Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16324 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17313/2011 proposto da:

T.F. (C.F. (OMISSIS)) e B.L. (C.F. (OMISSIS)) in

proprio e quali soci e legali rappresentanti della (OMISSIS) s.n.c.

(C.F. (OMISSIS)), rapp.ti e difesi per procura a margine del

ricorso, anche disgiuntamente, dall’avv. Maurizio Bellucci e

dall’avv. Michele Casali, elettivamente domiciliati presso lo studio

del primo in Roma al viale Giulio Cesare n. 71;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO della società (OMISSIS) s.n.c., in persona del curatore

Dr. Bo.Ra.;

– intimato –

e

S.M. e B.F.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 459 del 2011 della Corte di Appello di Ancona

depositata il 21 maggio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 17 maggio 2017 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza n. 459 del 21.5.2011 la Corte di Appello di Ancona rigettava il reclamo proposto da T.F. e B.L. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ancona ne aveva dichiarato il fallimento nella qualità di soci illimitatamente responsabili della s.n.c. (OMISSIS);

la Corte territoriale, dopo aver evidenziato che il thema decidendum era costituito dalla verifica dei presupposti di cui alla L. Fall., art. 1, precisava che nel periodo relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 non risultava dimostrato che la società debitrice avesse avuto un attivo patrimoniale di ammontare non superiore al tetto fissato dal menzionato art. 1, in considerazione del fatto che la fallenda non aveva provveduto a depositare i bilanci relativi agli esercizi summenzionati rendendo perciò impossibile la verifica delle poste contabili e delle variazioni intervenute nell’ambito delle singole voci; precisava, inoltre, che la valutazione delle immobilizzazioni materiali dovesse farsi con riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 2426 c.c., nn. 1 e 2 e secondo i dati esposti nel bilancio di esercizio, ossia nel principale documento rappresentativo della situazione patrimoniale e finanziaria della società, non suscettibili di ulteriori accertamenti e rettifiche nella verifica dei criteri dimensionali di fallibilità; avverso tale sentenza T.F. e B.L. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo;

la curatela fallimentare, S.M. e B.F. sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 1, in relazione agli artt. 2214 e 2424 c.c., avendo prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ignorata dalla Corte territoriale, precisando da un lato che, venendo in rilievo una s.n.c., non vi era l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio e dall’altro che dalla documentazione prodotta emergeva chiaramente che nell’ultimo triennio i ricavi lordi non avevano mai raggiunto la soglia indicata dalla L. Fall., art. 1;

evidenziavano, inoltre, che anche in materia di verifica dei presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità trovano applicazione i principi contabili di cui è espressione l’art. 2424 c.c., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera, al pari di ogni altra immobilizzazione materiale, il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 2426 c.c., non dovendosi invece considerare il criterio del valore di mercato al momento del giudizio;

il ricorso è inammissibile;

la Corte territoriale ha, infatti, posto a fondamento del proprio percorso decisionale la circostanza che, a causa del mancato deposito dei bilanci di esercizio, i ricorrenti non avevano fornito la prova che la società fallita avesse registrato, nel triennio considerato, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, soffermandosi particolarmente sulla funzione attestativa del bilancio specialmente in materia di immobilizzazioni (costituendo queste ultime una porzione rilevante dello stato patrimoniale attivo ai sensi dell’art. 2424 c.c.);

il ricorso, al contrario, insiste sul fatto che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (ed asseritamente trascurate dai giudici di merito) risultava con evidenza che la società aveva realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila (requisito richiesto della L. Fall., art. 1, lett. b), mostrando di non cogliere la “ratio” sottesa alla pronuncia impugnata che, al contrario, ha evidenziato la mancata dimostrazione del requisito di non fallibilità previsto dalla lett. a) della summenzionata norma;

anche quando i ricorrenti, poi, fanno riferimento alla necessità di doversi applicare il criterio di valutazione degli immobili al loro costo storico e non secondo il valore di mercato, finiscono per introdurre una censura in relazione ad una circostanza che non è stata affatto posta dalla Corte a fondamento della decisione, visto che il riferimento ai criteri di valutazione delle immobilizzazioni è stato operato esclusivamente al fine di rimarcare l’importanza del bilancio onde verificare l’attendibilità dei valori iscritti;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle parti vittoriose.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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