Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16325 del 04/08/2016
Cassazione civile sez. I, 04/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16325
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17387-2010 proposto da:
MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A., (p.i. (OMISSIS)), MOBIL DICK S.R.L. (p.i.
(OMISSIS)), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA C. MORIN 45, presso
l’avvocato ALESSANDRA PIANA, rappresentate e difese dall’avvocato
GAETANO TROIANI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), già SEZIONE
AUTONOMA PER CREDITO INDUSTRIALE istituita presso la BANCA NAZIONALE
DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata da S.G.C. S.R.L. – SOCIETA’ GESTIONE CREDITI, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI 22/A, presso l’avvocato ANTONIO
NUZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
ALBERTO GIOVANARDI, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
F.E.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il
16/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che le società Magazzini Gabrielli s.p.a. e Mobil Dick s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione contro il decreto in data 16-4-2010 del tribunale di Ascoli Piceno;
– che si è costituita l’intimata Banca nazionale del lavoro s.p.a.;
– che le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente notificato e che l’intimata ha aderito alla rinuncia;
– che dunque non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016