Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16324 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 30/07/2020), n.16324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16112 – 2019 R.G. proposto da:

C.M. s.r.l. – p. i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via degli Scialoja, n. 18, presso lo studio dell’avvocato Ilaria

Brunelli che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Marco

Antonio Aleo la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. (già “Enel Servizio Elettrico”

s.p.a.) – p. i.v.a. (OMISSIS) – in persona dell’avvocato Rosanna

Fallica, suo procuratore giusta procura per notar A. di Roma

del (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù di procura speciale

in calce al controricorso dall’avvocato Adele Pipitone ed

elettivamente domiciliato in Roma, al piazzale Clodio, n. 14, presso

lo studio dell’avvocato Andrea Graziani.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2235/2018 della Corte d’Appello di Palermo;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 28.9.2011 la ” C.M.” s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Marsala l'”Enel Servizio Elettrico” s.p.a..

Esponeva che il proprio indirizzo, ove eseguire l’inoltro delle fatture relative al consumo di energia elettrica, era stato erroneamente trascritto dalla società convenuta; che per tale motivo due fatture erano rimaste insolute; che aveva comunque provveduto all’immediato pagamento; che ciò nondimeno la convenuta aveva interrotto la fornitura di energia presso il cantiere di pertinenza di essa attrice, in Marsala, alla contrada (OMISSIS).

Esponeva altresì che era stata costretta a sospendere ogni attività in corso presso il cantiere e ad adoperarsi per ottenere un nuovo allaccio, cui la controparte aveva provveduto solo a distanza di numerosi giorni.

Chiedeva che la s.p.a. convenuta fosse condannata a risarcirle il danno.

2. L'”Enel Servizio Elettrico” s.p.a. si costituiva. Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

3. Con sentenza n. 698/2013 l’adito tribunale rigettava la domanda e condannava l’attrice alle spese di lite.

4. Proponeva appello la ” C.M.” s.r.l. Resisteva l'”Enel Servizio Elettrico” s.p.a..

5. Con sentenza n. 2235/2018 la Corte d’Appello di Palermo accoglieva parzialmente il gravame e condannava l’appellata a pagare all’appellante la somma di Euro 261,84, oltre interessi legali dal 28.9.2011 al soddisfo; compensava integralmente le spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che non sussistevano i presupposti per la risoluzione del contratto – alla quale l'”Enel Servizio Elettrico” aveva proceduto – a fronte di un mero ritardo nel pagamento, scusabile alla stregua dell’errore commesso dall’appellata nell’inoltro delle fatture; che era stata piuttosto l’appellata a rendersi inadempiente.

Evidenziava quindi che l’appellante aveva senz’altro diritto alla restituzione, a titolo risarcitorio, dell’importo di Euro 261,84, corrisposto a controparte per il nuovo allaccio della fornitura; che tuttavia l’appellante non aveva dato prova di ulteriori pregiudizi correlati alla sospensione della fornitura.

Evidenziava segnatamente che generiche e contraddittorie erano risultate le dichiarazioni rese dai testi escussi con riguardo al mancato impiego delle maestranze presso altri cantieri della ” C.M.”.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” C.M.” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il “Servizio Elettrico Nazionale” s.p.a. (già “Enel Servizio Elettrico” s.p.a.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese.

7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c., comma 1 e dell’art. 116 c.p.c., comma 1; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che ha errato la corte di merito a reputare generiche e contraddittorie le dichiarazioni rese dai testi P.G. e P.L..

9. Il motivo di ricorso è inammissibile.

10. Si premette che il motivo di ricorso si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero con l’esperito mezzo la ” C.M.” s.r.l. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la Corte di Palermo ha atteso ai fini del riscontro dei pretesi ulteriori danni. Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

In tal guisa gli asseriti vizi motivazionali sono da vagliare, oltre che nel solco della (novella) formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

11. In quest’ottica si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

Con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha – siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, id est le ragioni per le quali non vi fosse margine per il riconoscimento dei pretesi ulteriori danni correlati alla sospensione della fornitura di energia elettrica.

In particolare la corte palermitana ha specificato che non era stata acquisita la prova che la manodopera alle dipendenze della società appellante fosse rimasta inattiva per circa un mese a causa della mancata erogazione dell’energia presso il cantiere in Marsala, alla contrada (OMISSIS).

Per altro verso, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, per quel che in questa sede rileva, la res litigiosa, ovvero la sussistenza dei pretesi ulteriori danni.

12. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte siciliana risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, assolutamente congruo ed esaustivo.

13. All’uopo si tenga conto dei seguenti ulteriori rilievi.

14. In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

15. In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

16. La ricorrente in fondo si duole per l’asserita erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali (i testi hanno, “univocamente e senza esitazione o ambiguità alcuna, dichiarato che, a causa della mancanza di erogazione di energia elettrica, non ebbero la possibilità di svolgere utilmente le proprie attività lavorative, nè presso il cantiere di (OMISSIS) nè presso altri”: così ricorso, pag. 6).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

17. In conclusione il motivo di ricorso è inammissibile perchè propriamente fuoriesce dalla “griglia” delle ragioni di censura che a norma del novello disposto dell’art. 360 c.p.c. fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.

18. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare alla s.p.a. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, ” C.M.” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, “Servizio Elettrico Nazionale” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA