Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16325 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14628/2011 proposto da:

TARAS s.r.l. in liquidazione (C.F. (OMISSIS)) in persona del

liquidatore p.t. Dr. M.M., rapp.ta e difesa per procura

a margine del ricorso dall’avv. Patrizia Del Nostro, presso il quale

elettivamente domicilia in Roma al viale Giulio Cesare n. 71;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) soc. consortile a r.l., in persona del

curatore p.t. avv. S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1497 del 2010 della Corte di Appello di Roma

depositata il 12 aprile 2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 17 maggio 2017 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza n. 1497 del 12.4.2010 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla Taras s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza con la quale, nell’agosto del 2004, il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione allo stato passivo per la mancata ammissione, in via chirografaria, al passivo del fallimento della (OMISSIS), del credito vantato per Euro 2.291.415,96;

quanto alla parte del credito traente origine da finanziamenti concessi alla società poi fallita, la Corte territoriale evidenziava da un lato che le somme erano state erogate dalla Taras, socia di maggioranza della fallita, in palese conflitto di interessi, al di fuori del necessario deliberato assembleare e senza l’indicazione della causale dei movimenti bancari e dall’altro, in ogni caso, che la certificazione delle date delle operazioni, da parte degli istituti bancari, erano prive di data certa ex art. 2704 c.c.;

quanto al credito traente origine dall’accollo di un debito della fallita nei confronti della subappaltatrice Bor.Min., la Corte rilevava che la scrittura privata posta a fondamento della pretesa era priva di data certa e che la richiesta di prova testimoniale articolata dall’appellante era stata

giustamente disattesa dal primo giudice con ampia motivazione; avverso tale sentenza la Taras s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 9 mezzi;

la curatela fallimentare non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza ex art. 360, nn. 3 e 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in combinato disposto con l’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per assoluta inidoneità della motivazione, esposta dalla Corte territoriale, ad esprimere la ratio decidendi, venendo in rilievo una motivazione estremamente succinta e sostanzialmente inintellegibile sì da rendere eccessivamente oneroso il compito della difesa di individuare eventuali errori giuridici e proporre motivatamente l’impugnazione;

con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte trascurato di rilevare che ben possono i finanziamenti dei soci integrare un credito al rimborso, senza che ciò possa concretizzare alcun conflitto di interessi, e che, mancando una diversa imputazione espressa, il versamento operato dal socio costituisce senza dubbio un finanziamento rimborsabile e non un finanziamento in conto capitale;

con il terzo motivo viene dedotta l’omessa e insufficiente motivazione circa l’eccezione di violazione dell’art. 112 c.p.c., sollevata nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di prime cure, come già evidenziato con l’atto di appello, rilevato d’ufficio la mancanza di data certa ex art. 2704 c.p.c., ed avendo la Corte territoriale ritenuto pacifico che il tribunale, nell’ambito dei suoi poteri officiosi, ben potesse rilevare l’inopponibilità dei documenti prodotti alla curatela fallimentare;

per quanto concerne poi, più specificamente, la questione del credito derivante dal finanziamento, con il quarto mezzo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2967 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo la Corte omesso di valutare la relazione del consulente del fallimento nella quale erano riportati dettagliatamente tutti i finanziamenti operati dalla Taras e risultanti dalle scritture annotate nel libro giornale della fallita, circostanza idonea a conferire piena certezza alla data dei finanziamenti stessi, tanto è vero che sulla base delle stesse scritture contabili il fallimento ha intrapreso un’azione revocatoria proprio nei confronti della Taras; attraverso il quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., atteso che la prova della data certa era stata in realtà fornita dalla Taras attraverso assegni e ricevute bancarie, ossia mediante atti rientranti nella previsione di cui all’art. 2704 c.c., comma 2; quanto, invece, alla questione concernente l’accollo del debito della (OMISSIS) verso la Bor.Min., con il sesto motivo la Taras lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., avendo la Corte trascurato alcune circostanze idonee a stabilire in modo inequivocabile l’anteriorità della scrittura privata al fallimento (tali essendo il riferimento alla scrittura contenuto nell’ordinanza emessa dal tribunale di Roma del 7.2.2001 ed il fatto che nell’indicata scrittura la (OMISSIS) venne indicata come società ancora “in bonis”), senza contare, poi, che la curatela fallimentare aveva eccepito la carenza della data certa, per la prima volta, solo nella comparsa di costituzione in appello. Sotto altro profilo, sempre attraverso il sesto mezzo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2697 c.c., avendo la Corte territoriale incentrato il proprio esame solo sulla scrittura del 5.2.2001 (ritenendola priva di data certa), omettendo nel contempo di valutare tutta una serie di atti, aventi data certa, dal cui contenuto poteva inequivocamente ricavarsi l’esistenza dell’impegno assunto dalla Taras ad assumere il debito che la (OMISSIS) aveva nei confronti della Bor.Min.; particolare rilievo assumerebbe, in tal senso, una scrittura, pure risalente al 5.2.2001, attestante l’impegno assunto dalla Taras di pagare la somma di Lire 1.960.000.000 dovuta dalla (OMISSIS) alla Immobiliare Limit, cessionaria dei titoli in scadenza rilasciati in precedenza dalla (OMISSIS) alla Bor.Min., garantendo l’adempimento dell’obbligazione tramite la promessa di vendere un fabbricato sito in (OMISSIS) in cambio della restituzione da parte della Limit dei titoli rilasciati dalla (OMISSIS) alla Bor.Min. e da quest’ultima ceduti alla stessa Limit);

con il settimo motivo la ricorrente sostiene l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale omesso di motivare sul perchè il finanziamento operato dalla Taras sarebbe stato eseguito in palese conflitto di interessi, recependo acriticamente l’eccezione in tal senso svolta dalla curatela fallimentare;

con l’ottavo motivo viene prospettata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, risultando del tutto immotivata la condivisione dell’assunto sostenuto dal giudice di prime cure in relazione alle istanze istruttorie avanzate dalla Taras, ritenute inammissibili “in difetto di una specifica indicazione di ragioni giustificative impugnatorie ai fini dell’invocata ammissione in grado di appello”;

con l’ultimo mezzo la ricorrente si duole della nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la Corte omesso di pronunciare sulla domanda di indebito arricchimento formulata dalla Taras nella memoria ex art. 183 c.p.c.: poichè infatti anche dalle scritture contabili del fallimento risulta l’esistenza del finanziamento soci oggetto dell’istanza di ammissione al passivo, la (OMISSIS) sarebbe in ogni caso tenuta alla restituzione della somma ai sensi dell’art. 2041 c.c.;

il primo motivo, con il quale la ricorrente si duole dell’assoluta assenza della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, è infondato: è vero infatti, come sostiene il ricorrente, che in linea generale la motivazione della sentenza deve considerarsi assente non solo quando sia stata assolutamente omessa o quando il testo di essa, scritto (come nella specie) a mano, sia assolutamente indecifrabile, ma anche quando la sua scarsa leggibilità renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono, in tal modo, attribuire alla sentenza contenuti diversi; ma è anche vero che nel caso in esame il “documento motivazione” si presta ad essere univocamente apprezzato dando piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Del resto la stessa ricorrente dimostra di averne pienamente compreso il significato, svolgendo in modo compiuto le proprie difese e censurando in modo specifico ed articolato i singoli percorsi motivazionali esposti dal giudice del merito;

il terzo motivo, il cui esame ha precedenza logica rispetto agli altri venendo in rilievo l’aspetto contrale della ratio decidendi sottesa all’intera sentenza impugnata – attiene alla circostanza che il giudice di prime cure avrebbe illegittimamente rilevato d’ufficio la carenza della data certa ex art. 2704 c.c.., errore nel quale sarebbe per altro incorsa anche la Corte territoriale;

il motivo è infondato;

come statuito dalle S.U. con sentenza n. 4213 del 2013, “la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice” pur con la precisazione che “la rilevazione d’ufficio dell’eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all’effettuazione di detto adempimento”;

nel caso in esame, dunque, nel quale la ricorrente lamenta puramente e semplicemente l’avvenuto rilievo officioso, il principio enunciato dalle S.U. trova piena applicazione, tanto più che la rilevazione d’ufficio, essendo avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, aveva costituito specifico motivo di gravame innanzi alla Corte territoriale che, condividendo l’assunto del primo giudice, aveva ribadito l’assenza di data certa dei documenti attestativi del credito;

il secondo ed il settimo motivo insistono sulla circostanza che -da un lato – la mera operazione di finanziamento operata dal socio costituirebbe di per sè un fatto idoneo a far sorgere l’obbligo di rimborso e – dall’altro – che la Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali tale operazione fosse stata compiuta in palese conflitto di interessi;

tali motivi sono tuttavia assorbiti dalla rilevata infondatezza del terzo, atteso che mirano a smentire solo una delle due concomitanti ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a disattendere la ragione di credito vantata, restando invariata l’altra ratio decidendi costituita dall’assenza di data certa dell’operazione;

con il quarto ed il quinto motivo, sempre a proposito del credito nascente dal finanziamento, la ricorrente si duole della mancata considerazione di alcune circostanze che deporrebbero nel senso di conferire ai finanziamenti in oggetto la certezza della data (quali l’annotazione nelle scritture contabili, la relazione tecnica svolta dal Dr. S. nella qualità di consulente del fallimento, gli assegni e le ricevute della Bnl che attesterebbero la data certa dei finanziamenti);

tuttavia, esaminando il contenuto della sentenza impugnata, emerge con evidenza che si tratta di circostanze per nulla trascurate dalla Corte territoriale che – anzi – ha puntualmente rilevato in proposito che “le certificazioni delle date delle operazioni, da parte degli istituti bancari, non sono dirimenti per provare la certezza e le esigibilità dei crediti dedotti, anche per la irregolare tenuta della contabilità della società poi fallita”, facendo d’altronde esplicito riferimento proprio alle risultanze della consulenza tecnica espletata dal fallimento;

da un lato, dunque, non è dato riscontrare alcun vizio derivante dall’asserita omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia; dall’altro nemmeno il ricorrente, sotto il profilo della violazione degli artt. 2907 e 2697, fornisce elementi idonei a contrastare il convincimento del giudice del merito circa l’inidoneità sostanziale dei documenti richiamati a dimostrare la data certa delle operazioni (il ricorrente, cioè, avrebbe dovuto specificare da quali elementi degli assegni e delle certificazioni poteva evincersi l’elemento della certezza della data, venendo in rilievo documenti che di per sè non ne sono necessariamente muniti);

con il sesto motivo, concernente il credito derivante dall’accollo del debito, la ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e dell’omessa motivazione, il mancato esame da parte della Corte di alcuni fatti idonei a stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento (ex art. 2704 c.c.);

il motivo è infondato;

la ricorrente, infatti, pur sostenendo che il tribunale, nell’operare la verifica della certezza della data, avrebbe dovuto esaminare la rilevanza di tali fatti (prevalentemente attestati da documenti), non ha nel contempo dimostrato di aver prospettato al giudice di appello la rilevanza di tali documenti, operandone invece il richiamo per la prima volta solo in questa sede;

è pur vero che il rilievo dell’assenza di data certa è avvenuto per via officiosa, ma è anche vero che tale rilievo risale al giudizio dì primo grado (e la rilevazione officiosa è stata oggetto, come pure avverte il ricorrente, di apposito motivo di gravame) e dunque i documenti che si assumono trascurati avrebbero dovuto essere valorizzati proprio innanzi alla Corte territoriale. In altri termini, dolendosi il ricorrente della mancata considerazione di fatti idonei a stabilire la certezza della data di un documento, aveva l’onere di evidenziare la rilevanza di quei fatti innanzi al giudice del gravame, onde censurare la correttezza del rilievo officioso operato dal primo giudice, risolvendosi il contrario comportamento nella prospettazione di una circostanza rilevante, per la prima volta, innanzi al giudice di legittimità;

con l’ottavo motivo il ricorrente si duole dell’insufficienza e contraddittorietà della motivazione addotta dalla Corte di Appello in merito alle istanze istruttorie avanzate;

sul punto giova evidenziare che la Corte ha ritenuto di condividere “in toto” l’ordinanza con la quale il giudice istruttore ebbe a motivare ampiamente il rigetto della prova testimoniale articolata dalla Taras, rilevando la mancata indicazione di specifiche ragioni giustificative “impugnatorie” ai fini dell’invocata ammissione in grado di appello;

il motivo è infondato;

esaminando attentamente il motivo, infatti, emerge come il ricorrente abbia voluto sottolineare soprattutto la contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, la quale dapprima avrebbe disatteso le istanze istruttorie e poi (in modo asseritamente contraddittorio) ne avrebbe evidenziato la fondamentale rilevanza (cfr. pag. 31 del ricorso per cassazione);

in realtà se da un lato va osservato che tale contraddizione è del tutto insussistente (avendo la Corte inizialmente condiviso le ragioni di rigetto esposte dal primo giudice e poi, conseguentemente, affermato l’inammissibilità della prova), va in ogni caso rilevato che, avendo il giudice di appello condiviso le ampie argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, sarebbe stato onere del ricorrente, che deduce il difetto di motivazione, ritrascrivere il contenuto dell’ordinanza istruttoria censurandone le specifiche argomentazioni (poi riprese “per relationem” dal giudice di appello);

la nona censura è infondata;

il mancato accoglimento della domanda subordinata di arricchimento doveva essere oggetto di specifico motivo d’appello, non essendo sufficiente il mero richiamo che la ricorrente sostiene di avere svolto nella comparsa conclusionale (Cass. n. 14457 del 2006);

il ricorso è pertanto infondato; nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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