Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16324 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16324 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 28/06/2013

ORDINANZA
sul ricorso 4759-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CARROZZERIA 2000 SNC DI STRAGLIOTTO PATRIZIO &
SPERONI IVAN;
– intimata avverso la sentenza n. 221/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 17.11.2010, depositata il 30/12/2010;

(-4

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Carrozzeria 2000 snc di Stragliotto Patrizio e Speroni Ivan per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che - investita dell'impugnativa di un avviso di accertamento con il quale si rideterminavano i redditi, il valore della produzione ed il volume di affari della società per l'anno 2000, con conseguente riliquidazione dell'IVA e dell'IRAP e applicazione delle connesse sanzioni - aveva declinato la propria competenza territoriale a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, a propria volta investita delle impugnative sugli avvisi di accertamento IRPEF emessi nei confronti dei soci in base al medesimo accertamento. La difesa erariale censura la sentenza gravata con due motivi, denunciando, col primo motivo, la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società verificata, litisconsorti necessari; col secondo motivo, il vizio di motivazione. Il primo motivo è fondato e, in accoglimento del medesimo, va dichiarata la nullità del giudizio di merito. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR) - la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario; dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali); cosicché in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari. Nella specie il giudizio si è svolto nel contraddittorio della sola società Carrozzeria 2000 snc di Stragliotto Patrizio e Speroni Ivan e, pertanto, va dichiarato nullo. Ric. 2012 n. 04759 sez. MT - ud. 22-05-2013 -2- rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di nullità dell'intero giudizio e la rimessione della causa in primo grado.>>

che la parte intimata non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.

condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, deve dichiararsi d’ufficio
la nullità dell’intero giudizio, cassarsi la sentenza gravata e rinviare la causa
in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano;
che appare equo compensare le spese del giudizio dichiarato nullo.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza gravata, dichiara la nullità del giudizio di merito e
rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
Compensa interamente le spese, anche per le fasi di merito.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,

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