN 45, presso

l’avvocato ALESSANDRA PIANA, rappresentate e difese dall’avvocato

GAETANO TROIANI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), già SEZIONE

AUTONOMA PER CREDITO INDUSTRIALE istituita presso la BANCA NAZIONALE

DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata da S.G.C. S.R.L. – SOCIETA’ GESTIONE CREDITI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI 22/A, presso l’avvocato ANTONIO

NUZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

ALBERTO GIOVANARDI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

F.E.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il

16/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che le società Magazzini Gabrielli s.p.a. e Mobil Dick s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione contro il decreto in data 16-4-2010 del tribunale di Ascoli Piceno;

– che si è costituita l’intimata Banca nazionale del lavoro s.p.a.;

– che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente notificato e che l’intimata ha aderito alla rinuncia;

– che dunque non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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