Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16324 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 04/08/2016, (ud. 30/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20293-2010 proposto da:

GRUPPO 3 S.A.S. DI A.E. & C. S.A.S. (P.I.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso

l’avvocato DOMENICO MARTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

VINCENZO DESIDERIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO S.R.L. CALENDAR IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

rag. L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ASIAGO 8, presso l’avvocato MICHELE AURELI, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLETTA BOCCANERA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

11/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

– che con ricorso in data 10 dicembre 2008 la società Gruppo 3 s.a.s. di A.E. & c. svolgeva domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento CALENDAR s.r.l. del credito vantato in complessivi Euro 447.958,07, a titolo di provvvigioni maturate ed indennità a vario titolo da cessazione del rapporto di agenzia, ex art. 1751 c.c.;

– che il giudice delegato ammetteva in via chirografaria la sola somma di Euro 3463,75; escluso il maggior credito, risultato in parte pagato ed in parte collegato ad indennità non dovute;

– che, proposta tempestiva opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98, il tribunale di Bologna, con decreto 9 giugno 2010, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale della curatela, dichiarava inammissibile l’opposizione, per carenza di valida procura alla lite nella fase di insinuazione tardiva del credito, dal momento che essa risultava rilasciata in favore di avvocato diverso da quello che l’aveva autenticata ed aveva redatto poi l’atto di opposizione;

– che avverso il decreto comunicato il 1 luglio 2010, la società Gruppo 3 s.a.s. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi e notificato il 29 luglio 2010;

– che resisteva con controricorso il fallimento Calendar s.r.l.;

– che prima dell’udienza di discussione la Gruppo 3 di A.E. & c. s.a.s. depositava atto di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione della parte contro ricorrente.

PQM

Dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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